CIRCOLARI CORONAVIRUS

DECRETO LEGGE 18/2020, ART. 62 – ADEMPIMENTI TRIBUTARI E DIFFERIMENTO DEI TERMINI

 

N. 138/2020 / CIRCOLARE / Prot. N. 160.2020 / CZ
SERVIZIO FISCALE
31 Marzo 2020
Alle Aziende Associate

DECRETO LEGGE 18/2020, ART. 62 – ADEMPIMENTI TRIBUTARI E DIFFERIMENTO DEI TERMINI

Con la nostra precedente circolare n. 94-2020 si è dato conto delle disposizioni contenute nel decreto legge 18/2020 con le quali veniva disposto il rinvio sia di taluni versamenti (fiscali e previdenziali) che di gran parte degli adempimenti tributari.
Con particolare riferimento a questi ultimi, l’art. 62 del decreto ha previsto lo slittamento sino 30 giugno 2020 degli adempimenti tributari (diversi dai versamenti) aventi ordinaria scadenza compresa tra il giorno 08.03.2020 e il 31.05.2020.
Con le presenti note si cerca di fornire qualche primo commento circa la natura degli adempimenti che possono “beneficiare” del rinvio e di quelli che, al contrario, ne sarebbero esclusi. Il tutto in attesa che l’Amministrazione ci faccia conoscere il suo pensiero in merito e tenendo comunque presente che il contribuente ben potrà procedere – qualora lo ritenesse – nei tempi originariamente previsti.
Tanto premesso, una precisazione di ordine “soggettivo si impone”, nel senso che destinatari della norma in commento sono solo i “soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato”, tra i quali parrebbe potersi includere anche i non residenti, purché registrati in Italia mediante la nomina di un rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta.

Per tutti costoro, possono ritenersi rinviati al prossimo 30 giugno, senza applicazione di sanzioni, i seguenti adempimenti:
(a) la dichiarazione annuale Iva;
(b) il Modello Iva TR del primo trimestre 2020. A tal proposito si rinvia, più diffusamente, alla nostra circolare n. 131-2020;
(c) la comunicazione della liquidazione periodica relativa al primo trimestre 2020;
(d) l’esterometro relativo al primo trimestre 2020 (ordinariamente scadente il 30.04.2020);
(e) i modelli Intrastat mensili (in scadenza il 25 marzo, il 27 aprile e il 25 maggio), nonché quelli trimestrali (in scadenza il 27 aprile);
(f) seppur in attesa di una -necessaria- conferma, parrebbero rinviati anche i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte di quegli esercenti non ancora dotati di Registratore Telematico. Per costoro, nel periodo concesso per l’adeguamento, è ordinariamente prevista la trasmissione dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo (sarebbe differito, pertanto, l’invio dei dati relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2020);
(g) sulla base di una risposta specifica del Mef parrebbero potersi considerare sospesi anche i termini per la presentazione delle dichiarazioni di successione, ove scadenti nel predetto periodo (08 marzo – 31 maggio);
(h) parrebbe, altresì che il Governo stia valutando l’opportunità di introdurre nel decreto legge di prossima emanazione anche la proroga dei termini per non decadere dalle agevolazioni “prima casa”.

Non possono invece fruire della proroga dei termini di cui sopra i seguenti adempimenti:
(i) l’invio della CU relativa all’annualità 2019 (termine scadente il prossimo 31 marzo):
(ii) l’invio dei dati necessari per consentire all’amministrazione finanziaria di predisporre la dichiarazione pre-compilata (termine scadente, anche in questo caso., il prossimo 31 marzo);
(iii) la dichiarazione di inizio attività (ex art. 35 del dpr 633/1972) da eseguirsi con i modelli AA7/10 o AA9/12 entro trenta giorni dal momento in cui è intrapreso l’esercizio di un’impresa, arte o professione. Ciò in quanto trattasi di un adempimento sì di natura formale, ma essenziale per poter esercitare l’attività medesima;
(iv) l’iscrizione al VIES, per quei soggetti passivi che intendono effettuare acquisti intracomunitari, atteso che l’assenza di un numero di identificazione Iva non consente al fornitore intracomunitario di applicare il regime di esenzione (non imponibilità);
(v) la presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento per coloro che, possedendo i requisiti per essere qualificati come esportatori abituali, intendono effettuare acquisti di beni e/o servizi senza applicazione dell’Iva [ex art. 8, comma 1 lett. c) del dpr 633/1972]. Infatti, la mancanza della dichiarazione d’intento non consentirebbe al fornitore di riscontrare telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento;
(vi) da ultimo si ritiene che non possano beneficiare del differimento i termini di emissione delle fatture. Ciò in quanto trattasi di adempimento che ha riflessi non solo nei confronti dell’erario ma anche nei confronti dell’acquirente, al quale sarebbe inibita -seppur temporaneamente- la detrazione dell’imposta assolta.

Per ulteriori informazioni: SERVIZIO FISCALE
Tel. 059-894811 – c.zamparelli@confapiemilia.it

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia