CIRCOLARI CORONAVIRUS

CREDITI IVA TRIMESTRALI

 

N. 131/2020 / CIRCOLARE / Prot. N. 153.2020 / CZ
SERVIZIO FISCALE
27 Marzo 2020
Alle Aziende Associate

CREDITI IVA TRIMESTRALI

Comen noto, il modello IVA TR consente la presentazione della richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale; lo stesso deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente oppure tramite gli intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2- bis e 3 del dpr 22/07/1998 n. 322/1988.

Per comodità si rammenta che sono ammessi alla richiesta di rimborso o alla compensazione nel modello F24 del credito trimestrale i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 30, secondo comma, lettere a), b), c) d) ed e) del dpr 633/1972 e cioè:
• i soggetti che svolgono attività che comportano operazioni soggette a Iva con aliquote inferiori a quelle degli acquisti (art.30 lett. a). In tal caso il diritto al rimborso o alla compensazione spetta se l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti supera quella mediamente applicata sulle vendite maggiorata del 10%, tenendo conto che nel calcolo delle medie devono essere esclusi sia gli acquisti che le cessioni di beni ammortizzabili;
• i soggetti che hanno effettuato operazioni non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, nonché operazioni intracomunitarie per oltre il 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate (art. 30 lett. b);
• i soggetti che hanno effettuato acquisti di beni ammortizzabili per più di 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni. In quest’ipotesi l’imposta rimborsabile o compensabile corrisponde a quella a credito in misura non superiore a quella assolta sull’acquisto (nel trimestre) dei beni ammortizzabili (art.30 lett. c);
• i contribuenti che hanno effettuato, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato “operazioni non soggette a Iva” di cui agli articoli da 7 a 7- septies del dpr 633/1972 per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate, consistenti in: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi di cui all’art.19, comma 3, lett. a-bis, del medesimo dpr 633/1972 (art.30 lett. d);
• i soggetti non residenti che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35-ter ovvero che abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale in Italia (art.30 lett. e).

Costoro possono chiedere il rimborso, o utilizzare in compensazione il credito Iva del trimestre di riferimento, anche in assenza dei presupposti delle altre lettere dell’art. 30.

In base alle disposizioni a oggi vigenti, l’istanza di rimborso o compensazione trimestrale deve essere presentata:
(a) entro il 30 giugno, con riferimento al credito del primo trimestre (scadenza così posticipata dal decreto legge 18/2020);
(b) entro il 31 luglio, con riferimento al credito del secondo trimestre;
(c) entro il 30 settembre, con riferimento al credito del terzo trimestre;
(d) il credito relativo al quarto trimestre confluisce, invece, nella dichiarazione Iva dell’anno in corso.

Di seguito si illustreranno le due modalità di utilizzo del credito trimestrale, ovvero la compensazione e il rimborso.

UTILIZZO DEL CREDITO IN COMPENSAZIONE

Se il soggetto passivo intende utilizzare il credito trimestrale in compensazione, deve tenere presente che:
• fino a €uro 5.000 il credito può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo alla presentazione del Modello TR;
• oltre l’importo di € 5.000 il credito può essere utilizzato in compensazione dal decimo giorno successivo alla presentazione del Modello TR.

Si ricorda che se si intende utilizzare il credito in compensazione per un importo superiore a €uro 5.000 è necessario apporre all’istanza il visto di conformità.
La predetta soglia di €uro 5.000 (sia per la necessità del visto di conformità, sia per il momento da cui può essere utilizzato il credito) va verificata con riferimento alla somma dei crediti riferiti a tutti i trimestri dell’anno per i quali è stato presentato il Mod.TR per l’utilizzo in compensazione del credito.
Pertanto, ad esempio, se con riferimento al primo trimestre 2019 viene richiesto in compensazione con Modello TR un credito pari a €uro 3.500 non occorre apporre il visto di conformità e lo stesso può essere compensato dal giorno successivo alla presentazione. Se poi nel secondo trimestre viene chiesto in compensazione un credito pari a €uro 4.000 sarà necessario apporre il visto di conformità, atteso che la somma dei due eccede la soglia di €uro 5.000; inoltre soltanto €uro 1.500 (5.000 -3.500) possono essere compensati il giorno successivo alla presentazione del modello mentre restanti potranno essere compensati soltanto a decorrere dal decimo giorno successivo alla presentazione del modello stesso.

Per la compensazione orizzontale (in F24, con altre imposte o contributi), i codici tributo da indicare nel modello F24, nella colonna “importi a credito compensati”, sono:
• 6036, per il credito Iva del primo trimestre;
• 6037, per il credito Iva del secondo trimestre;
• 6038, per il credito Iva del terzo trimestre.

RICHIESTA DI RIMBORSO TRIMESTRALE
Per i contribuenti che invece intendono chiedere il rimborso del credito trimestrale occorre distinguere a seconda dell’importo:
• per i rimborsi di importo sino a €uro 30.000 non è richiesta la garanzia e non è necessario alcun altro adempimento oltre alla presentazione telematica del modello;
• per i rimborsi di importo superiore a €uro 30.000 è richiesta la garanzia o l’apposizione del visto di conformità sul Modello TR e la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei requisiti di solidità/continuità patrimoniale e di versamento dei contributi previdenziali e assicurativi. Il limite dei €uro 30.000 è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta (vale quindi, con gli opportuni adattamenti, l’esempio di cui sopra). La prestazione di garanzia esonera il contribuente dall’apporre il visto di conformità sull’istanza.

Rimangono invece obbligati alla garanzia, se il rimborso è superiore a €uro 30.000, i soggetti ritenuti “a rischio” e cioè:
• coloro che esercitano l’attività da meno di 2 anni (tranne le start-up innovative);
• coloro che nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi di accertamento o rettifica da cui risultino importi accertati superiori a determinate soglie;
• coloro che presentano un modello privo del visto di conformità o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
• coloro che richiedono il rimborso in caso di cessazione dell’attività.

CESSIONE DEL CREDITO TRIMESTRALE CHIESTO A RIMBORSO

Si rammenta che il credito trimestrale chiesto a rimborso può, per la prima volta, essere oggetto di cessione, così come previsto dall’art. 12-sexies del decreto legge 34/2019.

Per ulteriori informazioni: SERVIZIO FISCALE
Tel. 059-894811 – c.zamparelli@confapiemilia.it

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia