GLI ESONERI CONTRIBUTIVI PREVISTI PER LE ASSUNZIONI DEI GIOVANI

Nel panorama lavoristico italiano il legislatore ha introdotto nel corso degli anni diverse forme e tipologie di sgravi contributivi di cui possono beneficiare i datori di lavoro nel momento in cui procedono all’assunzione di lavoratori che presentano determinate caratteristiche, riducendo così il costo del lavoro.
Alcune di queste misure hanno come scopo dichiarato quello di incentivare l’assunzione dei giovani, così da garantire il loro inserimento nel mercato del lavoro.
LE CONDIZIONI GENERALI PER POTER FRUIRE DEEGLI ESONERI CONTRIBUTIVI
Ai fini della fruizione di tali benefici contributivi, tuttavia, le aziende interessate devono rispettare tutta una serie di condizioni stabilite a livello legislativo e, in taluni casi, è necessario l’intervento della Commissione Europea che sancisca la compatibilità delle misure con la normativa comunitaria, nonché l’intervento dell’Inps che va a comunicare le modalità di applicazione e di fruizione.
La fruizione degli esoneri contributivi è in particolare subordinata al rispetto di tre regole fondamentali.
Il rispetto delle condizioni definite dall’art. 1 comma 1175 della legge n. 296/2006
La legge di bilancio 2007 ha stabilito che, con decorrenza dal 01-01-2007, ai fini della fruizione dei benefici contributivi, i datori di lavoro interessati devono rispettare congiuntamente tre condizioni:
• il possesso del Durc;
• l’assenza di violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• il rispetto degli obblighi di legge e dei contratti collettivi (il riferimento è ai contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).
Il rispetto dei principi generali contenuti nel D.lgs. n. 150/2015
Si tratta del rispetto dei seguenti principi:
• l’assunzione non deve derivare da un obbligo di legge o da un obbligo fissato dalla contrattazione collettiva;
• l’assunzione non deve violare alcun diritto di precedenza nelle assunzioni;
• non devono esserci in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale (il divieto trova applicazione limitatamente ai lavoratori inquadrati allo stesso livello di quello dei lavoratori sospesi, indipendentemente dalla mansione, o impiegati nella stessa unità produttiva);
• non devono esserci stati licenziamenti di lavoratori nei 6 mesi precedenti all’assunzione da parte di datori di lavoro che presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero che risultano con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
• eventuale rispetto dell’incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata (solo laddove le specifiche norme richiedano questo requisito).
Eventuale rispetto della normativa in tema di aiuti di Stato
Si intendono come “aiuti di Stato” quelle agevolazioni concesse dagli Stati, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, sono in grado di falsare o di minacciare di falsare la concorrenza.
In linea generale gli aiuti di Stato sono vietati ma, in deroga, la Commissione Europea può deliberare la conformità dell’aiuto al mercato interno, previa notifica dello Stato alla Commissione stessa.
Così accade per esempio per i così detti “Quadri temporanei di crisi” (Temporary Framework), approvati al fine di contrastare gli effetti sociali provocati dal Covid 19 e dalla guerra in Ucraina.
Vi sono poi gli aiuti di Stato che rientrano nel così detto “Regime de minimis”. Si tratta di aiuti di piccola entità che, in quanto tali, non sono in grado di incidere in modo significativo sulla concorrenza (dal 01-01-2024 l’importo complessivo che può essere concesso da uno Stato membro ad un’impresa, non può superare il limite di 300.000 euro nell’arco di tre anni, o di 750.000 euro nell’arco di tre anni per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale).
L’ESONERO CONTRIBUTIVO “STRUTTURALE” GIOVANI UNDER 30
Esso è stato introdotto nel tessuto normativo italiano dalla legge n. 205/2017. Da notare che questo incentivo, essendo rivolto a tutti i datori di lavoro privati senza distinzioni, non è in grado di determinare un vantaggio economico nei confronti di alcune imprese o settori a danno di altri; non rientra quindi nella normativa sugli aiuti di Stato sopra vista.
L’art. 1 comma 100 delle legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) prevede che, a decorrere dal 01-01-2018, per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore a 30 anni, i datori di lavoro possono fruire di un esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, da riparametrare ed applicare su base mensile (250 euro mensili), e per un massimo di 36 mesi.
L’assunzione deve riguardare un lavoratore che, all’atto della stessa, non deve avere ancora compiuto 30 anni di età e non deve aver avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche presso altri datori di lavoro. Rientrano nell’agevolazione non solo le assunzioni dirette a tempo indeterminato, ma altresì la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, ovvero la conferma in servizio dell’apprendista al termine del periodo formativo (sono invece esclusi dall’agevolazione i casi in cui il lavoratore abbia avuto un precedente rapporto di somministrazione a tempo indeterminato, ovvero quello in cui il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore. È poi esclusa dall’agevolazione l’ipotesi di assunzione con
contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato).
Non sono soggetti allo sgravio il contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori del TFR, nonché i contributi dovuti ai fondi di solidarietà bilaterale, residuale ed ai fondi di integrazione salariale. Non sono inoltre soggetti allo sgravio il contributo dello 0,30% destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali e il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare.
L’esonero è incrementato al 100% se l’assunzione riguarda giovani che, nei 6 mesi precedenti, hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro periodi di alternanza scuola-lavoro o di apprendistato.
Ai fini della verifica delle condizioni soggettive di applicabilità dell’esonero, l’Inps ha predisposto un’apposita utility con cui il datore di lavoro e gli intermediari abilitati, possono acquisire le informazioni circa l’eventuale presenza, in capo al lavoratore, di precedenti rapporti a tempo indeterminato. Una volta inserito il codice fiscale del lavoratore, la procedura restituisce il riscontro (Sì o No) sulla base delle informazioni in possesso dell’Inps (l’Istituto ha tuttavia precisato che il riscontro fornito dall’utility non ha alcun valore certificativo).
IL “BONUS GIOVANI” INTRODOTTO DAL “DECRETO COESIONE” (Art. 22 del DL n. 60/2024 convertito in legge n. 95/2024)
Ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono lavoratori under 35 (mai occupati a tempo indeterminato) con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o che stabilizzano un contratto a termine, è riconosciuto, per un massimo di 24 mesi, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, nel limite di 500 euro mensili per ciascun lavoratore.
Se le assunzioni interessano le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’esonero aumenta fino a 650 euro mensili.
Come esplicitamente previsto nel “Decreto Coesione”, questo esonero è compatibile con la così detta “maxi deduzione” del costo del lavoro (si veda sul punto la nostra circolare n. 16/2025).
La Commissione Europea ha di recente autorizzato la nuova misura come aiuto di Stato. Si rimane pertanto ora in attesa, ai fini della piena applicazione, della circolare Inps.