Gentile imprenditore, gentile imprenditrice,
Entro il 31 marzo 2023 i datori di lavoro hanno l’obbligo di inviare al Ministero del Lavoro la comunicazione annuale relativa al monitoraggio dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al D.lgs n. 67/2011.
Tale comunicazione risulta importante con riferimento ai lavoratori che svolgono tale tipo di lavorazioni, i quali possono trovare giovamento pensionistico dall’inclusione nell’alveo dei “lavori usuranti”, attesa la possibilità di ottenere una riduzione di 3 anni del requisito anagrafico minimo richiesto per l’accesso alla pensione di anzianità (con anzianità non inferiore a 35 anni).
Quali sono le lavorazioni particolarmente faticose e pesanti
L’art. 1 del D.lgs n. 67/2011 stabilisce quali sono queste lavorazioni, le quali possono essere divise in diverse categorie ovvero.
- Lavoratori impegnati nelle mansioni particolarmente usuranti di cui al DM Ministero del Lavoro del 19-05-1999. Trattasi di:
- lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra o ornamentale;
- lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti dai palombari;
- lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione;
- lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- lavori di asportazione dell’amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
- Lavoratori notturni così come definiti nel D.lgs n. 67/2011, ovvero:
- lavoratori a turni che prestino la loro attività nel periodo così detto notturno, cioè il periodo di 7 ore consecutive, compreso l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per almeno 6 ore al giorno, nonché 64 giorni lavorativi all’anno (per chi matura i requisiti dal 01-07-2009; non inferiore a 78 giorni per chi matura i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 01-07-2008 ed il 30-06-2009);
- al di fuori dei casi sopra citati, i lavoratori che prestino la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.
- Lavoratori impegnati nel “lavoro a catena”, alle dipendenze di imprese per le quali operano specifiche voci di tariffa Inail che son le seguenti:
Voce Inail | Lavorazioni |
1462 | Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti |
2197 | Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti ecc. |
6322 | Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico |
6411 | Costruzione di autoveicoli e di rimorchi |
6581 | Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento |
6582 | Elettrodomestici |
6590 | Altri strumenti ed apparecchi |
8210 | Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori ecc. |
8230 | Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo |
I lavoratori addetti all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione, con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgono attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo.
- Conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, comprensivi del posto riservato al conducente, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
Quali sono gli obblighi di comunicazione
Lo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti deve essere comunicato al Ministero del Lavoro per via telematica, attraverso la compilazione del modello LAV_US, tramite il sito Cliclavoro. Tale comunicazione è essenziale perché il lavoratore possa avere accesso ai benefici pensionistici.
Le comunicazioni possono essere effettuate:
- dai datori di lavoro privati;
- dalle imprese utilizzatrici con riguardo ai lavoratori somministrati, impegnati nel “lavoro a catena” e nel “lavoro notturno”, poiché le stesse, quali datori di lavoro di fatto, sono pienamente a conoscenza delle attività prestate dai citati lavoratori e dispongono degli stessi nell’ambito del proprio potere organizzativo;
- dai consulenti del lavoro e dagli altri soggetti abilitati.
Una volta compilato il modello LAV_US, il Ministero del Lavoro mette a disposizione delle direzioni territoriali del lavoro e delle sedi previdenziali competenti per territorio, le comunicazioni ricevute dai datori di lavoro o dagli altri soggetti abilitati.
Quali sono le sanzioni previste
L’omissione di queste comunicazioni è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro, previa diffida ad adempiere.
La sanzione si ritiene applicabile sia in caso di omissione della comunicazione, sia in caso di comunicazione tardiva della stessa.
La sanzione viene inoltre moltiplicata sulla base del numero delle comunicazioni omesse.