In attesa degli interventi che saranno annunciati in autunno con la Legge di Bilancio 2025, vediamo in sintesi quali sono attualmente i canali di pensionamento e le misure in vigore, alcune delle quali in scadenza a dicembre.
In via generale occorre osservare, come fatto di recente dall’Ufficio parlamentare di bilancio, come il ventennio passato si possa dividere perfettamente in due decadi, la prima caratterizzata da un inasprimento dei requisiti di pensionamento ed una seconda dal loro rilassamento. I dati attualmente disponibili ci dicono come il saldo migratorio rimanga positivo, ma non compensa più il basso tasso di natalità. Di conseguenza la popolazione in età lavorativa continua a ridursi, limitando la crescita potenziale del nostro Paese. Gli sviluppi demografici sfavorevoli
sono destinati ad aumentare la spesa pensionistica in percentuale sul Pil fino al 2040, ulteriormente aggravata dai programmi di pensionamento anticipato introdotti negli ultimi anni. Veniamo ora quali sono le forme pensionistiche attualmente in vigore.
Pensione di vecchiaia
Si richiede per l’accesso 67 anni di età e 20 anni di contributi.
Pensione anticipata
Si richiede un requisito di anzianità di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne, ovvero di 41 anni di contribuzione per i lavoratori precoci (uomini e donne), con l’applicazione di una finestra trimestrale.
Pensionamento anticipato flessibile (Quota 103)
Occorre un doppio requisito: un requisito anagrafico costituito dai 62 anni di età ed un requisito contributivo, costituito dall’aver raggiunto i 41 anni di contributi.
Rispetto al 2023 i criteri di accesso a questa forma pensionistica sono stati ristretti: è stata infatti disposta una maggiore durata della finestra di uscita che si attiva al momento del raggiungimento dei requisiti, e che dura 7 mesi per i lavoratori privati e 9 mesi per i lavoratori pubblici. È stato poi introdotto un tetto massimo al valore della pensione, che è stato stabilito in 4 volte il trattamento minimo, ovvero intorno ai 2.450 euro.Si ricorda poi che il trattamento liquidato in base a Quota 103, per il periodo anteriore rispetto alla decorrenza ipotetica della pensione di vecchiaia, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione parziale di quelli da lavoro autonomo occasionale, i quali sono cumulabili nel limite di 5.000 euro lordi annui (limite che corrisponde, per i redditi da lavoro autonomo occasionale, a quello di esclusione dalla contribuzione pensionistica).
Opzione Donna
Si richiede un’anzianità contributiva, maturata entro il 31-12-2023, pari almeno a 35 anni ed un’età anagrafica, alla stessa data, di almeno 61 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni).
La riduzione di 2 anni dal requisito anagrafico di 61 anni si applica anche, a prescindere dal numero di figli, a favore delle donne che:
• assistono, da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
• hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%;
• sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.
È prevista infine una finestra di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per le lavoratrici autonome.
Rita (Rendita integrativa temporanea anticipata)
Si tratta di una forma pensionistica legata ai fondi pensione. Essi possono, cioè, liquidare il capitale maturato dall’iscritto in forma di rendita anticipata, collegata alla distanza di maturazione della pensione di vecchiaia. Il lavoratore può, cioè, chiedere l’erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare in relazione al montante accumulato. Il fondo pensione stabilirà la periodicità del frazionamento e provvederà direttamente all’erogazione.
Si richiedono i seguenti requisiti per l’accesso:
• cessare l’attività lavorativa e maturare un’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, nel regime obbligatorio di appartenenza, entro i 5 anni successivi alla domanda di Rita, ed avere maturato, alla data di presentazione della domanda, un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
• essere inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e maturare l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, nel regime obbligatorio di appartenenza, entro i 10 anni successivi alla domanda di Rita (gli inoccupati possono autocertificare la relativa condizione). Il richiedente deve comunque anche avere maturato, alla data di presentazione della domanda, un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
• occorre infine aver maturato almeno 5 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.
Il montante residuo continua ad essere mantenuto in gestione, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti.
La prestazione Rita è accessibile a tutti i lavoratori (subordinati, autonomi e liberi professionisti).
La Covip (l’autorità di controllo dei fondi pensione complementari) ha poi specificato che, non essendoci nell’attuale normativa un divieto di cumulo con il godimento di trattamenti pensionistici diversi dalla pensione di vecchiaia, la Rita può essere erogata anche se il beneficiario percepisca, al momento dell’istanza o nel corso di erogazione della Rita, pensioni anticipate o di anzianità nei 5 anni che mancano all’età per la pensione di vecchiaia, con erogazione fino all’età utile per La pensione di vecchiaia.