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Apprendistato di 1° Livello: via libera allo sgravio contributivo

L’Inps con la circolare n. 70 del 15 giugno 2022 fornisce le istruzioni operative dello sgravio contributivo totale applicabile ai contratti di Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, detto anche “Apprendistato di I° livello”.
Si tratta di un istituto che è rivolto ai soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età, sino al compimento dei 25 anni, iscritti ed inseriti all’interno di un percorso scolastico e/o formativo. La finalità di questo strumento è quella di far conseguire un titolo di studio della formazione secondaria di secondo grado (si veda sull’argomento la nostra circolare n. 174/2022).

In cosa consiste l’agevolazione
L’agevolazione, disposta dall’art. 1, comma 645 della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), consiste in uno sgravio contributivo integrale a favore dei contratti di Apprendistato di I° livello. Lo sgravio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando ferma l’applicazione dell’aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. In caso di precedenti periodi di apprendistato svolti dal medesimo lavoratore presso altri datori di lavoro, lo sgravio totale può essere riconosciuto (al datore di lavoro che occupa sino a 9 addetti), limitatamente al periodo di apprendistato residuo rispetto ai 36 mesi previsti.

Requisiti per la fruizione
Lo sgravio è applicabile a condizione che:
• si tratti di assunzioni effettuate con contratto di Apprendistato di I° livello nel periodo compreso tra il 01-01-2022 ed il 31-12-2022;
• che i datori di lavoro abbiano alle proprie dipendenze, al momento dell’assunzione dell’apprendista, un numero di addetti pari o inferiore a 9 (il requisito dimensionale va verificato al momento dell’assunzione dell’apprendista e non rilevano i cambiamenti successivi);
• il datore di lavoro deve essere in possesso del Durc;

• il datore di lavoro deve rispettare le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti con le OO.SS comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Altri aspetti del contratto di Apprendistato di I° livello
Ricordiamo altresì che le assunzioni con contratto di Apprendistato di I° livello non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento e sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento dell’Aspi e dal contributo integrativo. L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane invece pari al 5,84% della retribuzione imponibile per
tutta la durata del periodo di formazione e per i primi 12 mesi di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
L’Inps ricorda infine che la Legge di Bilancio 2022, ha disposto l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale anche ai lavoratori assunti con contratto di Apprendistato di I° livello. Pertanto, quanto dovuto all’Istituto dall’inizio del corrente anno, dovrà essere aumentato aggiungendo la contribuzione dovuta per il finanziamento degli ammortizzatori sociali. Si segnala tuttavia come anche per questa tipologia di Apprendistato (così come già accade per altri settori), non sono ancora state rese note le modalità per l’adeguamento delle aliquote contributive
e si dovrà pertanto attendere una specifica circolare da parte dell’Inps. Per il recupero dello sgravio tramite Uniemens, l’Inps rimanda alle istruzioni contenute nella circolare n.
87/2021.

Allegato: circolare Inps n. 70 del 15 giugno 2022

Per consultare la circolare clicca qui