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I NUOVI INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE PREVISTI DAL “DECRETO COESIONE”

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 07-05-2024, il DL n. 60/2024 (così detto “Decreto Coesione”).

Tra le varie disposizioni contenute nel decreto legge, si segnala la previsione di nuovi incentivi all’assunzione che presentano tre caratteristiche in comune:

  • si tratta di incentivi che non sono nuovi nel nostro ordinamento giuridico, in quanto sembrano una riedizione (almeno per quanto riguarda gli incentivi all’assunzione dei giovani e delle donne svantaggiate) delle incentivazioni all’assunzione scadute il 31 dicembre 2023, mentre quelle relative all’occupazione degli “over 35” nelle Regioni del Meridione, richiamano una analogo provvedimento che era stato inserito nella legge n. 205/2017;
  • non sono incentivi strutturali ma a tempo, in quanto riguardano i rapporti a tempo indeterminato instaurati tra il 1° settembre 2024 ed il 31 dicembre 2025;
  • la piena operatività di questi incentivi è subordinata al parere positivo della Commissione Europea.

Ma veniamo brevemente ad analizzare questi nuovi incentivi, riservandoci ulteriori approfondimenti una volta che usciranno anche le indicazioni di prassi.

Bonus Giovani (art. 22)

Esso consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 500 euro su base mensile, per 24 mesi, per l’assunzione di giovani con età inferiore a 35 anni (ossia fino a 34 anni e 364 giorni) che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato (anche part/time).

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico ed ai rapporti di apprendistato (godendo il contratto di Apprendistato di una propria specifica regolamentazione sotto l’aspetto contributivo. Si ritiene tuttavia che i rapporti di apprendistato non giunti al termine del periodo formativo, non siano ostativi al riconoscimento dell’agevolazione; al contempo non appare ostativo aver stipulato in precedenza un contratto di lavoro intermittente, sia pure a tempo indeterminato, in quanto lo stesso non è dotato di stabilità).

Si ritiene invece che l’esonero possa applicarsi nel caso di assunzione a tempo indeterminato con il contratto di Somministrazione.

L’esonero di cui sopra non risulta cumulabile con altri esoneri  riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’unica eccezione riguarda la compatibilità con la maggiorazione del costo del lavoro ammessa in deduzione in presenza di nuove assunzioni, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs  n. 216/2023.

Il datore di lavoro sarà invece tenuto a versare, per questa tipologia di assunzione, i premi ed i contributi all’Inail

Il beneficio spetta inoltre se il datore di lavoro:

  • è in regola con il Durc;
  • non ha violato in azienda norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
  • se applica i contratti collettivi nazionali, territoriali e/o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’assunzione incentivata inoltre non è possibile:

  • se il datore di lavoro viola un diritto di precedenza previsto dalla legge o dal contratto collettivo;
  • se l’assunzione deriva dal rispetto di un obbligo di legge o del contratto collettivo;
  • se presso il datore di lavoro siano in atto delle sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendale, a meno che l’assunzione non si riferisca ad un livello completamente diverso da quello dei lavoratori posti in Cassa Integrazione Straordinaria, o sia destinato a prestare l’attività in una unità produttiva diversa da quella interessata dalla Cassa Integrazione Straordinaria.

Il datore di lavoro che assume infine:

  • non deve aver proceduto, nei 6 mesi antecedenti all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi di lavoratori operanti nella stessa unità produttiva;
  • non deve procedere, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo dello stesso lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva.

Assunzione di donne svantaggiate (art. 23)

Questa agevolazione consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un massimo di 24 mesi e nel limite massimo di 650 euro su base mensile, per ciascuna lavoratrice assunta a tempo indeterminato.

La disposizione riguarda:

  • donne svantaggiate di qualsiasi età, prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali;
  • donne di qualsiasi età destinate a svolgere professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (in questo caso va verificato se, nei 2 anni precedenti l’assunzione, la lavoratrice non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di almeno 6 mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione annua sia superiore a 8.000 euro o un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo superiore a 4.800 euro.

Lo sgravio previsto comprende anche i premi ed i contributi assicurativi Inail e non è cumulabile con altri incentivi.

Il contratto che consente di fruire dello sgravio contributivo è solo il contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.

L’assunzione deve poi comportare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.

Il beneficio spetta inoltre se il datore di lavoro:

  • è in regola con il Durc;
  • non ha violato in azienda norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
  • se applica i contratti collettivi nazionali, territoriali e/o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’assunzione incentivata inoltre non è possibile:

  • se il datore di lavoro viola un diritto di precedenza previsto dalla legge o dal contratto collettivo;
  • se l’assunzione deriva dal rispetto di un obbligo di legge o del contratto collettivo;
  • se presso il datore di lavoro siano in atto delle sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendale, a meno che l’assunzione non si riferisca ad un livello completamente diverso da quello dei lavoratori posti in Cassa Integrazione Straordinaria, o sia destinato a prestare l’attività in una unità produttiva diversa da quella interessata dalla Cassa Integrazione Straordinaria;
  • se la lavoratrice neo assunta risulta essere stata licenziata, nei 6 mesi precedenti, da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, o risultava con quest’ultimo in rapporto di collegamento o di controllo.

 

Bonus “Zes” (art. 24)

Questa tipologia di bonus va a sostenere lo sviluppo occupazionale nella Zes unica del Mezzogiorno (Regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), attraverso il riconoscimento di uno sgravio contributivo del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite di 650 euro, per ciascun lavoratore assunto dai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti.

L’assunzione dovrà riguardare chi ha già compiuto i 35 anni di età ed è disoccupato da almeno 24 mesi.

L’assunzione dovrà avvenire presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni sopra menzionate (qualora il lavoratore venga poi trasferito in un’altra Regione diversa da quelle sopra menzionate, si ha motivo di ritenere che lo sgravio venga meno).

L’esonero non è cumulabile con altre riduzioni di aliquota o con altri esoneri previsti dalle disposizioni vigenti e non riguarda il versamento dei premi e ei contributi dovuti al’Inail.