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CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING): LE AZIENDE DEVONO ATTIVARE CANALI E PROCEDURE DI SEGNALAZIONE

Gentile imprenditore, gentile imprenditrice,

il D.lgs n. 24/2023 (che ha dato attuazione alla direttiva Ue n. 137/2019), ha introdotto in via generalizzata nel nostro ordinamento giuridico l’istituto del Whistleblowing. Con tale termine si intende la rivelazione, da parte di un soggetto, di un illecito commesso all’interno di un ente, del quale lo stesso abbia avuto conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni. Oggi, a seguito della direttiva europea sopra citata, questo istituto diventa parte essenziale delle organizzazioni aziendali ed impone una serie di adempimenti di particolare rilievo.

Ambito oggettivo di applicazione della misura

La protezione prevista dalla legge si applica alle persone che, poste all’interno di una tale organizzazione, azienda o ente, segnalano violazioni capaci di ledere l’interesse o l’integrità aziendale. Le disposizioni del decreto non si applicano quindi alle rivendicazioni o richieste legate ad un interesse personale della persona segnalante (e che attengono al proprio rapporto individuale di lavoro), ma devono invece avere un carattere più ampio.

La protezione prevista dalla normativa è particolarmente ampia poiché si estende, non solo al soggetto segnalante, ma anche ai così detti facilitatori, ossia i soggetti preposti ad assistere il segnalante nel processo di segnalazione e, tra gli altri, i colleghi che operano abitualmente nello stesso contesto lavorativo. Le tutele inoltre sono assicurate, non solo nel corso del rapporto di lavoro, ma prima del suo inizio, se le violazioni sono conosciute durante il processo di selezione, e dopo la sua cessazione.

Ambito soggettivo di applicazione della misura

Il D.lgs n. 24/2023 ha ampliato l’ambito di applicazione dell’istituto del whistleblowing, estendendone il campo di azione a tutte le Società che:  

  • hanno impiegato nell’ultimo anno una media di almeno n. 50 lavoratori subordinati;
  • a prescindere dal numero dei dipendenti, operano in settori regolamentati a livello europeo;
  • a prescindere dal numero dei dipendenti, rientrano nel campo di applicazione del D.lgs n. 231/2001 (decreto sulla responsabilità amministrativa delle aziende) e adottano uno dei modelli di organizzazione e gestione dell’azienda ivi previsti.

Che cosa devono fare le aziende interessate

Per garantire l’auspicato livello di protezione dei soggetti interessarti, le aziende  dovranno mettere in atto una serie di adempimenti diretti a rendere effettiva la tutela.

In particolare dovranno attivare canali di segnalazione interna che garantiscano, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta, del contenuto, dei documenti e delle persone comunque menzionate nella segnalazione.

La gestione del canale di segnalazione potrà essere affidata ad una funzione interna autonoma, il cui personale dovrà essere specificamente formato, oppure ad un soggetto esterno; in ogni caso l’istituzione del canale di segnalazione (interno o esterno), dovrà essere preceduta da una consultazione con le rappresentanze o le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Poiché le segnalazioni potranno essere effettuate con la massima libertà di forma, scritta e orale, i canali di segnalazione dovranno garantire la prova della corretta ricezione della segnalazione (attraverso linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale, modalità informatiche o incontri diretti) e della rigorosa tempistica di risposta, in quanto è previsto l’obbligo di rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro n. 7 giorno ed un riscontro alla segnalazione entro n. 30 giorni.

Tutte le informazioni e le modalità per poter effettuare le segnalazioni dovranno essere facilmente visibili nel luogo di lavoro o in una sezione dedicata del sito internet del datore di lavoro, se esistente.

Sarà possibile effettuare una segnalazione anche usando un canale esterno istituito dall’Anac (Autorità nazionale anti-corruzione), con le stesse garanzie di riservatezza e protezione sopra elencate (laddove il segnalante non possa ricorrere al canale interno, perché non attivo o non conforme alle caratteristiche sopra descritte, o qualora abbia fondati motivi di ritenere che, in caso di segnalazione, il sistema interno porterebbe a fenomeni di ritorsione).

Termini per adempiere

L’entrata in vigore del D.lgs n. 24/2023 avverrà il prossimo 15 luglio 2023, mentre, per i soggetti privati con meno di 250 dipendenti, il 17 dicembre 2023.

Entro queste date quindi, le aziende interessate dovranno attivare il canale di segnalazione, individuare e formare le funzioni preposte, istituire le necessarie procedure aziendali e garantire l’adeguata informazione a tutti i dipendenti.