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Come inserire un giovane in azienda: le agevolazioni disponibili nel 2023

Il percorso di primo inserimento di un giovane in azienda è un momento delicato e determinante per lo sviluppo di politiche aziendali di crescita e di gestione delle risorse umane. L’ordinamento oggi in vigore prevede una serie di strumenti e di agevolazioni che andiamo ora ad analizzare.

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA

L’Apprendistato di primo livello è la tipologia contrattuale attraverso la quale la formazione effettuata in azienda diviene complementare al percorso di studi svolto dalle istituzioni scolastiche.

I datori di lavoro operanti in qualsiasi settore possono assumere con questa tipologia contrattuale giovani di età compresa tra 15 anni e 25 anni di età. I datori di lavoro che assumono devono:

  • essere in regola con le norme sul “de minimis” (Regolamento Ue n. 1407/2013);
  • essere in regola con i versamenti contributivi;
  • rispettare gli accordi ed i contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e/o aziendali, laddove sottoscritti;
  • rispettare il diritto di precedenza nelle assunzioni;
  • non avere in corso, nell’unità produttiva interessata all’assunzione, sospensioni o riduzioni di orario riguardanti lavoratori in possesso della stessa qualifica.

Per i contratti di lavoro stipulati a partire dal 2020, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 è riconosciuto, per un triennio, lo sgravio del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

Le aziende che hanno alle proprie dipendenze un numero di lavoratori superiore a 9, ferma restando la contribuzione a carico del giovane pari al 5,84%, sono tenute a pagare una contribuzione che nel primo anno è pari all’1,5%, nel secondo anno al 3%, e del 5% nel terzo.

Inoltre, in caso di licenziamento, è disapplicata la norma sul ticket di ingresso alla Naspi.

Infine, non sono dovute la quota contributiva di finanziamento della Naspi (1,31%) e quella destinata ai fondi interprofessionali per la formazione continua (0,30%).

Non è previsto alcun obbligo retributivo per le ore di formazione svolte all’interno dell’istituzione formativa di riferimento e l’erogazione di una retribuzione pari al 10% per le ore di formazione a carico del datore di lavoro.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Il sistema di alternanza scuola-lavoro prevede percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, per consentire agli studenti delle scuole superiori di prestare servizio presso un’azienda o un ente della Pubblica Amministrazione. Sono inoltre sempre di più le imprese che decidono di trasformare le esperienze di stage, magari svolte nell’ambito di attività stagionali, in un rapporto di lavoro, approfittando così del diritto allo sgravio triennale dei contributi previdenziali.

Il progetto di alternanza scuola-lavoro prevede quattro fasi:

  1. scelta dell’azienda o dell’ente presso cui svolgerlo, insieme al proprio professore di riferimento, che accompagna lo studente nell’individuazione delle attitudini e del percorso più adatto;
  2. incontro con l’azienda (e con il referente di quest’ultima), in modo da entrare subito in contatto con la realtà aziendale e discutere il progetto;
  3. svolgimento del progetto;
  4. valutazione finale per confermare le competenze acquisite durante il lavoro, sia da parte dell’azienda ospitante che da parte della scuola, le quali emettono una certificazione che conferma le competenze acquisite.

L’attività di formazione ed orientamento del percorso di alternanza scuola-lavoro (che può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche e dunque anche durante il periodo estivo), che non costituisce rapporto di lavoro, va quindi congiuntamente progettata e verificata:

  • da un docente-tutor interno, designato dall’istituzione scolastica;
  • da un tutor formativo dell’impresa, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.

Per espressa previsione di legge gli studenti devono svolgere esperienze in regime di alternanza scuola-lavoro per una durata complessiva di almeno:

  • 150 ore negli istituti tecnici o in quelli professionali;
  • 90 ore nei licei, negli ultimi tre anni del percorso di studi;
  • 210 ore annue in caso di percorsi di istruzione e formazione professionale (IEFP) definiti dalle Regioni e negli istituti tecnici superiori (ITS).

In riferimento ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, la disciplina vigente prevede che i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumono con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato, possono beneficiare dell’esonero totale dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro annui, per un periodo massimo di 36 mesi. Deve trattarsi del primo impiego a tempo indeterminato per il giovane.

