CONGEDO COVID-19: MODALITA’ DI FRUIZIONE COMPATIBILITA’

N. 202/2020 / CIRCOLARE / Prot. 226.2020 / SB
AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI
24 aprile 2020
Alle aziende associate
CONGEDO COVID-19: MODALITA’ DI FRUIZIONE COMPATIBILITA’
Considerate le numerose richieste di chiarimenti in merito al congedo COVID-19 istituito dall’art. 23 del DL n. 18/2020, l’INPS ha emanato il messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020, (che si allega alla presente) dedicato a chiarire la maggior parte dei dubbi sull’argomento.
L’Istituto ricorda in premessa che:
• il congedo COVID-19 è stato istituito per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
• può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio);
• la fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o altro genitore disoccupato o non lavoratore;
• i lavoratori dipendenti che non abbiano fruito del congedo parentale o del suo prolungamento nel periodo dal 5 marzo fino alla fine della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, comunque astenutisi a vario titolo dall’attività lavorativa, possono presentare domanda di congedo COVID-19 riferita ai periodi pregressi a partire dal 5 marzo e per un periodo non superiore a 15 giorni;
• durante il predetto periodo di sospensione, il congedo COVID-19 può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni, con le stesse modalità del congedo parentale, alternandolo con attività lavorativa ovvero con altre tipologie di permesso o congedo (ad esempio, ferie, congedo parentale, prolungamento del congedo parentale, giorni di permesso ai sensi della legge n. 104/1992, etc.);
• il nucleo familiare del genitore richiedente il congedo COVID-19 è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica nel periodo di fruizione del congedo COVID-19, vale a dire iscritti nello stesso stato di famiglia. I coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione e continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell’ipotesi in cui risiedano nella stessa abitazione, ma risultino in due stati di famiglia distinti. Qualora sia stato disposto l’affido esclusivo dei minori ad uno solo dei genitori. Il congedo, in tale ultimo caso, potrà essere fruito dal solo genitore con l’affido esclusivo a prescindere dalla causale di assenza dell’altro genitore.
L’INPS, relativamente al congedo COVID-19, individua le seguenti situazioni di incompatibilità:
• Il congedo non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi, per un totale complessivo di 15 giorni;
• in presenza di domande presentate da genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare per i medesimi giorni, si procederà ad accogliere quella presentata cronologicamente prima e a respingere le successive;
• la fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting di cui all’art. 23 del decreto-legge n. 18/2020, presentata dal genitore stesso o dall’altro genitore appartenente al nucleo familiare;
• il congedo Covid-19 è incompatibile con la contemporanea fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare, così come è incompatibile con la fruizione contemporanea di riposi giornalieri da parte dell’altro genitore, sempre per lo stesso figlio;
• la cessazione dell’attività lavorativa durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 ne interrompe il diritto e le giornate successive non saranno computate né indennizzate. Tale incompatibilità sussiste anche nel caso in cui l’altro genitore appartenente al nucleo familiare cessi l’attività o il rapporto di lavoro;
• la fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea percezione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito (CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL). L’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata. A tal proposito l’INPS precisa che il genitore lavoratore dipendente destinatario di un qualsiasi trattamento di integrazione salariale che, nel periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, voglia avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, può optare in maniera alternativa per il congedo COVID-19. Le due tutele, detto in altro modo, non sono tra loro cumulabili.
Infine, l’INPS, elenca i casi di compatibilità del congedo COVID-19 con altri istituti:
• in caso di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 oppure del congedo parentale, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio;
• qualora ci siano più figli nel nucleo familiare oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità, la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile per la cura degli altri figli;
• la fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la prestazione di lavoro in modalità smart-working dell’altro genitore, in quanto il genitore che svolge l’attività lavorativa da casa non può comunque occuparsi della cura dei figli;
• la fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la contemporanea fruizione di ferie dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare;
• il congedo COVID-19 è compatibile con la contemporanea fruizione di aspettativa non retribuita da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare, in quanto tale istituto non qualifica il fruitore dello status di disoccupato, né di quello di non occupato. Analogamente, per i rapporti di lavoro part-time e di lavoro intermittente la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile ed è fruibile anche durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore;
• la fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la percezione di una delle indennità, di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del DL n. 18 2020 (Bonus 600 euro), sia da parte del genitore richiedente sia da parte dell’altro genitore presente nel nucleo familiare;
• la fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la sospensione obbligatoria dell’attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza per COVID-19, trattandosi di una ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa e non di una cessazione dell’attività;
• il genitore lavoratore dipendente può cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 (compresi i 12 giorni ulteriori previsti dall’articolo 24 dello stesso decreto-legge n. 18/2020), anche se fruiti per lo stesso figlio; analogamente, vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, sarà possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs. n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, anche fruito per lo stesso figlio;
• le 12 giornate previste dall’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 sono soggette alle regole generali dei permessi di cui alla legge n. 104/1992;
• infine, è possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l’altro genitore presente nel nucleo familiare stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs. n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo
Per ogni ulteriore chiarimento, l’Area Lavoro-Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi cell 335/8037814 – mail f.vecchi@confapiemilia.it) è a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti
Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia