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CCNL UNIONMECCANICA-CONFAPI: FORMAZIONE CONTINUA EX ART. 61 CAPITOLO VII°. OBBLIGHI PER LE AZIENDE

Già dall’accordo del 2017, le Parti firmatarie del Ccnl Unionmeccanica-Confapi hanno riconosciuto la necessità che le imprese ed i lavoratori investano nell’aggiornamento delle competenze e conoscenze, quale fattore strategico per affrontare i cambiamenti tecnologici, organizzativi e di mercato; ciò al fine di favorire, sia la crescita e la competitività delle imprese, sia l’occupabilità delle persone.
A tal fine è stato attribuito a ciascuna azienda il compito di individuare e programmare, per tutti i lavoratori in forza a tempo indeterminato, percorsi formativi della durata di almeno n. 24 ore pro-capite nel corso di ogni triennio (le ore dedicate alla formazione obbligatoria ex art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 sono escluse dalle suddette ore). 
Unionmeccanica, unitamente a Fim, Fiom e Uilm, ha anche definito una serie di aree tematiche ritenute prioritarie per la formazione (l’elenco di tali aree è contenuto nell’accordo del 29 luglio 2019 e non è comunque obbligatorio per le aziende, nel senso che l’elenco di aree tematiche individuate è unicamente indicativo).
Il triennio di formazione continua è iniziato a decorrere dalla data del 1° giugno 2021 e scadrà il 31 dicembre 2024. Le Parti firmatarie dell’accordo di rinnovo del Ccnl tuttavia hanno stabilito che, per agevolare l’organizzazione aziendale e garantire il diritto soggettivo alla Formazione Continua, nell’ipotesi in cui le n. 24 ore di formazione non siano state svolte entro la data del 31 dicembre 2024, potranno essere comunque effettuate entro la data del 30 giugno 2025.
Al termine del periodo indicato le ore di formazione non erogate e godute dal singolo lavoratore decadranno.