Il nostro lavoro ha un impatto diretto e significativo sulle dinamiche delle nostre aziende e sulla loro crescita.

Ogni giorno, tutti noi ci prodighiamo per rappresentare gli interessi delle nostre aziende associate, favorire lo sviluppo di opportunità di business nella consapevolezza che il LAVORO:

  • delinea la nostra identità.
  • Può definire finalità e dare significato alla nostra vita.
  • È il mezzo con il quale siamo in grado di realizzare i nostri sogni.

La nostra mission è quindi quella di guadagnare la fiducia delle Aziende, delle Istituzioni, dei clienti, delle comunità in cui operiamo nonché di ciascuno di noi, svolgendo il nostro lavoro conformemente a questo Codice di Etico e ai nostri valori fondamentali di rispetto, responsabilità, onestà e integrità.

CODICE ETICO

CONFAPI EMILIA, Associazione delle Piccole e Medie Imprese della Provincie di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma aderente alla Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria privata CONFAPI, non ha scopo di lucro, è apartitica e si ispira a principi democratici sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

L’Associazione ha durata indeterminata ed ha come scopo preminente la tutela delle piccole e medie imprese nel campo sindacale, economico e tecnico- scientifico.

Dinanzi alla sempre più ampia affermazione nella società dei valori di libera iniziativa e alla riconosciuta funzione sociale del libero mercato e della proprietà privata, CONFAPI EMILIA si pone con senso di responsabilità e con integrità morale l’obiettivo di continuare a contribuire al processo di sviluppo dell’economia italiana e alla crescita civile del paese.

CONFAPI EMILIA adotta il presente codice etico con l’intento di definire e rendere esplicito l’insieme dei principi, dei valori e delle direttive ai quali devono ispirarsi le politiche, le linee strategiche e le condotte dell’ente nel suo complesso e di tutti i soggetti, individuali e collegiali, che nell’ambito dei rispettivi ruoli e competenze operano in funzione delle sue finalità istituzionali.

Con il presente codice etico si prevede che CONFAPI EMILIA, le imprese associate e i loro rappresentanti riconoscono, tra i valori fondanti dell’associazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza. Le imprese che aderiscono a CONFAPI EMILIA respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni.

Il Codice etico trova applicazione nei confronti di tutti gli amministratori, organi di controllo, dipendenti, collaboratori, consulenti, associati.

Viene, altresì, diffuso tra tutti i soggetti terzi con i quali CONFAPI EMILIA intrattiene rapporti nel corso delle proprie attività.

Tutti gli interessati hanno il diritto e l’obbligo di conoscerlo, applicarlo, richiedere spiegazioni in caso di dubbi, segnalare eventuali lacune riscontrate ovvero la necessità di procedere ad un suo aggiornamento ed adeguamento.

In particolare, i Consiglieri di CONFAPI EMILIA sono tenuti ad applicare il “Codice Etico” in tutte le attività, progetti ed investimenti proposti e realizzati, ispirandosi ad esso anche nel fissare gli obiettivi dell’Associazione ed attuando le necessarie attività di informazione ai propri Associati e Collaboratori:

  • nella determinazione degli obiettivi d’impresa e degli impegni di responsabilità sociale ed ambientale;
    • nella valutazione dei progetti e degli investimenti necessari allo sviluppo dell’impresa:
  • nella gestione di tutte le attività operative

CONFAPI EMILIA si impegna a:

  • favorire la massima diffusione del “Codice Etico”, provvedendo al suo approfondimento ed aggiornamento, anche mettendo a disposizione dei Collaboratori le politiche e le linee guida di gestione definite per ogni ambito di attività;
  • assicurare un programma di comunicazione e sensibilizzazione continua circa le problematiche attinenti al “Codice Etico”;
  • svolgere tutte le necessarie verifiche in ordine ad ogni notizia inerente a possibili violazioni, applicando, in caso di accertamento delle stesse, adeguate sanzioni;
  • assicurare che nessuno possa subire ritorsioni di qualunque genere per aver fornito, in buona fede, notizie di possibili violazioni del “Codice Etico”, garantendo, comunque, il diritto alla riservatezza dell’identità del segnalante.

Tutto ciò premesso e considerato é adottato il presente Codice etico di CONFAPI EMILIA

Articolo 1
Premesse e considerazioni preliminari

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Codice Etico.
Sulla base della necessità di promuovere in ogni ambito la diffusione della cultura della legalità e della libera iniziativa imprenditoriale, del libero mercato e della proprietà privata, il sistema associativo si pone con senso di responsabilità e con integrità morale l’obiettivo di contribuire al processo di sviluppo dell’economia italiana ed alla crescita civile del paese.  In questo contesto, la CONFAPI EMILIA ritiene elemento sostanziale di tutto il sistema il dovere di:

  1. a) preservare ed accrescere la reputazione della classe imprenditoriale quale forza sociale autonoma, responsabile ed eticamente corretta;
  2. b) contribuire concretamente, in primo luogo attraverso i suoi stessi comportamenti, al miglioramento del sistema-Paese.

CONFAPI EMILIA si impegna e per suo tramite si impegnano tutte le sue componenti – le Unioni di categoria, i Gruppi Giovani e Donne, i gruppi di interesse e gli imprenditori associati, gli imprenditori che rivestono incarichi associativi, gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni – ad attuare con trasparenza e rispettare modelli di comportamento ispirati all’autonomia, integrità, eticità ed a sviluppare le azioni coerenti.

Tutto il Sistema Associativo, a partire dal singolo imprenditore associato fino ai massimi vertici Dirigenziali, dovrà essere impegnato a perseguire gli obiettivi nel rispetto delle relative modalità, nella consapevolezza che ogni singolo comportamento non “eticamente corretto” genera negative conseguenze in ambito associativo e danneggia l’immagine dell’intera categoria e del Sistema, presso la pubblica opinione, presso il legislatore e la Pubblica amministrazione.

L’eticità dei comportamenti poggia sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento e va valutata in ordine all’ osservanza delle norme di legge e dello statuto dell’Associazione.

Questi obiettivi si possono realizzare con il concorso attivo di tutte le componenti dell’Associazione sia di livello centrale che territoriale e settoriale.
Il sistema rappresentativo fornisce le linee di indirizzo, gli strumenti ed i supporti concreti che rendano possibili gli alti standard di comportamento richiesti.

Articolo 2
Associati

Nel far parte del Sistema confederale, gli imprenditori si impegnano a tener conto, in ogni loro comportamento professionale ed associativo, delle ricadute sull’intera imprenditoria e sull’Associazione. Essi pertanto si impegnano:

  1. come imprenditori:
  • ad applicare compiutamente le leggi e i contratti di lavoro;
  • a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro;
  • ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti;
  • a mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la Pubblica amministrazione e con le componenti sociali e politiche del Paese;
  • a considerare la tutela dell’ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante;
  1. come Associati:
  • a partecipare alla vita associativa;
  • a contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l’interesse dell’intera categoria e dell’Associazione;
  1. nella qualità di organi dirigenti delle Associazioni Territoriali, Unioni di Categoria, Gruppi, enti di settore della Confederazione:
  • a comunicare preventivamente alle Associazioni del Sistema altre diverse adesioni;
  • ad instaurare e mantenere un rapporto associativo pieno;
  • a rispettare le direttive che l’Associazione deve fornire nelle diverse materie e ad esprimere le personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie di dibattito interno;
  • ad informare tempestivamente l’Associazione di ogni situazione suscettibile di modificare il suo rapporto con gli altri imprenditori e/o con l’Associazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

Articolo 3
Principi di riferimento

  1. RISPETTO DELLA LEGALITÀ

CONFAPI EMILIA persegue il rispetto di ogni normativa ad essa applicabile, vigente in Italia e in tutte le nazioni estere con cui essa dovesse interagire. Pertanto, è assolutamente proibito perseguire o realizzare l’interesse di CONFAPI EMILIA in violazione della normativa vigente.

  1. CORRETTEZZA, INTEGRITÀ, EQUITÀ, TRASPARENZA

I soggetti destinatari del presente Codice etico devono assumere un comportamento equo e corretto nei confronti di clienti, fornitori, della Pubblica Amministrazione, delle componenti sociali e politiche del Paese e dell’intera collettività al fine di evitare ipotesi di conflitto di interessi e di garantire la massima trasparenza nei rapporti contrattuali.

CONFAPI EMILIA esplicitamente esclude l’erogazione di contributi o elargizioni di qualunque natura a sostegno a partiti, movimenti, comitati od organizzazioni politiche od a loro rappresentanti o canditati nonchè il finanziamento e/o la sponsorizzazione di qualsivoglia manifestazione o congresso che abbia esclusiva finalità di propaganda politica.

Inoltre, devono essere tenute condotte ispirate ai principi di trasparenza e lealtà, con particolare attenzione alla confidenzialità, alla veridicità e alla completezza della diffusione delle informazioni e della documentazione sia all’esterno che all’interno di Confapi. Nel rispetto di tale principio, ogni operazione e transazione deve essere correttamente autorizzata e registrata, e deve, altresì, risultare verificabile, legittima, coerente con le direttive impartite e congrua.

  1. RISERVATEZZA

CONFAPI EMILIA nell’ambito delle proprie attività assicura che i dati dei propri associati, i dati personali delle strutture ad essa aderenti, inclusi i soggetti che in esse operano, nonché i dati personali dei dipendenti, collaboratori e consulenti che operano nell’interesse della stessa, vengano trattati nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia, (Regolamento UE n. 679/2016 – D.Lgs 196/2003, così come modificato da ultimo dal D.Lgs 101/20189).

  1. VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

CONFAPI EMILIA, consapevole dell’importanza delle risorse umane all’interno del circuito produttivo della stessa, persegue la valorizzazione delle specifiche attitudini professionali dei dipendenti e l’integrità fisica e morale degli stessi.
CONFAPI EMILIA, pertanto, investe sul miglioramento delle specifiche professionalità interne, organizzando con periodicità specifici programmi formativi per il personale interno.

  1. DISCRIMINAZIONE

CONFAPI EMILIA ripudia ogni forma di discriminazione nell’esercizio delle proprie attività inerente età, differenze di genere, di stato di salute, di razza, di nazionalità, le opinioni politiche e le credenze religiose.

  1. INTEGRITA’ DELLE PERSONE (Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro)

Nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, CONFAPI EMILIA persegue con massimo rigore l’obiettivo di garantire la salute, l’igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro. CONFAPI EMILIA inoltre attua ogni misura idonea a prevenire l’insorgenza di nuovi rischi all’interno delle proprie strutture, garantendo, altresì, una costante formazione e informazione del proprio personale.

Articolo 4
Regole nei confronti della Pubblica Amministrazione

I rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed in generale con le Istituzioni Pubbliche e parimenti con i funzionari pubblici e soggetti che agiscono per loro conto devono essere improntate al rispetto dei principi di correttezza, lealtà e trasparenza nonché al puntuale rispetto delle norme di legge in vigore.

In particolare, è fatto assoluto divieto di:

  1. a) offrire o compiere elargizioni in denaro in favore di pubblici funzionari siano essi dirigenti, funzionari, dipendenti o collaboratori ed a loro parenti ed affini;
  2. b) distribuire omaggi e regali ai medesimi soggetti al fine di poter determinare anche potenzialmente l’acquisizione di un qualsivoglia vantaggio per l’Associazione;
  3. c) favorire qualsiasi altro privilegio in favore dei pubblici funzionari che possa determinare l’insorgenza e l’acquisizione di vantaggi per l’Associazione;
  4. d) fornire notizie non veritiere o reticenti ad Enti ed Organismi Pubblici al fine di conseguire elargizioni, contributi agevolati e finanziamenti pubblici;
  5. e) destinare importi acquisiti a titolo di erogazioni, contribuiti e finanziamenti per finalità differenti rispetto quelle per cui sono stati chiesti ed ottenuti.

Articolo 5
Regole nei confronti del personale

In applicazione dei principi generali del presente Codice Etico, CONFAPI EMILIA offre a tutti i lavoratori le stesse opportunità in relazione al profilo professionale ricoperto, in modo tale da garantire un equo trattamento basato su criteri di merito.

Parimenti l’individuazione e la scelta del personale da assumere deve avvenire valutando le specifiche competenze, il profilo professionale, le capacità tecniche e psico-attitudinali del candidato rispondenti alle esigenze e necessità associative, fermo restando il rispetto della persona e delle sue opinioni.

Gli Organi dirigenti adottano le opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione del personale e per garantire il rispetto delle pari opportunità di tutti i soggetti interessati.

Il personale alle dipendenze di CONFAPI EMILIA è assunto con regolari contratti di lavoro. Non è ammessa o tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o non correttamente inquadrata e formalizzata ai sensi della Legge e della contrattazione collettiva applicabile.

Al momento della costituzione del rapporto di lavoro ogni dipendente riceve accurate istruzioni e informazioni inerenti a:

    •  norme di comportamento e elementi normativi e retributivi connessi alla propria posizione lavorativa;
    •  caratteristiche della funzione e delle mansioni attribuite;

CONFAPI EMILIA, favorisce le iniziative destinate ad ottenere il maggior benessere organizzativo e la salubrità negli ambienti di lavoro, rifiutando ogni forma di discriminazione nei confronti dei propri dipendenti e/o collaboratori.

CONFAPI EMILIA garantisce la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze dei propri dipendenti e collaboratori anche attraverso strumenti di formazione specifica e di formazione “non formale”. Inoltre, provvede alla formazione etica di tutto il personale aziendale al fine di diffondere i principi e le regole di comportamento contenuti nel presente Codice Etico, garantendo altresì un continuo aggiornamento e un’adeguata e costante informazione.

Inoltre, è fatto obbligo al personale interno di osservare l’assoluta riservatezza sulle materie attinenti all’attività dell’Associazione e della Confederazione e di non trarre profitto da quanto forma oggetto delle rispettive funzioni al di là del proprio rapporto contrattuale di lavoro, né svolgere attività contraria agli interessi delle strategie associative e confederali.

Articolo 6
Regole in ambito associativo

In applicazione dei principi generali del presente Codice etico, i componenti degli Organi Statutari ed i dipendenti di CONFAPI EMILIA devono conformarsi ad un rigoroso e sostanziale rispetto della legge e delle norme interne dell’associazione.

In particolare, gli anzidetti soggetti dovranno adottare un comportamento personale, professionale ed associativo, ineccepibilmente ispirato ai principi di autonomia, integrità, lealtà, astenendosi dall’agire in situazioni di conflitto di interessi nell’ambito delle attività.

Inoltre, i componenti degli Organi Statutari ed i dipendenti di CONFAPI EMILIA sono tenuti ad astenersi da qualsiasi atto o comportamento che possa ledere, anche in via potenziale, lo spirito associativo, l’immagine della Confederazione dell’Associazione e l’unità delle stesse.

CONFAPI EMILIA garantisce la riservatezza di ogni informazione di cui la stessa entri in possesso in conseguenza al vincolo associativo, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 7
Regole per le imprese e gli imprenditori associati

Le imprese e gli imprenditori aderenti al sistema CONFAPI, ad ogni livello partecipativo, sono tenuti:

  1. a) al rispetto delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro ed alla correttezza nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori affinchè sia loro garantita la crescita professionale, la sicurezza sul luogo di lavoro ed il benessere psicofisico;
  2. b) a conformare le proprie azioni ai principi di integrità morale e deontologica nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, i partiti politici ed ogni altra istituzione;
  3. c) a salvaguardare con il proprio comportamento i principi di libera concorrenza ed i diritti dei consumatori;
  4. d) ad un agire responsabile finalizzato alla tutela dell’ambiente ed alla prevenzione di ogni forma di inquinamento.
  5. e) ad astenersi dal ricoprire incarichi associativi anche presso Enti ed Istituzioni terze ove siano stati designati in rappresentanza del Sistema Confapi, ovvero ad autosospendersi entro 15 giorni dalla conoscenza del fatto qualora già in carica, nell’ipotesi di sottoposizione a giudizio penale relativo ai reati previsti dal D.lgs n. 231/2001, sino a che non verrà processualmente accertata la completa estraneità ai fatti reato contestati dall’autorità procedente. In difetto dell’anzidetta autosospensione si verificherà l’automatica decadenza dalla carica. Analoghe misure trovano applicazione per i soggetti destinatari, in fase di indagini preliminari, di misure cautelari personali applicate in relazione alle ipotesi di reato previste dal D.lgs n. 231/2001.

Art. 8
Vertici associativi

L’elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza ad ineccepibili comportamenti personali, professionali ed associativi.

I candidati si impegnano a fornire alle istanze competenti tutte le informazioni necessarie e richieste e in particolare si impegnano a:
a) assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, il Sistema confederale ed il mondo esterno, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti.

  1. b) accettare la gratuità di ogni carica associativa;
  2. c) mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati e delle istituzioni;
  3. d) seguire le direttive confederali, contribuendo al dibattito nelle sedi proprie, ma mantenendo l’unità del Sistema verso il mondo esterno;
  4. e) fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche;
    f) trattare gli associati con uguale dignità a prescindere dalle caratteristiche dimensionali e settoriali delle relative aziende;
  5. g) mantenere con le forze politiche un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell’attività legislativa ed amministrativa;
  6. h) coinvolgere effettivamente gli organi decisori dell’Associazione per una gestione partecipata ed aperta alle diverse istanze;
  7. i) rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza possa essere dannosa all’immagine dell’imprenditoria e dell’Associazione.

Articolo 10
Rappresentanti esterni

Vengono scelti tra gli associati, secondo criteri di competenza ed indipendenza, su delibera degli organi competenti, secondo lo statuto.

Associati e collaboratori si impegnano ad informare CONFAPI EMILIA sulle loro rappresentanze in enti esterni ed i rappresentanti si impegnano:
a) a svolgere il loro mandato nell’interesse dell’ente designato e degli imprenditori associati nel rispetto delle linee di indirizzo che l’Associazioni è tenuta a fornire;
b) alla informativa costante sullo svolgimento del loro mandato;
c) ad assumere gli incarichi non con intenti remunerativi;
d) a rimettere il loro mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità od impossibilità di una partecipazione continuativa o comunque su richiesta delle Associazione;
e) ad informare e concordare con l’Associazione ogni ulteriore incarico derivante dall’ente in cui si è stati designati.

Articolo 11
Applicazione del Codice Etico

Al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Codice Etico, la Giunta di Presidenza è deputata all’interpretazione, alla consultazione ed alla decisione sulle violazioni e su eventuali controversie dovessero insorgere circa la corretta applicazione dei principi e dei doveri ivi contenuti.

Le decisioni ed i pareri in materia della Giunta di Presidenza saranno emanati entro il termine ordinatorio di 30 gg dal ricevimento dell’istanza, fatto salvo un termine più ampio che dovesse scaturire dalla complessità della questione sottoposta all’esame della Giunta di Presidenza stessa.

La violazione delle disposizioni del presente Codice Etico costituisce comportamento censurabile sia sotto il profilo disciplinare, anche personale, che sotto l’aspetto del corretto svolgimento del rapporto fiduciario e dei rapporti contrattuali in essere tra il soggetto e l’Associazione nonché del puntuale adempimento delle obbligazioni da essi scaturenti.

Il responsabile della violazione, oltre alla responsabilità ed alle sanzioni previste dalla legge per il tipo di infrazione posta in essere, può incorrere altresì:

  1. a)  in un procedimento disciplinare qualora trattasi di dipendente di CONFAPI EMILIA secondo le disposizioni previste dalla legge e dalle norme contrattuali collettive e di settore; nei casi di maggiore gravità la violazione può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro;
  2. b)  nella risoluzione del contratto qualora la violazione sia stata compiuta da soggetto legato da differente rapporto contrattuale e/o di collaborazione con l’Associazione;
  3. c)  nella sospensione da 1 a 12 mesi ovvero nella decadenza dalla partecipazione all’organo qualora la violazione sia stata commessa da soggetto facente parte degli organi direttivi dell’Associazione.
  4. d) nell’inibizione dall’esercizio della rappresentanza negli organi associativi, di categoria ovvero negli Enti ed Istituzioni terze presso cui siano stati designati in rappresentanza del Sistema Confapi.

Prima di procedere all’irrogazione di qualsivoglia sanzione derivante dalla violazione delle previsioni contenute nel presente Codice Etico, la Giunta di Presidenza notifica all’interessato la contestazione del fatto per cui si procede con contestuale fissazione di termine, non inferiore a 15 giorni, entro il quale consentirgli di esporre le proprie ragioni difensive in forma scritta ovvero chiedere eventualmente di essere sentito.

Articolo 12
Disposizioni finali

Il presente Codice Etico costituisce norma regolamentare della Associazione e, pertanto, verrà inserito negli atti ufficiali della stessa.