CIRCOLARI CORONAVIRUS

DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” – DIFFERIMENTO DI TALUNI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E NORME IN MATERIA ASSEMBLEARE

 

N. 094/2020 / CIRCOLARE / Prot. N. 106.2020 / CZ
SERVIZIO FISCALE
19 Marzo 2020
Alle Aziende Associate

DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” – DIFFERIMENTO DI TALUNI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E NORME IN MATERIA ASSEMBLEARE

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 93 del 19 Marzo 2020 di pari oggetto per completare l’analisi del Decreto Legge “Cura Italia” con riferimento alle disposizioni che riguardano gli adempimenti tributari e l’approvazione assembleare dei bilanci degli esercizi chiusi (nella generalità dei casi) al 31 dicembre 2019.

Ciò pur nella consapevolezza che, soprattutto le prime, quasi certamente subiranno modificazioni durante l’iter di conversione.

1.- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI TRIBUTARI
La disciplina degli interventi in materia di adempimenti tributari è stata concepita in modo assai complesso, richiedendo anche un non immediato sforzo di coordinamento con altre e precedenti disposizioni normative emanate in tempi assai recenti.
Ai fini che qui interessano si commenteranno, quindi, gli art. 60, 61 e 62 del decreto legge in esame.
Tali norme sono finalizzate a sospendere -a volte anche di pochi giorni- i versamenti dovuti a titolo di Iva, ritenute di acconto sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di addizionali Irpef regionali e comunali e di contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Premesso che l’ampiezza del rinvio varia sia in funzione del settore di attività dei soggetti, nonché dell’ammontare di ricavi o compensi dagli stessi registrati nel precedente periodo di imposta, nel prosieguo si cercherà di fornire un’indicazione delle novità introdotte, tenendo comunque presente che, per espressa previsione normativa, non si può ottenere il rimborso di quanto già eventualmente pagato.
1.1.- Soggetti operanti in particolari settori economici
La disciplina che segue è stata pensata per quei settori dell’economia che -almeno sino a oggi- sono stati ritenuti “maggiormente penalizzati” dall’emergenza sanitaria in corso.
In particolare trattasi di:
a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night- club, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.
A costoro si estendono le previsioni dell’art. 8, comma 1, del d.l. 9/2020 (attualmente in fase di conversione) e, pertanto, dal 02 marzo 2020 sino al 30.04.2020 sono sospesi:
‣ i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte dagli stessi operate in qualità di sostituti d’imposta e relativi esclusivamente ai redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 del dpr 600/1973);
‣ i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
È, altresì, sospesa l’Iva scadente nel mese di marzo 2020.
Sempre per costoro i versamenti così sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione né di interessi, né di sanzioni:
– in un’unica soluzione entro il prossimo 01 giugno 2020 (cadendo il 31 maggio di domenica);
oppure
– in cinque rate mensili di pari importo, la prima delle quali a decorrere dal mese di maggio 2020.
Si ritiene doveroso precisare che, sulla base del dato normativo, oggetto di sospensione siano solo le imposte/ritenute/contributi espressamente indicati.
Pertanto, continuano a dover essere versate nei termini ordinari tutte le imposte diverse, come, ad esempio, ritenute di acconto su redditi di lavoro autonomo o su dividendi erogati o su interessi.
Nel contempo, e salva diversa indicazione dell’Inps, non rientrano nella sospensione le quote di contributi trattenuti che sono a carico del lavoratore dipendente.

Una disciplina particolare riguarda: (i) le imprese turistico recettive; (ii) le agenzie di viaggio e turismo; (iii) i tour operator.
Per costoro è stata prevista, in aggiunta a quanto sopra, anche la sospensione dell’Iva in scadenza nel corso del mese di marzo per la quale valgono i medesimi -nuovi- termini di versamento appena descritti.

Altra eccezione riguarda le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori.
Per costoro la sospensione è stata disposta sino al prossimo 31 maggio e il versamento dovrà essere eseguito in unica soluzione entro il 30 giugno, oppure sempre in cinque rate a decorrere dal prossimo giugno.
1.2.- Soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a € 2.000.000
Fuori dai casi di coloro che esercitano le attività di cui al paragrafo precedente, per i titolari di reddito di impresa, arte o professione che:
– hanno il proprio domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e
– nel periodo di imposta anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in commento (coincidente, per la generalità dei casi, con l’anno 2019) hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a € 2.000.000.
I versamenti in autoliquidazione scadenti tra l’8 e il 31 marzo 2020 relativi a:
‣ le ritenute alla fonte esclusivamente sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e trattenute per addizionali regionali e comunali (artt. 23 e 24 del dpr 600/1973) dagli stessi operate in qualità di sostituti d’imposta;
‣ i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria;
‣ l’Iva dovranno essere effettuati, senza applicazione né di interessi, né di sanzioni:
– in un’unica soluzione entro il prossimo 01 giugno 2020 (cadendo il 31 maggio di domenica);
oppure
– in cinque rate mensili di pari importo, la prima delle quali a decorrere dal mese di maggio 2020.
Un profilo non chiarito dalla norma riguarda la quantificazione dei ricavi e dei compensi percepiti nel corso del periodo di imposta precedente (che, nella generalità dei casi, coincide con l’anno 2019).
Nel silenzio del decreto pare corretto far riferimento al dato contabile (non essendovi un rinvio al volume di affari), con la conseguenza che appare necessario, nei casi a ridosso del limite di € 2.000.000, procedere quanto prima alla corretta quantificazione dell’importo di competenza.

Altra eccezione riguarda i titolari di reddito di impresa, arti o professioni aventi il proprio domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
Per costoro la sospensione della sola Iva prescinde dal volume dei ricavi o dei compensi percepiti.

Anche in questo caso si ritiene doveroso precisare che, sulla base del dato normativo, oggetto di sospensione siano solo le imposte/ritenute/contributi espressamente indicati.
Pertanto, continuano a dover essere versate nei termini ordinari tutte le imposte diverse, come, ad esempio, ritenute di acconto su redditi di lavoro autonomo o su dividendi erogati o su interessi.
Nel contempo, e salva diversa indicazione dell’Inps, non rientrano nella sospensione le quote di contributi trattenuti che sono a carico del lavoratore dipendente.
1.3.- Soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a € 400.000
Ancora fuori dai casi precedenti, le ritenute di acconto esclusivamente relative a prestazioni di lavoro autonomo o a provvigioni (rispettivamente, artt. 25 e 25-bis del dpr 600/1973) possono non essere operate -previa apposita dichiarazione del sostituito qualora questi, congiuntamente:
– abbia il proprio domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
– nel periodo di imposta anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in commento (coincidente, per la generalità dei casi, con l’anno 2019) abbia conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a € 400.000 (sempre da determinarsi secondo le regole contabili);
– nel mese precedente non abbia sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato.
Le ritenute di acconto della quali si può richiedere la non applicazione riguardano esclusivamente i ricavi e i compensi percepiti a decorrere dall’entrata in vigore del decreto e sino al 31 marzo 2020.
Le ritenute così non operate dovranno però essere versate direttamente dai titolari del reddito in un’unica soluzione entro il 01 giugno 2020 oppure in cinque rate di uguale importo a decorrere dal prossimo mese di maggio (sempre senza interessi e sanzioni).
1.4.- Contribuenti della (prima) zona rossa
Per tutti i contribuenti aventi il proprio domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui all’allegato 1 al dpcm del 01.03.2020 (per la Lombardia i Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini; per il Veneto, il solo comune di Vo’) sono sospesi i versamenti e gli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché avvisi di accertamento esecutivi scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Inoltre, i sostituti d’imposta non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte.
Gli adempimenti e i versamenti così sospesi dovranno trovare esecuzione -in unica soluzione- entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
1.5.- I restanti contribuenti
Per tutti coloro che non rientrano nelle categorie precedentemente esaminate viene disposta (art. 59 del decreto) una remissione in termini sino al prossimo 20 marzo 2020.
In altri termini, per costoro i versamenti che avrebbero dovuto trovare esecuzione in data 16 marzo sono, semplicemente, differiti sino al successivo 20 marzo.
1.6.- Altri versamenti scadenti il prossimo 20 marzo
Si deve sottolineare come entro il prossimo 20 marzo 2020 tutti i contribuenti (indipendentemente dal volume di ricavi o dall’attività esercita) dovranno procedere al versamento delle ritenute di acconto operate, diverse da quelle relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati, che avrebbero dovuto essere versate lo scorso 16 marzo 2020 e, più in generale, di tutti gli importi non ricompresi tra quelli espressamente sospesi di cui ai punti precedenti.
1.7.- Adempimenti diversi
Sempre per coloro che hanno il proprio domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali scadenti nel periodo intercorrente tra l’8 marzo e il 31 maggio diversi da:

– versamenti;
– effettuazione di ritenute alla fonte di trattenute per addizionali regionali e comunali.
Detti adempimenti, tra i quali si ricorda anche la dichiarazione Iva per l’anno 2019, dovranno essere eseguiti entro il 30 giugno 2020, senza sanzione alcuna.
Poiché rimangono invariate le disposizioni recate dall’art. 1 del d. l. 9/2020 relative ai termini per consentire all’Agenzia delle entrate di predisporre la dichiarazione precompilata, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo 2020.
Allo stesso termine sono soggette le comunicazioni che i terzi dovranno inviare all’Agenzia delle entrate relative agli oneri e alle spese sostenuti dai contribuenti nel corso del 2019
1.8.- Iscrizioni a ruolo
Sono stati sospesi i termini dei versamenti, in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020, a fronte di: (i) cartelle emesse dagli agenti della riscossione; (ii) accertamenti esecutivi delle Entrate; (iii) avvisi di addebito dell’Inps; (iv) atti di accertamento emessi delle Dogane; (v) atti esecutivi emessi dagli enti locali.
I versamenti in parola dovranno trovare esecuzione, in un’unica soluzione, entro il prossimo 30 giugno.
Paiono esclusi i versamenti relativi agli avvisi bonari e alle somme dovute in caso accertamento con adesione.
1.9.- Rottamazione-ter e “saldo e stralcio”
È stato differito il termine per il pagamento della rata della rottamazione ter (ordinariamente scadente il 28 febbraio 2020), quello della rata della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell’Ue, e del 31 marzo 2020, per la seconda rata del saldo e stralcio.
Il nuovo termine per questi pagamenti, che dovranno essere effettuati in un’unica soluzione, è il prossimo 01 giugno 2020.
1.10.- Proroga dei termini per l’accertamento
Con una disposizione la cui opportunità lascia perplessi viene disposta la proroga di due anni degli ordinari termini decadenziali scadenti nel 2020.
Per effetto di ciò le seguenti attività potranno essere validamente volte dall’Agenzia delle entrate entro il 31.12.2022 (invece che entro la fine del corrente anno):
– la rettifica delle dichiarazioni relative al 2015 (se presentate);
– l’accertamento relativo al periodo di imposta 2014 se le relative dichiarazioni sono state omesse;
– le attività di controllo formale alle annualità 2015;
– le attività di controllo sugli omessi o tardivi versamenti relativi alle annualità 2016.

2.- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSEMBLEE DI SOCIETÀ
Con la finalità di consentire che le società di capitali possano tenere le proprie assemblee senza esporre i partecipanti al rischio di contagio il decreto legge detta (all’art. 103) disposizioni specifiche, anche derogatorie rispetto sia all’ordinaria disciplina codicistica che alle norme statutarie.
Infatti, per le assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 (e anche oltre, qualora l’emergenza dovesse perdurare) valgono le seguenti disposizioni:
(a) le assemblee possono essere convocate entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (in luogo dell’ordinario termine massimo di 120 giorni);
(b) l’avviso di convocazione di qualunque tipo di assemblea (quindi tanto ordinaria quanto straordinaria) delle società di capitali e delle società cooperative può prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza o elettronicamente e che la stessa si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione idonei a consentire l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e il voto;
(c) si può derogare all’obbligo di presenza nel medesimo luogo del segretario e del presidente dell’assemblea;
(d) le sole società a responsabilità limitate possono consentire che il voto sia espresso mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Per ulteriori informazioni: SERVIZIO FISCALE
Tel. 059-894811 – c.zamparelli@confapiemilia.it

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia