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ALLUVIONE. PREMI INAIL SOSPESI PER IMPRESE E AUTONOMI DIETRO RICHIESTA

Gentile imprenditore, gentile imprenditrice,

i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi dei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi dallo scorso 1° maggio, possono usufruire della sospensione degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro e dei versamenti dei premi dell’assicurazione obbligatoria in scadenza da quella data al 31 agosto. Essi, secondo quanto disposto dal DL n. 61/2023, dovranno effettuare una richiesta all’Inail entro il 20-11-2023. Lo ha chiarito l’Istituto nella circolare n. 33/2023 del 23 luglio 2023.

I territori interessati

Tre delibere del Consiglio dei Ministri hanno definito il perimetro dei Comuni interessati.

  • Con delibera del 04-05-2023, è stato dichiarato per 12 mesi lo stato di emergenza nei territori delle Province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena.
  • Dal 16-05-2023 gli effetti dello stato di emergenza sono stati estesi ai territori della Provincia di Rimini.
  • Dal 25-05-2023 si sono infine aggiunti i territori dei Comuni di Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, di Londa della città metropolitana di Firenze, di Fano, Gabicce Mare, Monte Gruimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore e Urbino della Provincia di Pesaro-Urbino.

Soggetti destinatari

La sospensione è applicabile ai soggetti che, alla data del 01-05-2023, avevano residenza, sede legale o sede operativa nei territori interessati dall’alluvione. Ad essere interessate sono quindi le posizioni assicurative territoriali (PAT) con sede dei lavori nei suddetti territori ed i premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi (nel caso di aziende plurilocalizzate i versamenti potranno essere sospesi solo per le PAT ubicate nei Comuni colpiti).

La sospensione si applica anche per gli adempimenti a carico dei lavoratori infortunati residenti o domiciliati nei territori interessati.

Oggetto della sospensione

La sospensione interessa i versamenti della seconda e della terza rata del premio di autoliquidazione 2022/2023, con scadenze al 16 maggio e 21 agosto 2023, ed interessano coloro che hanno scelto il pagamento in quattro rate.

In base all’art. 1, comma 7 del DL n. 61/2023, i versamenti rateali sospesi andranno effettuati senza sanzioni e interessi con una rata unica entro il 20-11-2023, tramite F24.

Gli interessati dovranno utilizzare il servizio online “comunicazione sospensione/recuperi agevolati calamità naturali”, disponibile dal 24 luglio 2023 sul sito www.inail.it.