Gentile imprenditore, gentile imprenditrice,
la Legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha reso stabile il regime fiscale agevolato della “detassazione dei premi di risultato”, prevedendo l’applicazione, al rispetto di certi determinati parametri, di un’imposta sostitutiva agevolata (e sostitutiva anche delle addizionali regionali e comunali) a vantaggio dei lavoratori dipendenti: imposta sostitutiva dell’Irpef del 10% che, per il solo 2023, è stata ulteriormente ridotta al 5% (si veda per tutti i dettagli la nostra circolare n. 10/2023).
Anche attraverso il “coinvolgimento paritetico dei lavoratori” è tuttavia possibile riconoscere tali somme agevolate ai lavoratori e per le aziende beneficiare dell’apporto dei lavoratori nelle dinamiche aziendali. Qualora inoltre l’accordo venga sottoscritto dopo la data del 24-04-2017, viene previsto uno sconto contributivo per le aziende.
Cosa si intende per “coinvolgimento paritetico dei lavoratori”
Con questo termine si intendono gli schemi organizzativi della produzione e del lavoro che tendono ad accrescere la motivazione del personale ed a coinvolgerlo in modo attivo nei processi di innovazione, realizzando incrementi di efficienza, produttività e di miglioramento della qualità della vita e del lavoro.
Il coinvolgimento paritetico dei lavoratori ricorre quando i contratti collettivi contemplano strumenti e modalità di coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, mediante un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano pariteticamente responsabili aziendali e lavoratori, finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedano:
- strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie;
- la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte ed i risultati raggiunti.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/E/2018, il “coinvolgimento paritetico dei lavoratori” deve essere formalizzato a livello aziendale mediante la redazione di un apposito “Piano di Innovazione”.
Tale piano è elaborato dal datore di lavoro e deve riportare:
- la disamina del contesto di partenza;
- le azioni partecipative e gli schemi organizzativi da attuare ed i relativi indicatori;
- i risultati attesi in termini di miglioramento e di innovazione;
- il ruolo delle rappresentanze dei lavoratori a livello aziendale, se costituite.
Il Piano può contenere progetti di innovazione già avviati, dai quali si attendono ulteriori specifici incrementi di produttività, nonché progetti da avviare.
Il beneficio fiscale previsto per i lavoratori
Gli accordi che prevedono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori possono beneficiare di un’imposta sostitutiva dell’Irpef (e delle eventuali addizionali regionali o comunali) pari al 10%. Si ricorda, come già fatto all’inizio della presente circolare, che la Legge di Bilancio 2023 ha previsto che sulle somme erogate nel solo 20253 l’aliquota scende al 5%.
Il beneficio trova applicazione ai soli dipendenti del settore privato titolari, nel corso dell’anno precedente, di un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro.
I vantaggi per le aziende
La normativa ha inteso favorire anche le aziende che coinvolgono in maniera paritetica i lavoratori, grazie a due differenti misure, a seconda della stipula del contratto aziendale che regolamenta l’erogazione dei premi, ovvero prima o dopo il 24-04-2017.
Contratti sottoscritti fino al 24-04-2017
In tal caso l’importo delle somme ammesse all’imposta sostitutiva Irpef (e delle addizionali regionale o comunali), è di 4.000 euro rispetto agli ordinari 3.000 euro previsti per la detassazione ordinaria.
Contratti stipulati dopo il 24-04-2017
L’art. 55 del DL n. 50/2017 ha modificato, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, la normativa riguardante la tassazione agevolata dei premi di risultato, introducendo, a determinate condizioni, una decontribuzione degli stessi.
In particolare viene soppresso il massimale più elevato di premi detassati (4.000 euro) con la conseguente applicazione del limite generale di 3.000 euro, e si introduce, con riferimento ad una quota dei premi di risultato non superiore a 800 euro, le seguenti misure:
- una riduzione pari a 20 punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro;
- l’esclusione di ogni contribuzione a carico del dipendente;
- la corrispondente riduzione dell’aliquota di computo per il calcolo del trattamento pensionistico.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono rientrare nella disposizione agevolativa, anche i contratti che, a partire dal 24-04-2017, siano modificati ovvero integrati al fine di prevedere detto coinvolgimento, sempreché essi siano nuovamente depositati entro n. 30 giorni dalla data in cui, a seguito della modifica, è intervenuta.