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CONTRIBUTO SULLA CRISI DELL’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVELLE AL CCII

A cura dell’Avvocato Mirko Garbellini 

SULLA SEGNALAZIONE TEMPESTIVA DELLA CRISI DI IMPRESA E SUI MECCANISMI VOLTI AD INTERCETTARE PRECOCEMENTE I SEGNALI DI CRISI AL FINE DI RIDURRE LE CONSEGUENZE NEGATIVE SUL TESSUTO ECONOMICO.

Questo lavoro intende offrirsi quale riflessione e spunto sintetico ad un tema delicato per gli organi gestori e di controllo d’impresa, fonte di precipua responsabilità per gli stessi.
L’obiettivo dell’obbligo di segnalazione tempestiva dello stato di crisi dell’impresa è stato conseguito con l’introduzione nel codice della crisi, disciplinate negli articoli dal 25 octies al 25 undecies , Codice Crisi o per brevità CCII .
La disciplina coinvolge, peraltro, anche le segnalazioni all’organo di controllo, da parte dei creditori pubblici qualificati, la comunicazione da parte di banche ed intermediari finanziari ed infine l’istituzione di un programma informatico di verifica della sostenibilità del debito.

PER QUANTO RIGUARDA LA SEGNALAZIONE IN CAPO AGLI ORGANI DI CONTROLLO (Art. 25 octies CCII).

La norma è stata oggetto di una profonda rivisitazione e riformulazione ad opera del terzo correttivo al codice della crisi, che ha esteso l’obbligo di segnalazione anche in capo al soggetto cui è affidata la revisione legale dei conti.
Invero l’inserimento del revisore, a mente della stessa relazione illustrativa, avrebbe anche un’altra finalità; cioè la possibilità di garantire la segnalazione tempestiva della crisi anche per le SRL che, in base all’art. 2477 co 2- hanno optato per la nomina del solo revisore senza affiancargli l’organo di controllo, nella forma monocratica o collegiale.

SULL’IMPORTANZA DELL’ORGANO DI CONTROLLO

L’importanza del ruolo ricoperto dall’Organo di controllo trova conferma e rafforzamento nel combinato disposto dell’art. 25 octies CCII con il 2086 c.c., quest’ultimo, oggetto di profonda modificazione proprio dal codice della crisi, pone all’imprenditore che operi in forma societaria una serie di obblighi, quali:

– Istituire e dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e dimensioni dell’impresa al fine di rilevare precocemente lo stato di decozione e crisi così come la perdita della continuità aziendale;
– Attivarsi senza indugio, per adottare strumenti che consentano il superamento della crisi ed il recupero del “ going concern”; ergo di un consolidamento della contabilità e della solida gestione amministrativa.
E’ di tutta evidenza che la disposizione ha un notevole impatto sulla governance d’impresa e responsabilizza fortemente gli organi gestori e di controllo in merito alla vigilanza che devono prestare la quale in definitiva impatta sull’organizzazione generale dell’impresa stessa. L’impatto è
certo pregnante sull’Organo di controllo, chiamato a vigilare “inter alia”, sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo – contabile, predisposto dall’organo gestorio.
L’assetto amministrativo e contabile si rivela essenziale al fine di tenere sotto controllo l’andamento della gestione ed i risultati in corso di formazione, oltre ad indispensabile a favorire la tempestiva rivalutazione di sintomi di crisi e di perdita di continuità aziendale.
In quest’ottica l’assetto amministrativo si traduce nella predisposizione di sistemi di pianificazione e controllo che ovviamente dovranno essere modulati a ragione delle diverse dimensioni delle aziende, degli obiettivi che si prefiggono e degli apporti di capitale versati e flussi di cassa adeguati a compensarne l’esposizione debitoria. ( cd Approccio preventivo ex art .2 CCII ).

SUL RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DELL’ORGANO DI CONTROLLO
La figura centrale in tema, è rinvenibile nel ruolo assegnato al sindaco nel cercare di intercettare i primi segnali della crisi ed all’attività di vigilanza che questi deve prestare connessa alla sua responsabilità di effettuare la segnalazione all’organo amministrativo in presenza dei
presupposti – art .2 comma 1 lett a) e b), – e cioè la crisi o peggio l’insolvenza.
Il recente correttivo al CCII precisa tuttavia, che la comunicazione non dovrà essere effettuata innanzi a meri segnali di difficoltà generica e transitoria al solo fine di tutelarsi da eventuali azioni di responsabilità.
Il terzo correttivo al CCII poi, affianca al sindaco il revisore, tenuto conto delle competenze e del campo d’azione di quest’ultimo, nonché della continua interlocuzione che caratterizza l’attività delle due figure (art. 2409 septies) alla luce della novella in esame. E’ infatti auspicabile che, prima di effettuare la segnalazione, sindaco e revisore, si confrontino e procedano con un documento unico a firma congiunta.

REQUISITI DI FORMA, SOSTANZA E TERMINI DELLA SEGNALAZIONE.
Il legislatore riformato ha imposto specifici requisiti da rispettare di forma sostanza e sostanza per la segnalazione dello stato di crisi ; la stessa, infatti deve essere motivata, circostanziata e che ne vengano dedotti gli indizi rilevati ai fini dell’emersione.

TERMINE PER L’EMERSIONE DELLO STATO DI CRISI
L’Organo Gestorio ha 30 gg per indicare le azioni intraprese. In caso di omissioni od inerzia dell’organo amministrativo, ovvero in caso di mancata adozione delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, il solo organo di controllo è tenuto ad esercitare i poteri ex art. 2406 e 2409 c.c. .
PROFILI DI RESPONSABILITA’
E’ in re ipsa che si parli di profili di responsabilità degli organi di controllo e di eventuali forme di attenuazione della medesima sull’emersione tempestiva in riferimento unicamente allo stato di crisi ( art. 2 co.1 CCII); lo stato di insolvenza conclamata non pone il problema, in quanto
la segnalazione è per definizione tardiva in questa ipotesi.
La segnalazione tempestiva dello stato di crisi è valutata ai fini dell’attenuazione od esclusione della responsabilità e, per dare certezza al concetto di tempestività, il legislatore fissa in 60 gg il termine entro il quale deve essere fatta la segnalazione dal momento in cui il segnalante (che in ogni caso deve avere esercitato con diligenza i doveri di verifica ex art 2403 c.c.) ha avuto contezza dello stato di crisi.