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CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA D.lgs 83/2022 E CORRETTIVO – TER , CCII.

A cura dell’Avvocato Mirko Garbellini 

SUGLI OBBLIGHI DI ADOZIONE DEGLI “ADEGUATI ASSETTI” IMPOSTI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E

CONTROLLO DELLE SOCIETA’

 

PROFILI DI RESPONSABILITA’ PER LA MANCATA ADOZIONE DEGLI “ADEGUATI ASSETTI” PER LE IMPRESE

IN SITUAZIONE DI CORRETTA GESTIONE ED ASSENZA DI INDICATORI DI CRISI

 

Imposto dal D.Lgs 83/2022 e dal correttivo Ter, è tema centrale, quello degli ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI DELL’IMPRESA e di RILEVAZIONE TEMPESTIVA DELLO STATO DI CRISI, cui l’imprenditore è tenuto nell’esercizio della propria attività, alla luce del nuovo Codice della Crisi dell’impresa e dell’insolvenza, fin d’ora CCII.
Pur non potendo ovviamente eludere il “rischio di impresa nelle sue componenti proprie e di Governance”, la novella codicistica di cui all’art. 3 CCII – interpretata alla luce della recente Giurisprudenza di merito – ha inteso quantomeno governarlo in una logica preventiva, prospettica e prudenziale, statuendo sugli obblighi cui è tenuto l’imprenditore – non solamente come si vedrà in seguito – in relazione a situazioni di crisi conclamate o potenziali.
Obblighi quindi costituiti dalla
– emersione tempestiva della crisi della propria impresa
– istituzione di assetti organizzativi – amministrativi e contabili adeguati alla natura ed alla dimensione dell’impresa ANCHE in funzione […] della perdita della continuità aziendale. ( art. 2086 co.2 c.c.).

“Assetti” dunque. Quindi procedure certe e definite di monitoraggio che permettano all’imprenditore di rilevare e tenere sotto controllo informazioni sull’andamento aziendale al fine di intercettare tempestivamente i segnali di crisi, sia da un punto di vista dell’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi erogati, così come da una trasparenza amministrativa e contabile e che permettano di perseguire l’oggetto sociale senza squilibri economici gravi ed irreversibili.
Tali previsioni a titolo esemplificativo si concretizzano nella
– Analisi della centrale rischi sugli affidamenti;
– Valutazione del CR SCORE ( Credit score – quale indice che riflette la solvibilità utilizzato da Banche ed Istituti Finanziari ai fini della valutazione del rischio nella concessione di prestiti od altri prodotti finanziari );
– Errate segnalazioni;
– Sconfinamenti;
– Garanzie;
– Valutazione Rating MCC (Medio Credito Centrale e informazioni sul modulo economico- finanziario e modulo d’andamento);
– Analisi dei principali indicatori di bilancio > Indici di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, rendiconto annuali ed infra – annuali;
– Valutazione ed analisi statistica degli insoluti di portafoglio per prevedere gli incassi certi e futuri e le probabilità di riuscire a coprire i mancanti;
E’ evidente quindi che tali previsioni siano mutevoli nel tempo e quindi necessitino, per essere attuali, di aggiornamenti a cura dell’impresa, a ragione delle risorse finanziarie disponibili o reperibili, dell’andamento del debito, delle scelte di gestione ed organizzative, delle contrazioni ed espansioni del mercato e del prodotto offerto.
Gli adeguati assetti quindi svolgono la funzione di fotografare il quadro economico generale in cui viene a trovarsi l’imprenditore e di prevederne in via prudenziale l’andamento futuro.

ADEGUATI ASSETTI OBBLIGATORI E “STATO DI SALUTE” DELL’IMPRESA

PROFILI DI RESPONSABILITA’ DA IRREGOLARITA’ GRAVE A CARICO DELL’IMPRENDITORE IN CASO DI MANCATA ADOZIONE

Per essere efficaci e svolgere a pieno la loro funzione, gli adeguati assetti devono essere adottati quando l’impresa è nella piena operatività di rapporti ed in “salute”.
La stessa recente giurisprudenza di merito nel confermare questo assunto [di fatto già insito nel correttivo TER del CCII] ha sanzionato una precisa responsabilità da irregolarità grave ex art. 2409 c.c., a carico dell’imprenditore che pur versando in una sana e prudente gestione e, quindi in una situazione florida e lontana da crisi, non si sia dotato degli adeguati assetti amministrativi e contabili. (Tribunale di Catania 8.2.2023).
Ancora una volta, quindi, è emersa l’assoluta rilevanza della finalità preventiva della misura imposta all’impresa dal Codice della Crisi, recepita dal giudice di merito, al punto da sanzionare la sola omissione dell’adozione della misura degli adeguati assetti, ravvisando con ciò una gestione societaria non corretta che, nel caso in esame, ha portato all’ulteriore grave conseguenza della revoca dell’amministratore stesso.
Ne esce quindi, rimarcata la cogenza della previsione normativa della adozione degli assetti e la loro regolamentazione in risposta alla salvaguardia futura dell’impresa, degli operatori del mercato in funzione della salvaguardia degli interessi tutelati.