Gentile imprenditore, gentile imprenditrice,
i datori di lavoro che intendono assumere un lavoratore beneficiario della Naspi, possono godere di alcuni incentivi che ora cercheremo di analizzare.
Incentivo all’assunzione a tempo indeterminato
Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori in corso di fruizione della Naspi, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 20% (art. 24 del D.lgs n. 150/2015) dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
Il diritto al beneficio è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un’impresa che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.
Possono accedere a questo tipo di incentivo tutti i datori di lavoro, comprese le cooperative, nonché le imprese di somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione.
Apprendistato per percettori di Naspi
Tutti i lavoratori che beneficiano della Naspi possono anche essere assunti, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, senza alcun limite di età, tramite il contratto di Apprendistato Professionalizzante (art. 47, 4° comma del D.lgs n. 81/2015).
In tal caso il datore di lavoro ha diritto di applicare il regime agevolativo tipico del contratto di Apprendistato, con esclusione:
- della libera recedibilità dal contratto al termine del periodo di apprendistato; in questo caso infatti si applica da subito la disciplina in materia di licenziamenti individuali (una volta superato i periodo di prova);
- dell’estensione dei benefici contributivi per un ulteriore anno in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
In virtù della previsione agevolativa dunque:
- i datori di lavoro che occupano meno di 9 dipendenti, applicano un’aliquota contributiva pari all’1,5% il primo anno, al 3% il secondo anno e al 10% il terzo anno;
- i datori di lavoro con un numero di dipendenti superiore a 9, applicano un’aliquota contributiva pari al 10%.
A tali aliquote contributive va aggiunta l’aliquota di finanziamento della Naspi che è pari all’1,31% della retribuzione imponibile dell’apprendista.
Inoltre l’apprendista può essere inquadrato fino a due livelli al di sotto di quello spettante in base alle previsioni del Ccnl.
Principi generali per la fruizione dei benefici
Oltre al possesso del Durc, il datore di lavoro deve rispettare i principi generali previsti in materia di incentivi all’assunzione, stabiliti dall’art. 31 del D.lgs n. 150/2015:
- l’assunzione non deve essere effettuata in attuazione di un obbligo preesistente;
- l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza nelle riassunzioni stabilito dalla legge o dal contratto collettivo;
- il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione la trasformazione o la somministrazione, siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi, o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
- l’assunzione non deve riguardare lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.
L’Inps ha infine di recente specificato che i due incentivi qua analizzati sono cumulabili fra loro, tranne nel caso proprio di assetti proprietari coincidenti fra i datori di lavoro che hanno impiegato la risorsa disoccupata.