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Esportatori abituali e loro fornitori – Nuovi controlli per il contrasto delle frodi

I soggetti che hanno i requisiti di ‘Esportatore Abituale”, per poter effettuare acquisti non imponibili Iva, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, devono obbligatoriamente trasmettere all’Agenzia delle entrate, per via telematica, una dichiarazione d’intento contenente i propri dati anagrafici, i dati anagrafici del fornitore a cui la lettera di intento è destinata ed i limiti temporali e di importo per il quale l’emittente chiede di poter acquistare con il titolo di non imponibilità. Il soggetto destinatario indicato nella dichiarazione di intento deve, invece, preoccuparsi di controllare il proprio cassetto fiscale per verificare il ricevimento della stessa e controllarne la veridicità, prima di emettere la fattura senza addebito dell’IVA.

L’articolo 1 della Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) ha introdotto, una serie di nuove misure atte a contrastare le frodi realizzate mediante l’utilizzo di falso plafond Iva.

In particolare, la norma introduce due tipi di controllo:

  • il primo, in capo all’esportatore abituale, cioè il soggetto che emette la lettera d’intento, attraverso un insieme di attività atte ad invalidare le lettere d’intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali;
  • il secondo, in capo al soggetto emette la fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini Iva ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, nel caso in cui questa riporti un numero di protocollo relativo a una lettera d’intento invalidata.

I controlli sui soggetti emittenti le dichiarazioni di intento saranno effettuati, da parte dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’incrocio delle informazioni presenti nelle banche dati in possesso della stessa Agenzia od in altre banche dati sia pubbliche che private. Nel caso in cui i controlli abbiano un esito negativo, la dichiarazione di intento verrà invalidata e l’Amministrazione Finanziaria invierà al soggetto emittente, a mezzo pec, una comunicazione contenente il numero di protocollo della dichiarazione invalidata e le relative motivazioni; una comunicazione verrà inviata anche al soggetto destinatario della dichiarazione di intento. L’attività di controllo messa in atto potrebbe portare finanche al divieto di emettere nuove dichiarazioni di intento.

Il controllo in capo al soggetto emittente la fattura recante il titolo di non imponibilità, ha comportato invece una modifica del tracciato XML della fattura elettronica.

Fino al 31/12/2021 la fattura elettronica, riportava nell’apposito campo “Natura” il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale, riportati, in genere, nel corpo stesso della fattura.

Dal 01/01/2022 è stato introdotto un nuovo blocco, denominato “AltriDatiGestionali”, il quale dovrà contenere i dati identificativi di ogni dichiarazione di intento, come di seguito specificato:

  • nel campo “TipoDato”: deve essere riportata la dicitura “INTENTO”
  • nel campo “RiferimentoTesto”: deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” ( es. 08060120341234567-000001)
  • nel campo “RiferimentoData”: deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

L’indicazione di dati riferiti ad una dichiarazione di intento invalidata comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI); così come, pare ovvio, che l’indicazione del codice natura N3.5 preveda obbligatoriamente la compilazione dei campi riferiti ai dati della dichiarazione di intento.

Dott. Pedrielli Claudia

In collaborazione con Abaco Commercialisti Associati STP