LA CERTIFICAZIONE UNICA
(lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi)
La Certificazione Unica (CU) è il documento fiscale con cui i sostituti d’imposta certificano i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni, i redditi diversi e i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi. Si tratta quindi di una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, o dall’ente pensionistico/previdenziale nel caso di corresponsione di redditi di lavoro dipendente e assimilati, e dal committente nel caso di riconoscimento di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
In questo ambito, oggetto di trattazione nei successivi paragrafi, il caso è quindi quello del committente che nel corso dell’esercizio si è avvalso della prestazione di professionisti o di collaboratori esterni, anche occasionali, dotati di Partita IVA e non operanti in regime di impresa: tale soggetto è tenuto a fungere da sostituto d’imposta, ovvero a versare le ritenute per conto del percipiente e quindi a rilasciare la Certificazione Unica.
FINALITÀ della CU (lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi)
La Certificazione Unica (CU) assume una doppia finalità:
- certificare le somme corrisposte ai percipienti e le ritenute versate all’erario per loro conto e sulla base del principio di cassa;
- verificare che gli importi da essere certificate corrispondano a quanto dichiarato dai soggetti percipienti.
Queste certificazioni, dunque, così come il concetto di sostituto d’imposta in generale, costituiscono, da un lato, un forte disincentivo all’evasione fiscale attraverso l’assolvimento dell’onere fiscale da parte di un soggetto che versa imposte per conto terzi senza maggiori costi e, dall’altro, un efficiente strumento fiscale tanto per l’Amministrazione Finanziaria, in termini di verifiche fiscali e tracciabilità dei redditi corrisposti, quanto per il contribuente, in termini di legittimità e trasparenza circa lo scorporo delle ritenute subite in sede di dichiarazione annuale e di certificazione dei redditi corrisposti in corso d’anno sulla base del principio di cassa.
VERSAMENTO DELLE RITENUTE
Le ritenute d’acconto, delle quali la CU costituisce un riepilogo su base annuale, devono essere periodicamente versate dal sostituto d’imposta. In particolare, sulla base della normativa attualmente vigente (D.P.R. 600/73), queste devono essere versate entro il 16 del mese successivo a quello in cui il pagamento è stato effettuato, utilizzando il codice 1040 nel modello F24. Qualora il sostituto dovesse provvedere tardivamente al versamento delle ritenute, potrà comunque servirsi dell’istituto del ravvedimento operoso (Art. 13, D. Lgs. 472/97) attraverso il quale, oltre all’imposta, dovranno essere versate sanzioni e interessi commisurati alla tardività del pagamento.
AMBITO APPLICATIVO.
Rientrano nell’ambito applicativo delle CU i redditi di lavoro autonomo (anche occasionale), come ad esempio i compensi professionali, le provvigioni ad agenti, procacciatori e fattispecie assimilate, i redditi diversi, come compensi per attività occasionali di lavoro autonomo ed i compensi corrisposti ai professionisti che hanno optato per l’applicazione del regime agevolato (contribuenti minimi e forfettari).
Sono invece escluse dall’ambito applicativo della Certificazione Unica, oltre a quello di ritenuta d’acconto, le prestazioni effettuate nell’esercizio di impresa.
La CU deve essere compilata dal sostituto d’imposta indicando l’anno di riferimento ed i redditi corrisposti, prestando attenzione alla corretta indicazione non solo dell’ammontare lordo corrisposto (al netto dell’IVA), ma anche di quelli soggetti e non soggetti a ritenuta. In riferimento a questi ultimi, le istruzioni ministeriali identificano una serie di codici da associare ai redditi corrisposti e non soggetti all’applicazione della ritenuta. Occorre inoltre indicare gli importi delle ritenute d’acconto, ovvero d’imposta, operate nel corso dell’esercizio cui la Certificazione fa riferimento.
Particolarmente rilevante in sede di compilazione, è la corretta indicazione del codice identificativo della tipologia reddituale (da indicare nel campo 1 “Causale”), il quale identifica non solo la tipologia di reddito corrisposto al percipiente, ma anche la tipologia e l’aliquota della ritenuta da applicare al reddito corrisposto, la quale, sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e successivi del D.P.R. 600/73, varia in base al tipo di attività svolta dal percipiente.
SCADENZA
Il termine per la presentazione e la consegna delle Certificazioni Uniche 2022, che non contengano dati da utilizzare per la compilazione delle dichiarazioni fiscali precompilate, rimane invariato rispetto a quanto previsto per il 2021, ed è fissato al 16 marzo 2022: entro tale data, il Modello dovrà essere consegnato al percipiente previa sottoscrizione, in originale per la copia cartacea e con cognome e nome in caso di produzione con sistemi informatici, da parte del legale rappresentante del sostituto d’imposta.
La trasmissione telematica delle stesse all’Amministrazione Finanziaria, invece, potrà avvenire entro il termine del 31 ottobre 2022, stesso termine previsto per l’invio telematico del Modello 770/2022.
CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI E DEI PROVENTI EQUIPARATI
La CUPE è una certificazione che deve essere rilasciata, ma non trasmessa telematicamente, previa sottoscrizione da parte del legale rappresentante della società, sempre entro il 16 marzo dell’anno successivo a cui la certificazione fa riferimento, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato e percettori di utili, anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale (ad esempio riserve da sovrapprezzo azioni), derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non, in qualunque forma corrisposti.
La certificazione deve essere inoltre rilasciata relativamente ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi, nonché relativamente alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate e riqualificati come utili.
La certificazione non deve invece essere rilasciata in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
FINALITÀ e AMBITO APPLICATIVO della CUPE
In ambito aziendale, la principale finalità della certificazione è quindi quella di attestare gli utili, in qualunque forma corrisposti, derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti o non, con esclusione degli utili corrisposti a soggetti residenti assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva. Pertanto, i dividendi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta al 26% e corrisposti a persone fisiche residenti al di fuori dell’esercizio di una attività di impresa commerciale, non devono essere oggetto di CUPE.
In questo senso, si ricorda che tale fattispecie è applicabile ai dividendi distribuiti alle persone fisiche detentrici di partecipazioni non qualificate, indipendentemente dall’esercizio in cui l’utile distribuito si è formato, e di partecipazioni qualificate per gli utili prodotti dall’esercizio successivo a quello conclusosi al 31/12/2017, sulla base di quanto previsto della Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017).
La distribuzione delle citate somme deve essere assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta, la quale deve essere versata tramite Modello F24, utilizzando il codice tributo 1035 ed entro le scadenze fissate trimestralmente al 16 del primo mese successivo al trimestre in cui avviene il pagamento del dividendo al percipiente. Le ritenute applicate ai dividendi distribuiti dovranno poi essere riportate nel Modello 770.
La Legge 205/2017 prevede inoltre che alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti ad IRES formatisi con utili prodotti fino al 31/12/2017 e la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 01/01/2018 ed il 31/12/2022 continuano, sulla base di un regime transitorio, ad applicarsi le previgenti disposizioni, le quali prevedono che i dividenti corrisposti a persone fisiche detentrici di partecipazioni qualificate e riferiti ad utili formatisi fino al 31/12/2007 (imponibili ai fini IRPEF per il 40% del loro ammontare), tra il 31/12/2007 e 31/12/2016 (imponibili ai fini IRPEF per il 49,72% del loro ammontare) e tra il 31/12/2016 e il 31/12/2017 (imponibili ai fini IRPEF per il 58,14% del loro ammontare) non siano assoggettate alla ritenuta a titolo d’imposta e debbano quindi essere oggetto di CUPE, oltre che di indicazione nel Modello dichiarativo del percipiente.
Dott. Francesco Carlini
In collaborazione con Abaco Commercialisti Associati STP