L’assunzione deve inoltre avvenire entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio ed a condizione che, presso il medesimo datore di lavoro, sia stato svolto almeno:

  • il 30% delle ore di alternanza scuola-lavoro previste dalla legge n. 107/2015;
    • il 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D.lgs n. 226/2005;
    • il 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzate nell’ambito dei percorsi degli istituti tecnici superiori di cui al Dpcm n. 86/2008;
    • il 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

    L’incentivo spetta anche ai datori di lavoro che assumono studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o periodi di apprendistato di alta formazione.

    APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

    L’instaurazione di un rapporto di apprendistato professionalizzante è volto al conseguimento di una qualifica da parte del lavoratore a fronte di alcune agevolazioni di tipo retributivo e contributivo spettanti al datore di lavoro.

    Il numero di apprendisti che possono essere contestualmente presenti in azienda è pari:

    • al numero di lavoratori qualificati nelle aziende fino a 10 lavoratori;
    • a 3 apprendisti ogni 2 qualificati nelle aziende oltre i 10 lavoratori;
    • nelle sole aziende che occupano almeno 50 dipendenti, è poi necessario che siano mantenuti in servizio a tempo indeterminato almeno il 20% degli apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti.

    Il datore di lavoro è tenuto a:

    • nominare un tutor aziendale in possesso dei requisiti e delle specifiche funzioni previste dalla contrattazione collettiva;
    • procedere con la redazione del contratto individuale di lavoro esclusivamente in forma scritta contenente, tra le altre cose, la retribuzione, il Ccnl applicato, la qualifica ed il livello da conseguire, la decorrenza ed il termine del periodo formativo;
    • predisporre il Piano Formativo Individuale (PFI) al momento dell’assunzione.

    Le aziende che proseguono a tempo indeterminato possono applicare, per un anno, lo sgravio contributivo del 50% dei contributi previdenziali Inps, con esclusione dei premi e dei contributi Inail, entro il tetto massimo annuo di 3.000 euro.

    Anche in questo caso restano validi i requisiti richiesti per la fruizione dello sgravio contributivo triennale. Il datore di lavoro:

    • nei 6 mesi precedenti la data di assunzione agevolata non deve aver proceduto a licenziamenti dello stesso lavoratore agevolato o di un altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva ed inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero;
    • deve essere in regola con gli obblighi contributivi;
    • non deve aver riportato condanne o sanzioni definitive per una delle violazioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro riportate nell’allegato “A” al DM del 24 ottobre 2007;
      • deve applicare il trattamento economico e normativo scaturente dal Ccnl di riferimento;
      • deve rispettare eventuali accordi territoriali e/o aziendali.

      ASSUNZIONE GIOVANI UNDER 36

      Tra le misure in materia di lavoro contenute nella legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), sono presenti un paio di agevolazioni, già operanti nel nostro sistema e scadute nel 2022, che il Governo ha deciso di prorogare; tra queste c’è anche l’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36.

      In particolare viene disposto che per l’assunzione di giovani di età inferiore a 36 anni di età, a tempo indeterminato (con esclusione dell’assunzione di dirigenti nonché di lavoratori intermittenti e di domestici) e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2023, i datori di lavoro potranno beneficiare dell’esonero totale dei contributi (premio Inail escluso), per un importo massimo pari a 8.000 euro l’anno e per un periodo massimo di n. 36 mesi (n. 48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

      L’incentivo, che allarga quello previsto fino ad ora (il limite massimo di esenzione annuale era di 6.000 euro ed è stato ora portato ad 8.000 euro) e la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, può tuttavia essere riconosciuto solo se la persona che si assume non sia mai stata occupata con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel corso della sua vita, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro.

      Laddove l’assunzione/stabilizzazione venga fatta con contratto a tempo parziale, il massimale annuo di 8.000 euro deve essere proporzionalmente ridotto.

      Va ricordato inoltre che, per poter beneficiare dell’esonero contributivo, il datore di lavoro deve rispettare i principi generali in materia di incentivi all’assunzione (art. 31 del D.lgs n. 150/2015), delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, della regolarità contributiva (Durc); per i dettagli circa gli obblighi che il datore di lavoro deve rispettare, rinviamo alla nostra circolare n. 2/2021.