CIRCOLARI CORONAVIRUS

D.L. 25 MARZO 2020, N. 19 – MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEI RISCHI SANITARI DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

 

N. 122/2020 / CIRCOLARE / Prot. 144.2020 / SB

DIREZIONE
26 marzo 2020
Alle aziende associate

D.L. 25 MARZO 2020, N. 19 – MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEI RISCHI SANITARI DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, il D.L. 25 Marzo 2020, n. 19 ha introdotto la possibilità di adottare, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla sua totalità una o più misure tra quelle di cui al comma 2 dell’art. 1 del provvedimento in esame, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ovvero:
 limitare la circolazione delle persone con divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena;
 sospendere l’attività in spazi aperti al pubblico, di cerimonie, eventi e competizioni sportive, anche avente carattere privato;
 ridurre, sospendere o cancellare servizi di trasporto di persone e di merci compreso il trasporto pubblico locale;
 sospendere o chiudere le scuole di ogni ordine e grado;
 limitare o sospendere le attività delle amministrazioni pubbliche con l’esclusione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
 limitare, sospendere o chiudere bar, ristoranti, fiere, mercati e delle attività di vendita al dettaglio, garantendo la reperibilità di generi alimentari e di prima necessità;
 limitare o sospendere ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
 estendere il ricorso alla modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato;
 prevedere che le attività ammesse si svolgano previa assunzione di misure di sicurezza anti-contagio (distanza o con strumenti di protezione individuale).

Il provvedimento, disponendo che le ordinanze vigenti continuino ad applicarsi per ulteriori dieci giorni, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, attraverso:

 uno o più DPCM, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino specifiche regioni, o del Presidente della Conferenza delle regioni, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale;
 Ordinanze dei Presidenti delle Regioni contenenti ulteriori restrizioni, per specifiche situazioni di aggravamento del rischio sanitario.

Il D.L. in esame ha previsto un inasprimento delle sanzioni in caso di violazione delle misure di contenimento sopra illustrate.
In particolare, salvo che il fatto costituisca reato, la violazione di quanto sopra ha previsto una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
La violazione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione per le persone sottoposte a quarantena perché positive al virus è punita con la reclusione da uno a cinque anni.

Per ogni ulteriore chiarimento, il nostro Servizio Sindacale (Dott. Federico Vecchi f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.
Allegato: D.L. 25 MARZO 2020, N. 19

Cordiali saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia