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Assunzioni agevolate di personale femminile nella legge di Bilancio 2023

Con il comma n. 298 dell’art. 1 della legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), il legislatore ha prorogato le agevolazioni già in passato disposte in favore dei datori di lavoro che assumono personale femminile che si trova in determinate situazioni di svantaggio, per tutto il 2023 (si veda anche la nostra circolare n. 1/2023).

Soggetti beneficiari dell’agevolazione

Potenzialmente destinatari del beneficio sono tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori (occorrerà verificare se la Commissione Europea escluderà o meno, come già avvenuto in passato, le imprese del settore finanziario).

Lavoratrici oggetto del beneficio

Le donne potenzialmente portatrici dei benefici, sono quelle definite come “svantaggiate” dalla legge n. 92/2012, e cioè:

  • donne con almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Ogni anno tali settori sono definiti da un decreto del Ministero del Lavoro di concerto con quello dell’Economia (l’ultimo decreto è il n. 327 del 16 novembre 2022);
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. In questo caso va verificato se nei due anni precedenti l’assunzione, la lavoratrice non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di almeno 6 mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione annua sia superiore
  • a 8.145 euro o un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo superiore a 4.800 euro (circolare Inps n. 32/2021).

Contratti che consentono di fruire dell’agevolazione

I rapporti di lavoro che consentono di fruire dell’agevolazione sono i seguenti:

  • il contratto a tempo determinato, con l’incentivo che si fruisce per un massimo di 12 mesi;
  • il contratto a tempo indeterminato con il beneficio che si fruisce per 18 mesi;
  • il contratto a tempo indeterminato a seguito di trasformazione di un contratto già agevolato: in questo caso la durata complessiva del beneficio è di 18 mesi.

Il beneficio non è invece fruibile in caso di assunzione con contratto di lavoro intermittente, sia pure a tempo indeterminato, in quanto non vi è stabilità ne lavoro e le prestazioni, saltuarie ed episodiche, dipendono unicamente dalla chiamata del datore di lavoro.

Importo dell’agevolazione

L’agevolazione prevista per le assunzioni effettuate nel corso del 2023, è fino ad un massimo di 8.000 euro annui sulla quota a carico del datore di lavoro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. A differenza di altri benefici incentivanti, l’agevolazione comprende anche i contributi ed i premi assicurativi Inail (secondo le indicazioni fornite a suo tempo dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 34/2013).

Condizioni per la fruizione del beneficio

La fruizione è innanzitutto subordinata al rispetto di una serie di condizioni di carattere generale:

  • il datore di lavoro deve essere in regola con il Durc;
  • il datore di lavoro non deve aver violato norme fondamentali poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • il datore di lavoro è tenuto ad applicare gli accordi ed i contrati collettivi nazionali, territoriali e/o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

Il beneficio non spetta:

  • se l’attuazione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva;se l’assunzione viola un diritto di precedenza previsto dalla legge o dal contratto collettivo;
  • se presso il datore di lavoro (o l’utilizzatore nel contratto di somministrazione) siano in atto sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendale, a meno che l’assunzione programmata non sia per un livello completamente diverso da quello dei lavoratori in integrazione salariale straordinaria o sia destinato a prestare attività in un’unità produttiva diversa da quella interessata alla sospensione;
  • se la lavoratrice neo-assunta risulti essere stata licenziata nei 6 mesi precedenti da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro assumente, o risultava con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
  • L’assunzione deve poi comportare un “incremento occupazionale netto” rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. La valutazione dell’incremento, discende confrontando il numero medio di Unità di Lavoro Annuo (U.L.A) dell’anno precedente all’assunzione, con il numero medio di U.L.A dell’anno successivo all’assunzione. Nella valutazione dell’incremento occorre inserire anche i lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato, intermittente o a tempo parziale, che vanno computati alla luce degli articoli n. 27, 18 e 9 del D.lgs n. 81/2014.