Gentile imprenditore, gentile imprenditrice,
L’Inps con il messaggio n. 1356 del 12 aprile 2023, ha fornito ai datori di lavoro le istruzioni operative in merito alla tutela per le dimissioni presentate dal lavoratore nel periodo di fruibilità del “Congedo di paternità obbligatorio” (art. 27 bis D.lgs n. 151/2001) e del “Congedo di paternità alternativo” (art. 28 D.lgs n. 151/2001).
Per le caratteristiche dei due congedi rimandiamo ai contenuti della nostra circolare n. 88/2023.
L’Inps nel messaggio n. 1356/2023, rammenta che, per la durata dei due congedi sopra visti e fino al compimento di un anno di età del bambino, il licenziamento intimato al lavoratore padre è nullo. Nello stesso arco di tempo, inoltre, in caso di dimissioni volontarie del lavoratore (dimissioni che, per essere valide, devono essere convalidate dall’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente) che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità facoltativo:
- il lavoratore ha diritto alla Naspi;
- il lavoratore non è tenuto al rispetto dei termini di preavviso;
- il datore di lavoro deve versare all’Inps il contributo di licenziamento.
La procedura di convalida delle dimissioni
Le dimissioni presentate durante il periodo tutelato, seguono una forma particolare rispetto alle normali dimissioni. Esse devono cioè essere convalidate dall’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente.
A tal fine il lavoratore interessato deve effettuare un colloquio con il personale dell’ITL, colloquio che può avvenire anche a distanza, presentando un apposito modulo di richiesta reso disponibile online dall’Ente. Al modulo, che va trasmesso tramite posta elettronica alla sede territoriale di competenza sulla base della residenza del lavoratore o della lavoratrice, occorre anche allegare copia di un valido documento di identità e della lettera di dimissioni o di risoluzione consensuale presentata al datore di lavoro, debitamente datata e firmata.
Il servizio ispettivo deve rilasciare entro n. 45 giorni dalla richiesta, il provvedimento di convalida che viene inviato al/alla dipendente ed al datore di lavoro, consentendo quindi a quest’ultimo di espletare le formalità relative alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro si risolverà con effetto dalla data indicata nella iniziale comunicazione notificata al datore di lavoro e dalla medesima data cesserà anche il diritto alla retribuzione.
Nel caso invece in cui il servizio ispettivo dovesse verificare la non genuina volontà di dimettersi, non procederà con la convalida ed il rapporto di lavoro non potrà dirsi risolto, poiché le dimissioni in questo caso sono da ritenersi nulle e prive di efficacia.
Il versamento del contributo di licenziamento (Ticket-Naspi) da parte del datore di lavoro
Come sopra specificato, le dimissioni date dal lavoratore padre dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato in caso di fruizione del congedo di paternità (obbligatorio o alternativo) e fino al compimento di un anno di età del bambino, determinano la sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del datore di lavoro, del contributo di licenziamento all’Inps.
L’obbligo di versamento sussiste però solamente a decorrere dal 13 agosto 2022. Per gli eventi di dimissioni che si sono verificati a decorrere da tale data, il versamento dell’onere contributivo deve essere effettuato entro il giorno 16 luglio 2023.
Come ricordato, l’efficacia delle dimissioni presentate dal lavoratore, è sospensivamente condizionata alla convalida dell’Ispettorato del Lavoro competente. E’ dunque necessario che il datore di lavoro si attivi per verificare l’avvenuta convalida nei termini e, in caso di inadempienza del dipendente, sollecitarne l’effettuazione.
Per il 2023, per ogni anno di lavoro alle dipendenze, il valore del “Ticket di licenziamento” individuale è pari a € 603,10 (41% di € 1.470,99), fino ad un massimo di € 1.809,30 per i contratti che hanno avuto una durata parei o superiore ai 36 mesi. La quota mensile per l’anzianità inferiore a 12 mesi è pari ad € 50,26.