Gentile associato, gentile associata,
le sanzioni amministrative che puniscono le violazioni in materia di collocamento obbligatorio delle persone con disabilità e dei soggetti parificati, previste dalla legge n. 68/1999, sono state rimodulate dai decreti ministeriali n. 193 e n. 194 del 30 settembre 2021, in vigore dal 1° gennaio 2022. Analizziamo ora quali sono le mancanze principali che possono accadere e le nuove sanzioni previste.
Ritardata o omessa presentazione del “prospetto informativo disabili”
L’omessa e la ritardata presentazione del prospetto informativo del personale in forza al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, dal 1° gennaio 2022 (per effetto del DM n. 194/2021) comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 702,43, con maggiorazione pari ad euro 34,02 per ogni giorno di ritardo.
Il “prospetto informativo disabili” deve essere inviato esclusivamente per via telematica (mediante il modulo “UNIPI-Prospetto Informativo”) nel termine stabilito dalla legge (entro il 31 gennaio di ogni anno), anche se cadente di sabato o di giorno festivo, da ritenersi perentorio e non ulteriormente prorogabile al giorno lavorativo successivo.
Sull’obbligo di trasmissione del prospetto informativo, ha inciso l’art. 40, comma 4, del DL n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, il quale prevede la possibilità di non invio di tale documento negli anni successivi se, rispetto all’ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l’obbligo o tali da incidere sul computo della quota di riserva.
La sanzione aumenta con la prosecuzione del comportamento omissivo del datore di lavoro, in proporzione al numero dei giorni di ritardo: la maggiorazione giornaliera va calcolata per i giorni di calendario dal giorno successivo a quello in cui è scaturita l’inadempienza. In concreto l’importo minimo della sanzione da irrogare è pari a euro 736,45, dovendosi computare già il primo giorno di ritardo ai fini della maggiorazione; mentre la sanzione massima irrogabile risulterà pari ad euro 13.119,73, vale a dire dalla maggiorazione di un importo per ogni giorno di ritardo fino ad un totale di 365 giorni per ciascun prospetto annuale omesso.
E’ ammesso il pagamento in misura ridotta.
Mancata assunzione del lavoratore disabile
La seconda fattispecie illecita riguarda il datore di lavoro che, trascorsi 60 giorni dal momento nel quale sorge l’obbligo di assunzione, non ottempera e la quota d’obbligo non risulta coperta per cause a lui imputabili. La sanzione amministrativa in questo caso è fissata in euro 196,05 al giorno per ciascun lavoratore con disabilità non occupato, pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo.
La sanzione si applica a fronte di cause imputabili al datore di lavoro. In questo senso il Ministero del Lavoro, con nota n. 1549/2002 e con risposta ad interpello n. 26/2009, ha ritenuto applicabile questa sanzione anche nei casi in cui il “prospetto informativo disabili” inviato sia lacunoso al punto da impedire, aggravare o comunque rallentare l’azione amministrativa relativa all’inserimento al lavoro dei disabili. Al contrario non risulta invece sanzionabile il datore di lavoro se, per esempio, mancano disabili disponibili per la qualifica professionale richiesta o se vi è carenza di disabili con qualifica simile, oppure se vi è stata rinuncia espressa a posto di lavoro da parte del disabile segnalato e avviato dall’azienda.
Nel caso in cui si dovessero realizzare contestualmente le ipotesi di illecito del mancato invio del prospetto informativo e della mancata copertura della quota obbligatoria, il datore di lavoro responsabile verrà assoggettato ad entrambe le sanzioni.
Per il calcolo della sanzione, essa va calcolata per ogni “giorno lavorativo” in base alle disposizioni in materia di distribuzione settimanale dell’orario di lavoro dettate dal contratto collettivo nazionale o aziendale applicato, considerando la situazione concreta in cui versa la distribuzione dell’orario di lavoro nell’ambito aziendale considerato: se l’orario settimanale è articolato su cinque giornate, la sanzione va calcolata su quelle, se invece il sabato è lavorativo la sanzione va calcolata anche per questa giornata.
E’ ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Omesso o inesatto versamento dei contributi esonerativi
Questo illecito consiste nell’omesso o nell’inesatto versamento del contributo esonerativo stabilito per ciascuna unità non assunta e per ogni giorno lavorativo dall’art. 5, commi 3 e 7, della legge n. 68/1999.
Se infatti il datore di lavoro, parzialmente esonerato dagli obblighi assuntivi, omette in tutto o in parte di versare il contributo previsto pari ad euro 39,21 per ogni giorno lavorativo per ciascun disabile non occupato per effetto del DM n. 193/2021, il servizio competente lo diffida, assegnandogli un termine per l’adempimento e la regolarizzazione della propria posizione debitoria. Decorso inutilmente il termine della diffida, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro in cui è ubicata la sede per la quale si chiede l’esonero parziale, irroga la sanzione amministrativa prevista dall’art. 5, comma 5, della legge n. 68/1999, disponendo il pagamento del contributo maggiorato, a titolo di sanzione, provvedendo al calcolo delle maggiorazioni nell’excursus dal 5% al 24% su base annua dell’importo originariamente dovuto, tenuto conto dell’entità dell’infrazione rilevata e procedere, previa notificazione dell’illecito, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 689/1981.
Se il datore non ottempera, successivamente all’irrogazione delle sanzioni amministrative, all’ordine di pagamento delle sanzioni stesse ed al versamento del contributo esonerativo, il servizio competente dichiara la decadenza dall’esonero parziale.