CIRCOLARI CORONAVIRUS

FAQ COVID-19

 

N. 161/2020 / CIRCOLARE / Prot. 184.2020 / SB

DIREZIONE
7 aprile 2020
Alle aziende associate

FAQ COVID-19

Nell’ottica e con l’obiettivo di semplificare l’applicazione e l’interpretazione della normativa emanata per fronteggiare l’attuale situazione emergenziale Covid-19, provvediamo con la presente a fornire le risposte ai principali quesiti ricevuti.

In particolare, di seguito riportiamo le FAQ relative alle tematiche di seguito indicate:

ATECO E ATTIVITA’ INDUSTRIALI CHE POSSONO RIMANERE ATTIVE
ATTIVITA’ FUNZIONALI
RAPPORTI CON L’ESTERO
ATTIVITA’ CONSENTITE DOPO IL 28 MARZO 2020
OBBLIGO DI COMUNICAZIONI ALLA PREFETTURA
ATTIVITÀ COMMERCIALI ESSENZIALI
UTILIZZO DI DPI E MASCHERINE, SANIFICAZIONE

ATECO E ATTIVITA’ INDUSTRIALI CHE POSSONO RIMANERE ATTIVE

Quali sono le attività industriali produttive che possono rimanere aperte in quanto appartenenti a filiere di produzione di beni e servizi di prima necessità?

Per le attività industriali, è prevista la prosecuzione di quelle riconducibili alla produzione di beni e servizi di prima necessità, individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. 25 marzo 2020 che ha annullato e sostituito analogo allegato del D.P.C.M. 22 marzo 2020, recante i codici ATECO di tali attività.

Sono un soggetto che svolge un’attività industriale o commerciale che ricade tra le attività elencate nella Tabella, posso continuare ad operare?

Si, le attività indicate nella Tabella possono proseguire, perché ritenute attività essenziali.

Qual è il documento certo essenziale comprovante l’effettiva attività svolta in relazione ai codici Ateco, anche ai fini di un eventuale controllo?

Il documento certo ed ufficiale è la Visura Camerale che riporta i codici Ateco delle attività sia di tipo primario sia di tipo secondario in ragione del proprio oggetto sociale. Tale documento insieme al documento di autocertificazione per le persone fisiche definito dal Ministero dell’Interno può essere esibito a conferma delle esigenze lavorative.

Qualora la mia attività non fosse ricompresa tra gli Ateco e volessi modificare in Visura Camerale è possibile farlo proseguendo comunque l’attività?

Qualora l’attività non sia rientrante nell’elenco di cui all’Allegato 1 non potrà proseguire ma il soggetto potrà richiedere alla propria Camera di Commercio di Competenza la variazione/integrazione dei codici attendendo la relativa risposta e solo all’atto della variazione approvata (con evidenza in Visura) potrà riaprire la propria attività.

Sono un soggetto che svolge più attività e ho più codici ATECO. Posso continuare a operare solo se tutti i miei codici attività sono indicati in Allegato 1, e se ne posseggo alcuni di tipo primario ed altri di tipo secondario non tutti in Allegato 1 posso comunque proseguire l’attività?

Non è necessario che tutti i codici ATECO siano inclusi nell’Allegato 1; tuttavia, l’attività che potrà proseguire sarà solo quella individuata dal codice ATECO in Allegato 1 indipendentemente che sia un codice primario o secondario.

La mia attività prevalente non rientra tra i codici ATECO indicati nella Tabella ma, invece, c’è il codice ATECO di una delle mie attività secondarie. Considerato che posso continuare ad operare per l’attività secondaria posso, contestualmente, proseguire anche la produzione dell’attività prevalente (codice ATECO primario)?

In linea generale, l’attività prevalente (il cui codice ATECO non è riportato in Allegato 1) deve essere sospesa salvo che si possa considerare “un’attività integrata con l’attività secondaria” o sia un’attività “funzionale alla filiera di una delle attività indicate in Allegato 1”; in quest’ultimo caso sarà necessario darne comunicazione al Prefetto. Per attività integrata si può intendere quella svolta all’interno di una stessa unità produttiva e concorre, quindi, al medesimo processo produttivo.

Se la mia attività rientra tra quelle ricomprese nell’Allegato 1 devo comunque fare una specifica comunicazione alla mia Prefettura di Competenza?

No, non è necessario in quanto l’inserimento nell’allegato significa che si tratta di attività connesse a filiere essenziali.

Nell’Allegato 1 è indicata la divisione (due cifre) o il gruppo (tre cifre) della mia attività ma non il mio codice ATECO completo. Posso continuare a operare?

Si. Nel caso in cui l’Allegato 1 indichi una divisione (es. 01, 11, 33) o un gruppo (es. 22.1, 27.1, etc.) tutte le ripartizioni subordinate che fanno riferimento a quella divisione o gruppo possono continuare a operare (gruppi, classi, categorie, sottocategorie).

ATTIVITA’ FUNZIONALI

Sono il fornitore di un’impresa che a sua volta fornisce beni/servizi a un’impresa che svolge le attività indicate in Allegato 1 o che eroga servizi essenziali e di pubblica utilità. La mia è un’attività funzionale alla filiera? Posso continuare a operare?

Ogni impresa parte della relativa catena produttiva, anche di sub-fornitura può considerarsi funzionale e, quindi, abilitata a operare. Al fine di proseguire la propria attività, l’impresa dovrà presentare al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva l’apposita comunicazione, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei propri beni o servizi attinenti alle attività consentite.

Le imprese funzionali possono operare solo per le imprese e le amministrazioni indicate nella comunicazione al Prefetto o possono operare anche per altri clienti?

La comunicazione al Prefetto deve indicare “specificamente” le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei beni o servizi attinenti alle attività consentite (ragione sociale e ATECO), pertanto le imprese funzionali possono operare solo per i soggetti indicati nella comunicazione prefettizia, qualora subentrassero nuove necessità si dovrebbe integrare la comunicazione con i nominativi dei nuovi clienti. Nel caso in cui i clienti fossero privati si consiglia comunque di inserire dati anagrafici e di reperibilità qualora le forze dell’ordine volessero effettuare verifiche (es. per interventi di manutenzione straordinaria).

Sono il fornitore di un’impresa con impianto a ciclo continuo ovvero del settore dell’aerospazio e della difesa o esercente attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale che continua la propria attività. La mia è un’attività funzionale alla filiera? Posso continuare a operare? E i miei fornitori?

La funzionalità alla continuità delle filiere debba riferirsi a tutte le attività consentite e, quindi, estendersi a tutte le imprese che producono beni e servizi attinenti alla relativa filiera. Ai fini della prosecuzione dell’attività funzionale, è necessario inviare al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva l’apposita comunicazione ai sensi rispettivamente della lettera citando lo specifico Ateco del cliente richiamando l’appartenenza ad una delle casistiche di cui sopra (ciclo continuo, settore aerospazio e difesa, attività di rilevanza strategica per l’economica nazionale).

RAPPORTI CON L’ESTERO

Sono un’impresa che svolge un’attività funzionale. Posso operare nei confronti di un cliente straniero?

Avendo l’emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse del D.P.C.M., e non essendoci nel D.P.C.M. stesso limiti territoriali alle attività funzionali, appare ragionevole ritenere che le stesse possano essere svolte nei confronti di clienti sa italiani, che stranieri. Quanto ai clienti stranieri, in linea con la ratio del D.P.C.M. è necessario che essi rientrino nei settori indicati in Allegato 1, eroghino servizi essenziali e di pubblica utilità ovvero producano, trasportino, commercializzino o consegnino farmaci, tecnologia sanitaria o dispositivi medicochirurgici o prodotti agricoli e alimentari. In ogni caso, ai fini dell’operatività anche nei confronti di clienti stranieri, l’impresa ha l’onere di indicare il beneficiario straniero nella comunicazione al Prefetto.

Le filiere critiche ora si riferiscono al sistema Italia. Se un’attività non critica sta realizzando beni per un ente critico europeo (es. ospedali) può tenere aperto?

Per la produzione, valgono le regole nazionali: quello che si può produrre per il mercato nazionale si può produrre per l’estero. La filiera a monte (materie prime e semilavorati, servizi accessori) e a valle (commercializzazione e trasporto) si può trovare in 3 circostanze: sta nei codici Ateco permessi (ad esempio trasporto o produzione di prodotti chimici) o è produzione a ciclo continuo: può continuare liberamente; non sta nei codici Ateco ma sta producendo beni per la filiera “garantita”: può continuare limitatamente a tale ambito, previa dichiarazione al prefetto e finché non sopravvenga, eventualmente, una diversa valutazione sul punto di quest’ultimo; non sta nei codici Ateco permessi: se deve continuare a produrre, può chiedere deroga solo ai sensi del precedente n. 2. Naturalmente, se ci sono altre attività che possono essere svolte in smart working o a distanza, possono continuare.

ATTIVITA’ CONSENTITE DOPO IL 28 MARZO 2020

Fino a quando posso completare le attività in vista della chiusura?

Per le attività già rientranti nell’Allegato 1 del D.P.C.M. del 22 marzo la scadenza ultima è stata le ore 24 del 25 marzo mentre per quelle rientranti nel nuovo Allegato 1 del D.P.C.M. del 25 marzo 2020 la scadenza è alle ore 24 del 28 marzo 2020.

Per le imprese che non proseguono le attività, gli uffici amministrativi possono svolgere in sede le proprie funzioni e, più in generale, le attività di backoffice non effettuabili da remoto possono essere proseguite?

Ferme restando la sospensione dell’attività di produzione, appare ragionevole ritenere che, in circostanze eccezionali e solo al fine di eseguire attività fondamentali, indifferibili e inderogabili (es. pagamenti stipendi, pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione indispensabile), sia compatibile con la ratio del D.P.C.M. l’accesso ai locali dell’impresa, limitando il più possibile il numero del personale in presenza e assicurando il rispetto delle misure precauzionali adottate. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali. Si evidenzia che l’accesso ai locali può inoltre avvenire in qualsiasi momento da parte di “soggetti terzi” che svolgono attività di manutenzione, vigilanza, pulizia e disinfestazione.

Le imprese che hanno dovuto sospendere l’attività il 23 marzo o 25 marzo, possono spedire e/o ricevere merci dopo il 25 marzo o il 28 marzo?

Sì, ma a condizione che le merci da spedire siano state prodotte e immagazzinate dall’impresa prima del 23 o 25 marzo e che le merci da ricevere siano state ordinate dall’impresa prima di tale data. Ovviamente, tali operazioni dovranno svolgersi con il minor numero possibile di addetti alle operazioni di spedizione o di ricevimento e nel rispetto delle prescrizioni indicate nel “Protocollo di Sicurezza” condiviso di regolazione delle misure per il contrasto siglato tra le Organizzazioni di categoria e sindacali. Inoltre, in un’ottica cautelativa rispetto a eventuali attività di controllo, si suggerisce anche in questi casi di effettuare la comunicazione al Prefetto, in forma libera, motivando succintamente le ragioni della spedizione o del ricevimento delle merci.

E’ possibile per il titolare/titolari delle attività sospese dopo il 28 marzo accedere ai locali della propria azienda per attività varie anche di carico e scarico merci o di semplice verifica e controllo ai fini della sicurezza del proprio patrimonio aziendale?

Si ritiene che il titolare per le attività di carico e scarico merci vi possa accedere solo nelle condizioni di ordine e arrivo delle merci come sopra indicato. Per quanto attiene la vigilanza ed il controllo dello stabilimento questo potrà sempre avvenire da parte del titolare autocertificandone la necessità e l’urgenza di lavoro a fronte di eventuali controlli negli spostamenti.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONI ALLA PREFETTURA

Chi è tenuto a fare la comunicazione al Prefetto?

Ai fini dello svolgimento dell’attività, devono fare la comunicazione al Prefetto sulla base del modello definito dalla Prefettura stessa e scaricabile dal sito dell’Associazione, senza attendere autorizzazione potendo continuare ad operare:
– le imprese che svolgono attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività indicate in Allegato 1;
– le imprese che svolgono attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
– le imprese che svolgono l’attività attraverso impianti a ciclo produttivo continuo.
Qualora la Prefettura riscontrasse anomalie o discordanze potrà richiedere integrazioni o sospendere l’attività.

Chi è tenuto a chiedere l’autorizzazione al Prefetto?

Devono chiedere l’autorizzazione al Prefetto le imprese che svolgono attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale (telecomunicazioni, sanitarie, ecc). Tutte le altre casistiche sopra indicate presentano esclusivamente una comunicazione potendo continuare ad operare senza necessità di autorizzazione.

A quale Prefettura deve essere inviata la comunicazione o la richiesta di autorizzazione?

Entrambi i documenti vanno inviati alla Prefettura della Provincia dove sono ubicate le attività produttive utilizzando l’apposito modello definito dalla Prefettura stessa.

Sono un’impresa la cui attività non è compresa tra quelle indicate dell’Allegato 1 al D.P.C.M. disponibile a convertire la produzione per fabbricare mascherine chirurgiche e dispositivi di produzione individuale (DPI). Posso svolgere questa attività?

La produzione di mascherine di qualunque tipologia è finalizzata alla gestione dell’emergenza COVID-19, pertanto la stessa possa considerarsi “funzionale a fronteggiare l’emergenza” e, quindi, consentita ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. f) del D.P.C.M. 22 marzo 2020 senza necessità di presentazione di comunicazione al Prefetto.

La mia attività prevalente non rientra tra i codici ATECO indicati ma, invece, vi rientra il codice ATECO di una delle mie attività secondarie, per la quale, pertanto, posso continuare ad operare. Devo preventivamente darne comunicazione al Prefetto?

No, la comunicazione al Prefetto non è necessaria in quanto l’attività ricade tra quelle essenziali riportate nell’allegato. Tale comunicazione è invece richiesta per continuare a svolgere una attività non ricompresa fra i codici Ateco indicati nell’allegato, ove se ne assuma la necessità per la continuità di una delle filiere prioritariamente e assolutamente garantite, ed è appunto sulla verifica di tale necessità che dovrà appuntarsi il controllo prefettizio.

ATTIVITÀ COMMERCIALI ESSENZIALI

Dove sono definite le tipologie di attività commerciali limitate o ammesse perché definite strategiche ed essenziali?

Tutte le disposizioni e deroghe per le attività commerciali sono definite nel D.P.C.M. 11 marzo 2020 e ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020. L’Allegato 1 in particolare definisce le tipologie di attività commerciali (commercio al dettaglio) e di servizi alla persona come definite all’Allegato 2 ammesse per macro-famiglie senza definire specifici codici ATECO.

Sono il fornitore di un’attività commerciale operativa ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020. La mia è un’attività funzionale? Posso continuare a operare? E i miei fornitori?

Considerata la necessità di consentire la continuità delle attività commerciali, il concetto di funzionalità si riferisce anche alla continuità di tali attività e, quindi può estendersi alle imprese che producono beni e servizi attinenti alla relativa filiera. In ogni caso, ai fini della prosecuzione dell’attività funzionale, è necessario inviare al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva l’apposita comunicazione se l’azienda non rientra nell’allegato del D.P.C.M. 11 marzo nè in quello del recente 25 marzo 2020.

L’attività della mia impresa è esclusa da quelle elencate nella Tabella. Tuttavia, vendiamo i nostri prodotti tramite e-commerce. Ci sono limitazioni per tali vendite sia in territorio nazionale che all’estero? Il mio personale preposto alla gestione del magazzino e alle spedizioni può accedere ai locali dell’impresa?

Le disposizioni del D.P.C.M. 11 marzo 2020 che, tra l’altro, consente il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet. Pertanto, ferma restando la sospensione dell’attività di produzione, non sussistono limiti alle attività di e-commerce al dettaglio già attive. Conseguentemente:
o le attività amministrative (es. gestione degli ordini, assistenza alla clientela), ove possibile, devono essere organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
o le attività di confezionamento, gestione magazzino e spedizione, che non possono svolgersi da remoto:
i) se svolte da personale interno, dovrebbero considerarsi comunque consentite;
ii) se svolte in outsourcing, sono consentite ai sensi dell’Allegato 1 al D.P.C.M. 25 marzo 2020.

UTILIZZO DI DPI E MASCHERINE, SANIFICAZIONE

E’ sempre obbligatorio l’utilizzo di mascherine per permettere ai lavoratori di poter operare all’interno delle imprese?

No, non è sempre obbligatorio ma dipende dalle tipologie di attività e lavorazioni. Come definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Ministero della Salute ed Istituto Superiore Il rispetto della distanza di un metro è la prima misura di precauzione; solamente laddove non sia possibile, è consigliato l’uso delle mascherine chirurgiche da parte dei lavoratori interessati. Tale situazione va comunque verificata caso per caso in particolare per gli operatori sanitari ed i lavoratori con rischi particolari con l’obbligo di uso dei DPI.

Le mascherine non marcate CE (es. di tessuto lavabili o riutilizzabili), non considerati dispositivi medici o di protezione individuale possono essere comunque utilizzate dai lavoratori?

Le mascherine non marcate CE sono prodotte in deroga ai sensi dell’art. 16 c.2 del Decreto Legge 18/2020 “Cura Italia” sotto la responsabilità del produttore che deve comunque garantire la sicurezza del prodotto (a titolo meramente esemplificativo: che i materiali utilizzati non sono noti per causare irritazione o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute, non sono altamente infiammabili, ecc.). Per queste mascherine non è prevista alcuna valutazione dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’INAIL. Le mascherine in questione non possono essere utilizzate in ambiente ospedaliero o assistenziale in quanto non hanno i requisiti tecnici dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione individuale pertanto utilizzabili solo per i lavoratori che non hanno un obbligo di indossare DPI per il rischio associato alla propria mansione lavorativa.

Che differenza c’è tra la pulizia e la sanificazione e quali sono le frequenze obbligatorie per le due attività?

Ai sensi del Protocollo sulla sicurezza per il contenimento del contagio sottoscritto dalle Parti Sociale lo scorso 14 marzo 2020 la pulizia deve avvenire giornalmente mentre la sanificazione periodicamente. La frequenza del termine periodico dipende da caso a caso e diviene urgente ed indispensabili in particolare nei casi di registrazione di un caso di positività. La distinzione tra semplice pulizia e sanificazione e disinfezione è legata soprattutto, nel caso di sanificazione, al prodotto utilizzato con potere biocida o comunque disinfettante che non necessariamente hanno tutti i prodotti detergenti per la pulizia.
Si definisce quindi sanificazione l’insieme di quei procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o disinfezione e/o di disinfestazione. Non esiste un obbligo esplicito in merito alla qualificazione del personale che può eseguire una operazione piuttosto che l’altra.

Per ogni ulteriore chiarimento, la Segreteria (tel. 059/894811 – segreteria@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione per mettervi in contatto con il funzionario di competenza.

Cordiali saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia