Gentile imprenditore, gentile imprenditrice,
la situazione relativa al virus Covid 19 ed agli obblighi che erano gravanti sui datori di lavoro, è molto diversa dopo la fine dello stato di emergenza. Il Ministero della Salute, dopo l’emanazione del DL n. 104/2023, convertito dalla legge n. 136/2023, ha emanato la circolare n. 25613/2023 (che si allega alla presente comunicazione), avente ad oggetto l’aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione alla trasmissione del virus.
Cambiano gli obblighi per isolamento e autosorveglianza
Il DL n. 104/2023 ha in particolare previsto l’abolizione degli obblighi relativi sia all’isolamento che all’autosorveglianza da parte dei soggetti colpiti dal virus.
Per quanto riguarda l’isolamento, che era previsto per i soggetti risultati positivi al virus Sars-Cov 2 con un test diagnostico molecolare o antigenico, cessa di validità e al soggetto positivo è consigliato di osservare le misure di precauzione al fine di prevenire la trasmissibilità. Tali misure (elencate nella circolare) risultano essere:
- nel caso di contatti con altre persone indossare la mascherina chirurgica o ffp2;
- rimanere a casa in caso di sintomaticità;
- adottare una corretta igiene delle mani;
- informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziane, fragili o immunodepresse;
- evitare ambienti affollati;
- evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in stato di gravidanza e, in generale, evitare di frequentare ospedali o Rsa.
Per quanto riguarda gli operatori addetti all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, si rileva l’importanza di evitare gli ambienti lavorativi in caso di positività al virus. Inoltre, se il soggetto è persona fragile o immunodepressa, nel caso i sintomi persistano oltre tre giorni, è importante contattare il proprio medico curante.
Le persone che sono entrate in contatto con soggetti positivi al virus Sars Cov-2 nei giorni immediatamente precedenti, non hanno obblighi particolari in quanto non si applica ad essi nessuna misura restrittiva, con le raccomandazioni di:
- fare attenzione all’eventuale comparsa di sintomi correlati al virus (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza);
- procedere all’esecuzione di un test antigenico, anche autosomministrato, o molecolare nel caso di manifestazione di sintomi ricollegati al Covid 19;
- evitare il contatto con persone fragili, immunodepressi, donne in stato di gravidanza.
Gestione dei rischi di trasmissione da parte dei datori di lavoro
Al datore di lavoro non sono più rivolti obblighi particolari per la gestione dei possibili rischi inerenti la trasmissione del virus. Rimane però opportuno che vengano ricordate ai lavoratori, anche attraverso una semplice informativa, le raccomandazioni fornite dal Ministero della Salute ai soggetti positivi, i quali hanno diritto, comunque, ad accedere ai luoghi di lavoro.
Non risulta neanche più obbligatoria da parte del datore di lavoro, la fornitura dei dispositivi di protezione individuale.
Rimangono sempre valide le regole fissate per un’adeguata igiene delle mani (ed areazione dei locali), la relativa cartellonistica può rimanere affissa all’interno degli ambienti di lavoro, mentre appare opportuno eliminare la segnaletica non più necessaria (obbligo del distanziamento, uso della mascherina ecc.), se ancora presente.
Risulta infine privo di efficacia anche l’obbligo, in precedenza fissato, di procedere a visita medica per verificare l’idoneità alla mansione da parte del medico competente per il rientro di lavoratori che fossero stati ricoverati in quanto affetti da Covid 19.