DECRETO LEGGE 18/2020: CIRCOLARE N. 8/E DEL 03.04.2020

N. 172/2020 / CIRCOLARE / Prot. N. 196.2020 / CZ
SERVIZIO FISCALE
14 aprile 2020
Alle Aziende Associate
DECRETO LEGGE 18/2020: CIRCOLARE N. 8/E DEL 03.04.2020
L’Agenzia delle Entrate ha diramato una prima circolare particolarmente corposa (vedi nostra circolare fiscale n. 151/2020 del 6/04/2020) con la quale fornisce il proprio punto di vista in merito a vasta parte delle disposizioni recate dal decreto “cura Italia”.
Nel prosieguo si analizzeranno solo alcuni dei chiarimenti forniti.
1.- ADEMPIMENTI (DIVERSI DAI VERSAMENTI)
Con la nostra circolare 138/2020 del 31/03 si è fornito il riepilogo degli adempimenti scadenti tra l’8 marzo e il 31 maggio (diversi dai versamenti) da ritenersi sospesi ai sensi dell’art. 62 sino al prossimo 30 giugno 2020.
Oltre a quelli ivi indicati il documento di prassi include:
– gli invii delle comunicazioni mensili all’Archivio dei rapporti finanziari in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020;
– le dichiarazioni di successione il cui termine di presentazione si collochi all’interno del predetto arco temporale;
– la registrazione in termine fisso di atti pubblici, delle scritture private (autenticate o meno) e ciò indipendentemente dal fatto che la registrazione avvenga in via cartacea o telematicamente. Conseguentemente risulterà sospesa anche l’imposta di registro dovuta, essendo un obbligo che discende dalla registrazione;
– la risposta alle richieste di documentazione ex art. 36-ter del dpr 600/1973 (controllo formale delle dichiarazioni).
2.- CONTRATTI DI LOCAZIONE E IMPOSTA DI REGISTRO
Un’analisi a parte meritano le risposte fornite in merito ai contratti di locazione, i connessi obblighi di registrazione e il versamento della relativa imposta.
Da un lato, viene chiarito che il termine per la registrazione del contratto (ordinariamente trenta giorni dalla stipulazione) può slittare al 30 giugno 2020 ove la sua naturale scadenza ricada nel lasso di tempo tra l’8 marzo e il 31 maggio; stessa sorte per l’eventuale opzione per la cedolare secca.
Nessun rinvio, invece, né per il pagamento della relativa imposta di registro, né per quella dovuta sulle annualità successive; in entrambi i casi deve essere osservato il termine ordinario.
Da ultimo si ricorda che qualora le parti addivenissero, con scrittura privata, a una riduzione del canone di locazione non vi sarebbe nessun obbligo di procedere alla sua registrazione. Essedo tale adempimento assolutamente facoltativo (ancorché consigliabile) non si renderanno dovute né l’imposta di registro né quella di bollo.
3.- EROGAZIONI LIBERALI (EX ART. 66 DEL D. L. 18/2020) EFFETTUATE DALLE IMPRESE
Le risposte fornite (5.2, 5.3, 5.4 e 5.5) dal documento di prassi suggeriscono l’opportunità di approfondire le erogazioni liberali effettuate da titolari di reddito di impresa e finalizzate a fronteggiare l’emergenza da Covid-19.
Sotto il profilo della deducibilità dal reddito di impresa (e dalla base imponibile Irap) si conferma che la disciplina introdotta con il decreto legge 18/2020:
– non prevede importi massimi deducibili dal reddito di impresa;
– riconosce la deducibilità anche in presenza di perdite fiscali.
Transitando ora alla ricognizione dei soggetti beneficiari, le erogazioni devono:
(a) avere quale destinatario i soggetti indicati al comma 1 dell’art. 66 e, cioè:
– lo Stato;
– le Regioni;
– gli enti locali territoriali (come, ad esempio, i Comuni, le Province, le Città metropolitane);
– gli enti o alle istituzioni pubbliche (come, ad esempio, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere-universitarie, le Asl, le Università pubbliche, la Protezione civile);
– le fondazioni e le associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.
(b) essere eseguite direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell’emergenza Covid-19;
(c) avvenire per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 dell’art. 27 della legge 133/1999 che, sulla base del D.P.C.M. del 20.06.2000, si riferisce alle seguenti fondazioni, associazioni, comitati ed enti:
– organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
– organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro;
– altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, che tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;
– amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici.
Più articolato è il trattamento Iva delle erogazioni liberali di beni prodotti o commercializzati dall’impresa.
In questo caso si configurano due possibili soluzioni:
(a) la donazione comporta l’applicazione dell’imposta sui beni donati (a meno che l’Iva a monte non sia stata detratta);
(b) la donazione rientra nel regime dell’esenzione di cui all’art. 10 n. 12 del dpr 633/1972 se effettuate nei confronti di: enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni con esclusiva finalità di assistenza, beneficienza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, Onlus.
Come conseguenza dell’esenzione si avrà l’indetraibilità dell’Iva assolta sull’acquisto del bene donato ovvero altre problematiche Iva da valutare in base al caso concreto.
Tuttavia, l’ordinamento comprende due disposizioni che consentono di evitare il recupero dell’Iva assolta. Corre comunque l’obbligo di segnalare come le ipotesi di seguito illustrate non siano applicabili a qualunque donazione in natura di cui all’art. 66 del d. l. 18/2020; e ciò in quanto è assolutamente indispensabile che vengano rispettati tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle singole leggi regolatrici.
La prima alternativa (art. 6, comma 15, della legge 133/1999) opera un’assimilazione alla distruzione delle cessioni gratuite di taluni beni (essenzialmente medicinali e generi alimentari)1 a favore di:
– soggetti individuati nel menzionato n. 12 dell’art. 10 del dpr 633/1972;
– enti pubblici;
– enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche.
Oltre a questa, e con un ambito oggettivo più ampio, merita di essere ricordato l’art. 26 della legge 166/2016. Anche in questo caso, ai fini Iva, sono assimilate alla distruzione le cessioni a titolo gratuito dei seguenti beni:
– eccedenze alimentari (per esempio, i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari invenduti o non somministrati per carenza di domanda, ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita, prossimi al raggiungimento della data di scadenza o invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici);
– medicinali e articoli di medicazione;
– prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona, prodotti per l’igiene e la pulizia della casa, integratori alimentari, biocidi, presìdi medico-chirurgici, prodotti di cartoleria e di cancelleria;
– prodotti tessili, prodotti per l’abbigliamento e per l’arredamento, giocattoli, materiali per l’edilizia ed elettrodomestici, nonché personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico;
– libri e relativi supporti integrativi;
– eventuali altri prodotti individuati con apposito decreto.
Tali cessioni devono avere come beneficiari gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all’art. 10 del d. lgs. 460/1997.
Da ultimo, si ricorda come il comma 3 dell’art. 16 testé esaminato imponga, poi, dettagliati oneri documentali che deve accompagnare ciascuna singola donazione.
4.- ESERCIZIO DI MOLTEPLICI ATTIVITÀ E SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI.
Ai sensi dell’art. 61 del decreto coloro che esercitano determinate attività ivi indicate possono beneficiare (a prescindere dal volume dei ricavi) della sospensione dal 02.03 al 30.04 dei versamenti delle ritenute di acconto operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, nonché dell’Iva scadente nel corso del mese di marzo 2020.
Qualora il soggetto eserciti più attività con la medesima impresa potrà beneficiare della sospensione solo qualora l’attività prevalente rientri tra quelle previste dall’art. 61 in parola; a tal fine, chiarisce la circolare, è prevalente quell’attività che ha generato la maggior parte di ricavi o compensi nell’ultimo periodo di imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione.
Mutatis mutandis lo stesso presupposto vale per la sospensione del versamento dell’Iva in caso di procedura di Iva di gruppo. Infatti, il beneficio potrà essere invocato qualora i ricavi collegati alle attività di cui all’art. 61 siano prevalenti rispetto al totale di quelli generati da tutte le società aderenti.
5.- DETERMINAZIONE DEI RICAVI
Per i soggetti che non svolgono le attività sopra richiamate o che non sono localizzati nelle specifiche -e ben precise- aree del Paese la sospensione di taluni versamenti è riservata a coloro che nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020 hanno conseguito ricavi o compensi per un importo non superiore a € 2.000.000.
In assenza di qualsivoglia indicazione legislativa si era immaginato -anche per ragioni di semplificazione- che detto importo potesse essere quantificato sulla base delle risultanze contabili.
Sul punto, invece, l’Agenzia (la n. 1.15) chiarisce come “la soglia dei ricavi vada determinata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito di impresa”.
In altri termini, occorrerà far riferimento a una nozione “tributaria” di ricavi, che non sempre è perfettamente coincidente con quella civilistico/contabile. In ogni caso, a tal fine non si deve tenere conto dei maggiori ricavi dichiarati per adeguarsi alle risultanze degli Isa.
Le medesime conclusioni valgono anche per determinare l’eventuale superamento del limite di € 400.000 valevole (insieme ad altre condizioni) per la percezione sino al 31 marzo dei compensi professionali e delle provvigioni al lordo delle ritenute di acconto.
6.- CONTRATTI DI APPALTO
I nuovi e gravosi adempimenti di cui all’art. 17-bis del d. lgs. 241/1997 (introdotto dall’art. 4 del decreto legge 124/2019), già oggetto di nostre precedenti circolari, potranno non trovare applicazione da parte del committente solo qualora gli appaltatori si avvalgano (ricorrendo le condizioni di cui agli art. 61 2 62 del decreto “cura Italia”) della sospensione del versamento delle ritenute di acconto sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Ciò in quanto in assenza di versamento i controlli in capo al committente non potrebbero certo aver luogo.
In caso contrario tanto i committenti quanti gli appaltatori dovranno dare piena applicazione alle regole in vigore dal 01 gennaio scorso.
———————-
1 In particolare, i beni la cui cessione gratuita ai soggetti indicati viene assimilata, ai fini Iva, alla loro distruzione sono i prodotti alimentari, anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, e i prodotti farmaceutici nonché altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza.
Il Nostro Servizio Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 c.zamparelli@confapiemilia.it e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 d.paradiso@confapiemilia.it) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Distinti Saluti Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia