A cura di Modiano
In base all’art. 45 co. 2 lett. b) il Codice della Proprietà Industriale (CPI) italiano esclude dalla brevettabilità i programmi per elaboratore (software), intesi come insieme di istruzioni scritte in un determinato linguaggio di programmazione. Analoga esclusione è prevista anche nella Convenzione sul Brevetto Europeo (art. 52, co. 1 lett. c)).
Inoltre la normativa italiana e comunitaria sui design esclude i programmi per elaboratore anche dalle categorie di prodotti per cui può essere chiesta la registrazione come disegno o modello (cfr. art. 31 co.2 CPI e art. 3 lett. b) del Reg. CE n. 6/2002).
Quindi quali forme di tutela possono essere applicate ad un software?
1. Brevetto per invenzione industriale
Nei casi in cui il software (ancora segreto ovviamente!) può essere trasposto in un nuovo processo che comporta un effetto tecnico è possibile valutare il deposito di una domanda di brevetto per invenzione industriale relativa a tale processo, che nella pratica viene attuato attraverso il software. La protezione brevettuale consente di tutelare la particolare funzionalità ottenuta tramite il software, a prescindere da
come è scritto.
Questa ipotesi si verifica tipicamente quando il software produce un effetto tecnico interno ad un computer o ad altri apparati del sistema di elaborazione o gestisce, tramite un hardware, un apparato o processo industriale esterno.
A mero titolo esemplificativo sono state considerate non escluse dalla brevettabilità le seguenti soluzioni attuate tramite software:
– un procedimento attuato tramite un elaboratore, opportunamente programmato, per trasformare primo testo in formato digitale in un secondo testo in formato digitale
– un sistema per determinare le sequenze di attesa per servire clienti in diversi punti di servizio
– una particolare modalità di funzionamento di un sistema per elaborare dati linguistici destinato ad operare in modo interattivo
– un procedimento per fornire un valore di angolo di ingresso in un sistema grafico interattivo
– particolari modalità di funzionamento di una rete di elaboratori o stazioni di lavoro.
2. Copyright
Il software, inteso come codice sorgente o codice oggetto, viene assimilato alle opere letterarie e rientra quindi tra le opere protette ai sensi della Legge sul diritto d’autore (L. n. 633/1941).
La tutela derivante dal copyright è riferita al software per come è scritto, quindi protegge la forma e la struttura del codice nel particolare linguaggio di programmazione e nasce automaticamente con la sua creazione.
Per godere della protezione del diritto d’autore il software deve essere nuovo e creativo rispetto a quelli preesistenti.
In Italia è possibile depositare un software presso la SIAE nel Pubblico Registro Software, se già pubblicato, ovvero come Opera Inedita, se non ancora divulgato.
Il deposito non ha un valore costitutivo del diritto, ovvero il software non si intende automaticamente tutelato per il fatto che è intervenuto il deposito. La tutela dell’opera nasce, infatti, dalla creatività e novità della medesima ed è indipendente dal deposito. Il deposito ha essenzialmente il valore di costituire una prova dell’esistenza dell’opera ad una certa data e di attribuire una priorità a favore del depositante.
Per attivarsi nei confronti di terzi, il titolare è tenuto a fornire prova dell’originalità, novità e creatività del software per fondare una presunzione di validità del proprio diritto.
La tutela del diritto d’autore può cumularsi con quella brevettuale laddove sia possibile depositare una domanda di brevetto sul procedimento attuato attraverso il software come indicato in precedenza.
3. Design
Tutti gli elementi grafici peculiari del software che risultano visibili agli utenti durante il suo utilizzo possono essere tutelati come design (disegno o modello) se dotati dei necessari requisiti, ovvero novità e carattere individuale.
Ad esempio possono essere oggetto di registrazione come disegno o modello le interfacce, le icone e tutti i simboli grafici caratteristici del software.
4. Marchio
Il nome commerciale del software, così come eventuali altri elementi denominativi e/o grafici che concorrono a contraddistinguerlo da quelli di altre imprese possono essere tutelati come marchio di impresa, laddove siano verificati i fondamentali requisiti di novità e capacità distintiva.
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In sostanza quando un’impresa sviluppa un nuovo software è sempre suggeribile valutare il caso specifico, per capire se sia possibile accedere ad una o più delle forme di tutela sopraelencate allo scopo di proteggere i risultati della propria attività inventiva e creativa, definendo un’area di monopolio esclusivo che consenta di ottenere un vantaggio commerciale ed economico sui concorrenti.
Altro aspetto da tenere sempre in considerazione è che i diritti di proprietà industriale, oltre a valorizzare un’impresa in quanto asset immateriali, possono consentire l’accesso a benefici fiscali e misure di incentivo.