Gentile imprenditore, gentile imprenditrice,
il DL n. 48/2023 (“Decreto Lavoro”) ha introdotto un nuovo incentivo all’assunzione di giovani under 30 e per le assunzioni effettuate dal 01-06-2023 al 31-12-2023.
I soggetti interessati
Possono beneficiare del nuovo incentivo i datori di lavoro privati, anche non imprenditori (con esclusione quindi degli enti della Pubblica Amministrazione, mentre sono ammessi gli enti pubblici economici).
Quali sono le assunzioni agevolabili
Sono agevolabili le nuove assunzioni effettuate nel periodo sopra indicato, di giovani per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età (29 anni e 364 giorni);
- che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (i così detti “Neet”);
- che siano registrati al programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.
Con che tipologia di contratto deve avvenire l’assunzione
L’agevolazione può essere concessa per le assunzioni effettuate con contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) o con il contratto di “Apprendistato Professionalizzante o di Mestiere”.
Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.
Misura dell’agevolazione
L’agevolazione è concessa per un periodo di n. 12 mesi nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
L’incentivo è cumulabile con quello già a su tempo previsto dall’art. 1, comma 297 della legge n. 197/2023 (Legge di Bilancio 2023) per le nuove assunzioni effettuate a tempo indeterminato o per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (si veda a tal proposito la nostra circolare n. 9/2023). E’ inoltre cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altri incentivi, l’incentivo di cui sopra è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore “Neet” assunto.
L’incentivo viene corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
Come fare per ottenere l’agevolazione
Per accedere all’agevolazione il datore di lavoro deve presentare un’apposita domanda all’Inps tramite una specifica procedura telematica che sarà presto resa disponibile. L’agevolazione viene riconosciuta dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande a cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto. In caso di insufficienza delle risorse, l’Inps non prende più in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale.
Le fasi della procedura per l’accesso all’agevolazione sono le seguenti:
- una volta ricevuta la domanda l’Inps provvede, entro 5 giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di un’effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo;
- a seguito della comunicazione precedente, l’Istituto provvede a disporre, in favore del richiedente, una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante;
- al richiedente è assegnato un termine perentorio di 7 giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro;
- entro il termine perentorio dei successivi 7 giorni (si ritiene successivi ai termini di cui al punto precedente), il richiedente ha l’onere di comunicare all’Inps, attraverso la predetta procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto di lavoro.
Operatività dell’incentivo
Il beneficio, per divenire pienamente operativo, necessita di alcuni passaggi amministrativi. Mancano ad oggi le indicazioni di prassi dell’Inps, il programma informatico per poter effettuare la richiesta e la ripartizione delle risorse tra le varie Regioni che dovrà essere effettuata, con un apposito decreto, dall’Anpal.