DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” – IMPOSTE ANTICIPATE E CREDITI DI IMPOSTA

N. 126/2020 / CIRCOLARE / Prot. N. 148.2020 / CZ
SERVIZIO FISCALE
27 Marzo 2020
Alle Aziende Associate
DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” – IMPOSTE ANTICIPATE E CREDITI DI IMPOSTA
Con l’evidente intento di alleviare la tensione finanziaria delle società soggette a Ires, l’art. 55 del decreto legge 18/2020 consente, a precise condizioni, di trasformare in crediti di imposta immediatamente utilizzabili parte delle imposte anticipate riconducibili a taluni elementi.
La norma (che riscrive integralmente l’art. 44-bis del decreto legge 34/2019) è abbastanza complessa e, soprattutto in alcuni passaggi, necessita di chiarimenti che si auspica verranno forniti quanto prima.
Ne viene quindi data, in questa sede, una prima lettura, alla quale seguiranno aggiornamenti non appena l’Amministrazione finanziaria si sarà espressa in merito.
In primo luogo la normativa si applica solo in presenza di cessioni a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, di crediti pecuniari vantati verso debitori inadempienti; i crediti possono avere sia natura commerciale che di finanziamento.
Ai fini che qui rilevano l’inadempimento si verifica in presenza di mancato pagamento oltre i novanta giorni dalla data nel quale esso era dovuto (esempio: un credito sorto il 31 dicembre 2019 con dilazione di pagamento contrattualmente fissata al 29 di febbraio 2020 sarà considerato deteriorato a partire dal 30 maggio 2020).
Sempre per le finalità che ci occupano, le cessioni rilevano, per ciascuna società, sino ad un valore nominale massimo dei crediti deteriorati pari a € 2 miliardi. Al raggiungimento di tale limite concorrono anche le cessioni effettuate dalle altre società del gruppo di appartenenza, intendendo per tali le società tra loro legate da rapporti di controllo (ex art. 2359 del codice civile) e quelle controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto; paiono quindi da considerarsi escluse dal novero del gruppo le società collegate, le cui cessioni di crediti deteriorati dovrebbero essere considerate in modo autonomo e non dovrebbero rilevare ai fini del superamento del “plafond di gruppo”.
Al contempo sono completamente escluse dalla disciplina in commento le cessioni di crediti, ancorché deteriorati, tra società del gruppo, come sopra definito (con la conseguenza che sarebbero invece consentite le cessioni alle/dalle società collegate).
Non possono, inoltre, avvalersi della facoltà in disamina le società per le quali sia stato accertato:
1. lo stato o il rischio di dissesto ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 180/2015 (riguardante gli enti creditizi);
2. lo stato di insolvenza ai sensi della vigente legge fallimentare ovvero del codice della crisi di impresa di futura entrata in vigore.
Dopo aver esaminato i soggetti interessati (le società), le operazioni rilevanti (cessioni a titolo oneroso di crediti in denaro deteriorati per un massimo di nominali € 2 miliardi) e l’ambito temporale (cessioni effettuate sino al 31.12.2020), la disciplina in commento consente di trasformare in crediti di imposta (che non rilevano ai fini Ires e Irap) le imposte anticipate collegate ai seguenti elementi:
(a) perdite Ires riportabili ai sensi dell’art. 84 del dpr 917/1986 che, alla data della cessione, non erano ancora scomputate dal reddito imponibile (senza applicare le limitazioni si cui al secondo periodo del comma 1, riferite a coloro che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile);
(b) eccedenza di rendimento nozionale Ace ancora disponibile alla data di cessione dei crediti deteriorati.
Per calcolare le imposte anticipate trasformabili in credito di imposta i predetti elementi dovranno essere assunti per un importo comunque non superiore al 20% del valore nominale dei crediti deteriorati oggetto di cessione.
Non è, inoltre, necessario che le imposte anticipate siano state iscritte a bilancio; ciò che rileva è l’esistenza dei due elementi di cui sopra (perdite pregresse e eccedenza di rendimento).
A titolo di esempio si immagini la seguente situazione.
La società Alfa ha a disposizione perdite Ires pregresse ancora compensabili pari a € 300.000; la stessa società cede, nel mese di giugno 2020, crediti deteriorati per nominali € 2.000.000.
A questo punto occorrerà confrontare il 20% del valore nominale dei crediti ceduti, pari a € 400.000, con l’ammontare delle perdite pregresse (€ 300.000) e assumere il minore tra i due importi. Nell’esempio dato, quindi, potrà essere utilizzato, ai fini della quantificazione del credito di imposta, l’intero stock di perdite pregresse (€ 300.000).
Per calcolare le imposte anticipate trasformabili dovrà essere applicata l’aliquota Ires del contribuente, ordinariamente pari al 24%.
Pertanto, le imposte anticipate massime saranno pari a € 72.000, importo coincidente con il credito di imposta di cui all’art. 55 in commento.
Sempre a titolo di ulteriore esempio, si consideri invece il caso in cui i crediti ceduti ammontino a nominali € 800.000, a fronte di perdite pregresse residue sempre pari a € 300.000. In questo caso l’ammontare massimo della base sulla quale calcolare le imposte anticipate trasformabili sarà pari a € 160.000 (20% dei crediti ceduti), in quanto inferiore al totale delle perdite residue. Conseguentemente il credito di imposta ottenibile ammonterà a € 38.400, ovvero alle imposte anticipate determinate applicando l’aliquota Ires del 24% a € 160.000.
Fermo restando che la trasformazione delle imposte anticipate in credito di imposta avviene nel momento stesso in cui la cessione del credito acquista efficacia, la norma espressamente prevede che a decorrere da quella data non potrà più essere utilizzato per le finalità sue proprie un ammontare di perdite pregresse (o di eccedenza di rendimento) corrispondente a quello utilizzato per la quantificazione del credito di imposta (ovvero, facendo riferimento agli esempi di cui sopra, non potranno essere portate in compensazione di futuri redditi imponibili perdite pregresse rispettivamente pari a € 300.000 o a € 160.000).
Le modalità di utilizzo del credito di imposta (sul quale non maturano interessi a favore del contribuente) sono le seguenti:
– in compensazione ex art. 17 del d. lgs. 241/1997, senza alcun vincolo di importo;
– richiesta di rimborso;
– cessione ex art. 43-bis (a terzi) o ex art. 43-ter (cessione a società del gruppo, come a quei fini definito) del dpr 602/1973.
I contribuenti che, ricorrendone i presupposti, si avvalgono della possibilità sopra descritta devono, poi, osservare talune formalità e, più precisamente:
– il credito di imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi;
– se non si è già provveduto in tal senso, entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data di effetto della cessione dei crediti dovrà essere esercitata l’opzione di cui all’art.11, comma 1, del decreto legge 59/2016. Tale opzione avrà effetto a decorrere dall’esercizio successivo a quello di effetto della cessione.
L’esercizio della predetta opzione non è facoltativo, ma rappresenta una precisa condizione per poter procedere alla descritta trasformazione in credito di imposta e comporta (come chiarito dalla relazione illustrativa) il cumulo delle imposte anticipate trasformabili e di quelle trasformate ai sensi dell’articolo qui in commento nell’ammontare delle attività per imposte anticipate di cui all’art. 11 del d. l. 59/2016.
Peraltro l’esercizio dell’opzione potrebbe comportare l’obbligo di pagare un canone annuo (pari 1,5%) nell’ipotesi in cui all’importo delle attività per imposte anticipate non corrisponda un effettivo pagamento di imposte. In altri termini, il canone annuo sarà dovuto sulla differenza positiva -qualora esistente- tra le attività per imposte anticipate e le imposte versate.
Questo aspetto risulta oggi particolarmente delicato e dovrà essere adeguatamente illustrato dall’Agenzia delle entrate, tenuto anche conto che viene oggi richiamata e resa applicabile a tutte le imprese una disciplina originariamente pensata per gli intermediari finanziari.
Per ulteriori informazioni: SERVIZIO FISCALE
Tel. 059-894811 – c.zamparelli@confapiemilia.it
Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia