Il DL n. 115 del 09-08-2022 (“Decreto Aiuti bis”) ha disposto all’art. 22 la corresponsione, con la retribuzione del mese di competenza di ottobre 2022, dell’indennità di 200 euro, prevista originariamente dal DL n. 50/2022 (si veda a tal proposito la nostra circolare n. 206/2022), anche ai lavoratori dipendenti che non potevano percepirla a luglio 2022, non essendo beneficiari dell’esonero contributivo, in quanto interessati da eventi coperti figurativamente dall’Inps. Attraverso poi la circolare n. 111 del 7 ottobre 2022 l’Inps ha illustrato gli adempimenti che i datori di lavoro devono a tal fine effettuare.
I nuovi soggetti interessati:
Tali sono i lavoratori dipendenti con rapporto lavorativo in essere nel mese di luglio 2022, anche con altri datori di lavoro ed in forza nel mese di ottobre 2022, che non hanno percepito l’indennità nello scorso mese di luglio in quanto non beneficiari dell’esonero contributivo. Si ricorda in proposito che la Legge di Bilancio 2022 aveva riconosciuto, per i periodi di paga dal 01-01-2022 al 31-12-2022 relativi ai rapporti di lavoro dipendente (inclusi i rapporti di apprendistato ma esclusi quelli di lavoro domestico), un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a carico del lavoratore. I lavoratori che percepiranno l’indennità nel mese di ottobre 2022 sono quelli che non hanno percepito l’indennità nel mese di luglio, in quanto interessati da eventi coperti figurativamente dall’Inps fino al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del DL n. 50/2022.
Dichiarazione che deve rilasciare il lavoratore interessato:
L’indennità deve essere corrisposta a cura del datore di lavoro in via automatica nella busta paga relativa al mese di ottobre. Non è cioè prevista una richiesta esplicita da parte del lavoratore, il quale è però tenuto a rilasciare una dichiarazione (si veda il fac-simile allegato alla presente circolare) nella quale egli attesta di non aver già beneficiato delle indennità una tantum previste a beneficio di lavoratori, pensionati e inoccupati dal DL n. 50/2022 e di essere stato destinatario di eventi coperti figurativamente dall’Inps fino al 18 maggio 2022.
Tale dichiarazione deve essere rilasciata al solo datore di lavoro che procede al pagamento dell’indennità ove il lavoratore risulti essere titolare di più rapporti di lavoro.
Adempimenti contributivi:
La compensazione del credito a favore del datore di lavoro risultante dall’erogazione dell’indennità potrà essere effettuata nel mese di erogazione della stessa, con la denuncia Uniemens riferita alla competenza del mese di ottobre 2022.
Allegati: Circolare_numero_111_del_07-10-2022
Fac-simile dichiarazione del lavoratore di seguito:
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