Gentile imprenditore, gentile imprenditrice,
l’”Elemento Perequativo” è una componente retributiva introdotta nei contratti collettivi del comparto metalmeccanico (ad esclusione del settore artigiano) che è stato pensato quale emolumento di garanzia retributiva, con la funzione cioè di operare una parificazione retributiva tra i lavoratori delle aziende di piccole dimensioni, prive di rappresentanze sindacali, con quelli delle aziende medio-grandi i quali, di norma, ricevono trattamenti integrativi della retribuzione in forza dei contratti collettivi di secondo livello stipulati coi Sindacati.
Trattandosi di un istituto introdotto e disciplinato dal Ccnl, non esistono regole generali applicabili, ma occorre consultare le disposizioni contrattuali per stabilirne le condizioni di spettanza, le regole di quantificazione ed i meccanismi di erogazione.
In quali contratti collettivi è previsto
L’Elemento Perequativo è disciplinato dai seguenti contratti collettivi:
- Ccnl Metalmeccanica Piccola e Media Industria Unionmeccanica-Confapi (Art. 48);
- Ccnl Metalmeccanica Aziende Industriali (Art. 13 del Titolo IV°);
- Ccnl Metalmeccanica Pmi Confimi (Art. 44 ed alla Sezione III-Contrattazione di secondo livello in cui viene rubricato quale “Elemento Retributivo Annuo”);;
- Ccnl Metalmecanica Aziende Cooperative (art. 13).
L’Elemento Perequativo non è invece stato inserito nel Ccnl Metalmeccanica-Oreficeria-Odontotecnica Aziende Artigiane (Metalmeccanica Artigianato), con esclusione quindi del settore artigiano dal diritto a tale voce retributiva.
Misura e criteri generali di erogazione
L’Elemento Perequativo viene riconosciuto in favore dei lavoratori in forza al primo gennaio di ogni anno, se dipendenti di aziende del settore metalmeccanico prive della contrattazione di secondo livello, i quali percepiscano esclusivamente gli importi retributivi stabiliti dal Ccnl e non anche trattamenti integrativi quali superminimi, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione.
Al verificarsi delle due condizioni di cui sopra quindi, i lavoratori maturano il diritto ad un emolumento, a titolo perequativo, da corrispondersi con la retribuzione del mese di giugno, di importo indifferenziato per tutti i livelli di inquadramento, pari ad euro 485, omnicomprensivo e non incidente sul TFR.
Anche i lavoratori somministrati in missione nelle aziende metalmeccaniche ne hanno diritto, in ragione del principio della parità di trattamento.
L’importo complessivo di 485 euro deve essere riparametrato in funzione della durata del rapporto di lavoro nell’anno precedente. A tali fini, le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno considerate come mese intero.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’emolumento, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, l’importo maturato a titolo di Elemento Perequativo dovrà essere riconosciuto all’atto della liquidazione delle competenze di fine rapporto.
Aspetti previdenziali e fiscali
L’Elemento Perequativo costituisce base imponibile previdenziale e, di conseguenza, sul suo valore dovrà essere quantificata la contribuzione Inps ed i premi Inail secondo le regole ordinarie.
Sotto il profilo fiscale invece, l’importo erogato concorre integralmente alla formazione del reddito, essendo riconducibile, detta erogazione, nelle previsioni di cui all’art. 51 del D.P.R n. 917/1986.
L’importo corrisposto a titolo di Elemento Perequativo è infine, per espressa previsione contrattuale, omnicomprensivo; pertanto, esso non ha alcuna apprezzabilità ai fini del computo del TFR, né tantomeno negli altri istituti indiretti e differiti di retribuzione.