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Contratti a termine: cosa cambia dopo la legge n. 106/2021

Durante il 2020 e nella prima parte del 2021 il Legislatore è più volte intervenuto sulla materia dei contratti a tempo determinato, tutelando, in un primo momento i rapporti in corso e, poi, cercando di favorire comunque l’occupazione a termine attraverso la soppressione temporanea delle condizioni tassativamente previste sia per le proroghe che per i rinnovi.

Con la legge n.106/2021, che ha convertito con modificazioni il D.L. n.73/2021, due emendamenti hanno riguardato la materia dei contratti a tempo determinato che, considerata l’omogeneità delle disposizioni, riguarda anche le somministrazioni a termine.

LE NOVITA’

Le novità introdotte dalla legge n.106/2021 sono contenute nell’art. 41 bis, ove alle causali legali previste per le proroghe e i rinnovi, già inserite nel comma 1 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 , ne sono state aggiunte altre che fanno riferimento a “specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’art. 51”

Pertanto, a fronte di questa novità, il comma 1 dell’art. 19 del D.Lgs n. 81/2015 prevede che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi e che il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse ad incrementi temporanei , significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria; b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi.

Il Legislatore ha inoltre stabilito che il termine di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro, fino al 30 settembre 2022.

A)SPECIFICHE ESIGENZE

Occorre preliminarmente precisare che le nuove disposizioni non avranno nel breve periodo un effetto immediato, in quanto la contrattazione collettiva ha ricevuto dal Legislatore una sorta di delega in bianco per la individuazione delle “specifiche esigenze” e pertanto occorrerà del tempo per mettersi in linea.

Soggetti contrattuali incaricati per la trattazione e la sottoscrizione degli accordi possono essere i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, territoriale, le loro RSA o la RSU.

Le specifiche esigenze dovranno essere precise, puntuali e ben determinate, sia pure riferibili all’attività ordinaria. Dovranno essere altresì individuate e focalizzate nella lettera di assunzione, senza alcun rinvio alle parti nella stesura del contratto individuale.

Le parti potranno dettagliare le esigenze che potranno avere anche una durata inferiore ai 12 mesi ma fino al 30.09.2022, se un datore di lavoro dovrà apporre una condizione tra quelle previste dall’accordo collettivo, lo potrà fare solo se la durata prevista del rapporto sarà superiore a 12 mesi.

La contrattazione collettiva può prevedere un termine complessivo superiore ai 24 mesi. Ciò significa che le “specifiche esigenze”, dettate dall’autonomia collettiva, potrebbero avere anche una applicazione più lunga, se l’accordo collettivo dovesse prevedere, ad esempio, una durata di 36 mesi

B)DURATA MINIMA GARANTITA

Il Legislatore, in un momento di grande incertezza,  ha inteso favorire una occupazione a termine di una certa durata (almeno 12 mesi e un giorno), che si può definire “durata minima garantita”

Il datore di lavoro potrà rinnovare un contratto a tempo determinato per un lavoratore che, in precedenza era stato assunto in ottemperanza alle causali legali. Il rinnovo in tal caso potrà riguardare anche mansioni e categorie diverse rispetto al precedente contratto.

Il rapporto per “specifiche esigenze” previste dalla contrattazione collettiva dovrà avere una durata superiore ai 12 mesi, nel rispetto dei 24 complessivi  se si riferisce a mansioni di pari livello della categoria legale di inquadramento. Nel caso in cui esse siano del tutto diverse (ad esempio un contratto per una categoria diversa) non si ha la sommatoria con il precedente rapporto.

Il datore di lavoro potrà prorogare un contratto stipulato per “specifiche esigenze” previste dalla contrattazione collettiva e che deve avere una durata superiore ai 12 mesi, purchè vi sia il consenso del lavoratore interessato e si rimanga nel limite dei 24 mesi.

Il termine del 30.09.2022 va inteso come ultimo giorno utile per la stipula e non come ultimo giorno di vigenza della disposizione. Ciò significa che un contratto può iniziare in tale data (con comunicazione ai servizi telematici dell’impiego almeno nel giorno precedente) e produrre i propri effetti nel periodo successivo.

Nel caso in cui si dovessero raggiungere i 24 mesi complessivi sarà possibile sottoscrivere un ulteriore contratto di durata non superiore ai 12 mesi presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro

Nel caso in cui, in sede di contenzioso, il Giudice non ravvisi l’esistenza delle specifiche esigenze dettate dalla contrattazione collettiva, non essendo previsto dalla nuova normativa un regime particolare, verrà applicata la norma in base alla quale il rapporto si considera sin dall’inizio a tempo indeterminato.