CIRCOLARI CORONAVIRUS

CONTAGI DA COVID 19 SENZA IMPATTO SUL TASSO INFORTUNISTICO DELL’AZIENDA

 

N. 231/2020 / CIRCOLARE / Prot. 255.2020 /FV
AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI
05 maggio 2020

Alle aziende associate

CONTAGI DA COVID 19 SENZA IMPATTO SUL TASSO INFORTUNISTICO DELL’AZIENDA

Facciamo seguito alla nostra circolare-direzione n. 184/2020, per informare come l’art. 42 del Dl n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020, abbia definitivamente stabilito la competenza dell’Inail nei casi di infezione da Coronavirus verificatisi in occasione di lavoro.
In tali casi viene stabilito che il medico certificatore deve redigere un normale certificato di infortunio ed inviarlo telematicamente all’Inail che assicura la tutela dell’infortunato.
E’ stato quindi normativamente disposto che il periodo di astensione dal lavoro determinata da infezione da Coronavirus contratta in occasione di lavoro (comprensivo del periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro), fosse di diretta competenza dell’Inail.
L’Inail stessa ha diffuso tra l’altro una dettagliata circolare (circolare n. 13/2020) per disciplinare, anche da un punto di vista operativo, la gestione dei casi di Covid 19.
Uno dei punti critici della normativa attuale sul Covid 19, è la necessità di stabilire che il contagio sia avvenuto in occasione del lavoro, prova in assoluto non facile da fornire, poiché è evidente che, anche a causa del lungo periodo di incubazione, non ci possa essere certezza sul luogo e sulla causa del contagio, se cioè sia venuto in occasione del lavoro ovvero nell’ambito della vita privata del lavoratore.
L’Istituto ha a tal fine fornito importanti chiarimenti, inquadrando questa affezione come infortunio sul lavoro. L’Inail ha precisato che, nell’attuale situazione pandemica, devono necessariamente operare delle presunzioni semplici (che cioè possono essere smentite da prove positive di segno contrario), assumendo che, per esempio, per gli operatori sanitari debba ritenersi altamente probabile che l’infezione sia stata contratta in occasione di lavoro, così come per altre categorie fortemente esposte (quali ad es. lavoratori in front-office, alla cassa, addetti alle vendite e banconisti). E’ ritenuto indennizzabile dall’Inail ogni caso di contagio che, in base ad indizi gravi precisi e concordanti, sia riconducibile al posto di lavoro (o meglio, all’occasione di lavoro) del soggetto ammalato. Infine (stando alle linee guida dell’Istituto), la tutela assicurativa è estesa a tutti i casi in cui l’identificazione delle cause precise del contagio si presentino problematiche.
Nei casi accertati di infezione da Coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige un certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail. L’Istituto assicura la tutela dell’infortunato.
E’ essenziale che sia trasmessa all’Istituto anche tutta la documentazione relativa all’avvenuto contagio: essa può consistere ad esempio, in qualunque accertamento clinico in grado di attestare, in base alle attuali conoscenze scientifiche, l’avvenuto contagio.

Il DL n. 18/2020 ha inoltre previsto espressamente che i casi di Covid non siano computati ai fini della determinazione del tasso di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico dell’azienda.
Occorre dire infine che anche gli eventi di contagio da Covid 19 accaduti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, sono configurabili come “infortunio in itinere”.
I datori di lavoro sono poi tenuti anche ad effettuare la denuncia-comunicazione d’infortunio all’Istituto sulla base di quanto già previsto dall’art.53 del Dpr n. 11247/1965.

La nostra Area Lavoro-Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi– Cell. 340/7498505 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento

Distinti saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia