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Ferie non godute anno 2020: adempimenti entro il 30 giugno 2022

Scade il 30 giugno 2022 il termine entro cui i datori di lavoro devono verificare che i propri dipendenti abbiano completato la fruizione delle ferie legali maturate nel 2020, in misura pari a n. 4 settimane. La mancata fruizione delle ferie può comportare l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal D.lgs. n. 66/2003 e l’obbligo di versamento anticipato dei contributi previdenziali sull’importo della retribuzione potenzialmente dovuta per le ferie non godute.

La disciplina legale sulla fruizione delle ferie
La disciplina generale sulla fruizione delle ferie legali prevede in capo al datore di lavoro l’obbligo di:
• concedere e far godere almeno n. 2 settimane di ferie entro l’anno solare di maturazione, dunque entro il 31 dicembre 2022. Nell’ipotesi di lavoratore assunto in corso d’anno, va preso in esame l’anno effettivo di maturazione delle ferie in relazione alla data di assunzione e non l’anno solare. Le due settimane devono essere fruite consecutivamente qualora il lavoratore ne faccia espressamente richiesta. Il datore di lavoro è obbligato a soddisfare tale richiesta, seppur compatibilmente con le esigenze dell’attività dell’impresa;
• concedere e far godere nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione le restanti due settimane di ferie. Occorre tuttavia tenere presente che la contrattazione collettiva può intervenire per prolungare il termine di fruizione o anche rinviare il godimento delle ferie. Ai Ccnl la legge ha infatti assegnato la facoltà di:
• aumentare la misura delle ferie che i lavoratori maturano ogni anno;
• ridurre il limite minimo delle n. 2 settimane di fruizione nell’anno, per esigenze eccezionali di servizio o aziendali;
• prolungare il termine di n. 18 mesi per la fruizione delle settimane di ferie residue.
Il termine obbligatorio di fruizione delle ferie si sospende se si realizza una causa di sospensione del rapporto di lavoro
(quali congedo di maternità obbligatoria o facoltativa, malattia, Cig).

L’apparato sanzionatorio predisposto dal legislatore
In caso di mancata fruizione delle ferie nei termini stabiliti dalla norma, il datore di lavoro rischia una sanzione che va:

  • da 120 a 720 euro per ciascun lavoratore cui si riferisce la violazione;
  • da 480 a 1.800 euro per ciascun lavoratore, se la violazione è commessa per più di n. 5 lavoratori, ovvero si è
    verificata per almeno n. 2 anni;
  • da 960 a 5.400 euro per ciascun lavoratore, se la violazione si riferisce a più di n. 10 lavoratori, ovvero si è
    verificata per almeno n. 4 anni.

Versamento anticipato della contribuzione
Entro il prossimo 20 agosto, i datori di lavoro sono tenuti al versamento, mediante modello F24, della contribuzione calcolata sulle ferie di competenza dell’anno 2020 non ancora fruite, ed entro il 31 agosto deve inoltre anche essere trasmessa la relativa denuncia Uniemens. L’adempimento dell’obbligo contributivo ed il versamento dei relativi contributi
devono essere effettuati indipendentemente dall’avvenuta corresponsione delle somme tramite “indennità sostitutiva”.

Mancata fruizione delle ferie e Durc
Il D.M del 24-10-2007, ha introdotto alcune fattispecie che costituiscono per legge causa ostativa al rilascio del Durc, anche in presenza di versamenti e adempimenti regolarmente effettuati. La violazione dei termini di fruizione delle ferie legali in particolare comporta la sospensione della regolarità contributiva per un periodo di tre mesi.

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