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FINANZIAMENTO DEGLI AMMORTIZATORI SOCIALI DEL SETTORE INDUSTRIALE: A CHI SPETTA LA RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE DAL 1° GENNAIO 2025

La legge n. 234/2021 (“Legge di Bilancio 2022”), tra le modifiche apportate alla normativa generale sugli ammortizzatori sociali prevista dal D.lgs. n. 148/2015, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la riduzione del contributo addizionale a favore delle aziende che, per un determinato periodo, non hanno beneficiato delle integrazioni salariali.
Il sistema di contribuzione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, si basa su un impianto di finanziamento previsto attraverso un contributo ordinario ed un contributo addizionale.
Il contributo ordinario viene calcolato, in misura percentuale differenziata a seconda della misura a cui ha accesso il datore di lavoro, sull’ammontare della retribuzione imponibile previdenziale di ciascun mese.
Nel caso delle prestazioni riconosciute a titolo di integrazione salariale straordinaria (Cigs), viene prevista una compartecipazione da parte del lavoratore; compartecipazione che non è prevista invece per la integrazione salariale ordinaria (Cigo), il cui onere di finanziamento è posto esclusivamente in capo al datore di lavoro.

Contributo ordinario Cigo 

La Cigo (Cassa integrazione ordinaria) è l’ammortizzatore sociale per eccellenza previsto per il mondo produttivo manifatturiero (l’elenco delle aziende che ne hanno diritto è contenuto nell’art. 10 del D.lgs n. 148/2015).
La contribuzione ordinaria è il fulcro su cui si basa il finanziamento della Cigo, in quanto consente il finanziamento del fondo ad essa destinata. Le aliquote ordinarie di contribuzione (che si applicano anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, ed ai lavoratori a domicilio) sono attualmente le seguenti:
• aziende industriali fino a 50 dipendenti => aliquota 1,70%
• aziende industriali con più di 50 dipendenti => aliquota 2,00%

Contributo ordinario Cigs 

A carico delle imprese destinatarie dei trattamenti di integrazione salariale straordinari (cioè le imprese che presentano un organico superiore alle 15 unità, intesa come media semestrale) è previsto un contributo di finanziamento, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nella misura pari allo 0,90%, così ripartito:
• 0,30% a carico dei lavoratori;
• 0,60% a carico del datore di lavoro.

Contributo addizionale (Cigo e Cigs) 

In tutti i casi di ricorso agli ammortizzatori sociali, per le imprese che presentano domanda di Cigo e di Cigs, è stabilito un contributo addizionale “bonus-malus” in misura pari a:

Periodo Contributi
Prime 52 settimane in un quinquennio mobile 9% sulla retribuzione persa dal lavoratore per le ore non lavorate
Oltre 52 e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile 12% sulla retribuzione persa dal lavoratore per le ore non lavorate
Oltre 104 settimane (fino a 3 anni nel Cds) in un quinquennio mobile 15% sulla retribuzione persa dal lavoratore per le ore non lavorate

Con la circolare n. 199/2016 l’Inps ha chiarito che la base imponibile per il calcolo della contribuzione addizionale, è data dalla “retribuzione persa”, ovvero la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. (in pratica si tratta della “retribuzione persa” esposta nell’elemento “Differenze Accredito” del flusso Uniemens).

La “Legge di Bilancio 2022” (legge n. 234/2021) ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento, è stabilita una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari:

  • al 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi, sino ad un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • al 9% oltre il limite di 52 e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile.