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Energia – Decreto Legge Sostegni Ter: cosa prevede?

In data 27 gennaio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge sostegni Ter in cui vengono previste alcune agevolazioni per i consumatori finali, inclusi quelli che rientrano nella categoria di energivori ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2017. Tale decreto negli ultimi giorni è stato ampiamente dibattuto, soprattutto per l’articolo 16, che va a colpire i cosiddetti extra-profitti realizzati dagli impianti rinnovabili.

Ma quindi, nello specifico, cosa prevede il decreto?

Innanzitutto, l’articolo 14 prevede, per tutte le utenze con potenza pari o superiore a 16,5 kW, incluse quelle alimentate in media, alta e altissima tensione, l’azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di
sistema per il primo trimestre 2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
Tale manovra si prevede che avrà un impatto di 1,2 miliardi di € e, come
copertura, verrà utilizzata una parte dei proventi delle aste dei titoli di
emissione della CO2.
La seconda agevolazione, contenuta nell’articolo 15, è riservata alle
imprese energivore: qualora il prezzo medio pagato dalle aziende nel Q4 2021 per la componente energia elettrica sia superiore di almeno il 30% rispetto a quello pagato nell’ultimo trimestre del 2019, queste avranno diritto ad un credito d’imposta pari al 20% della spesa per la componente energia del primo trimestre del 2022. Infine, l’articolo 16 dispone che agli impianti rinnovabili fotovoltaici superiori a 20 kW che beneficiano di premi fissi riconosciuti ai sensi del Conto Energia e agli impianti eolici, idroelettrici, fotovoltaici e geotermoelettrici che non beneficiano di incentivi, sempre superiori a 20 kW di taglia, venga applicato un meccanismo di compensazione dal 1° febbraio 2022 fino al 31 dicembre 2022. In particolare, il GSE calcolerà la differenza tra:
1. il prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica nel periodo
1/2/22 – 31/12/22 (o il prezzo fisso stipulato prima dell’entrata in
vigore di tale decreto, nel caso in cui questo superi di almeno il
10% il prezzo di cui al punto 2) e
2. il prezzo medio zonale dalla data di entrata in esercizio dell’impianto
al 31 dicembre 2020 o, qualora tale impianto sia entrato in esercizio
prima del 1° gennaio 2010, il prezzo medio zonale dal 1° gennaio
2010 al 31 dicembre 2020.

L’importo pari al prodotto tra questa differenza di prezzo e l’immissione in rete degli impianti oggetto del calcolo sarà richiesto al produttore se positivo, riconosciuto al produttore se negativo. In caso di contratti antecedenti l’entrata in vigore del decreto, il cui prezzo fisso concordato non superi di oltre il 10% il prezzo medio di cui sopra, tale normativa non si applica.

Considerata la rilevanza delle misure non si possono escludere modifiche in fase di conversione del testo in Legge.

Il PUN medio dei 10 anni considerati nel calcolo dal GSE è stato leggermente sopra i 57 €/MWh, i prezzi zonali si aggireranno quindi intorno alla cifra sopra riportata. Il delta di extraprofitto verrà quindi richiesto direttamente dal GSE ai produttori.

Fonte: Der – Duferco Enery Report