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LA POSSIBILITA’ DI EROGARE “FRINGE BENEFITS” AGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA’ ED I VANTAGGI PER IL DATORE DI LAVORO

I fringe benefits sono compensi in forma non monetaria, consistenti nella messa a disposizione di beni e/o di servizi a favore dei lavoratori, senza che ve ne sia l’obbligo in forza di una norma di legge. Si tratta in buona sostanza di una forma di retribuzione di tipo premiante, poiché possono essere considerati come strumenti essenziali di valorizzazione della prestazione dei lavoratori.

A differenza del welfare aziendale, per il quale la norma subordina l’esenzione (totale o parziale) contributiva e fiscale al fatto che siano riconosciuti alla generalità dei lavoratori o a categorie omogenee di essi, i fringe benefits possono essere riconosciuti anche al singolo lavoratore.

La possibilità di erogazione dei fringe benefits agli amministratori

I fringe benefits godono di una speciale esenzione fiscale e contributiva se destinati “ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’art. 51 del Tuir” (Agenzia delle Entrate circolare n. 35/E/2022).

Tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sono inclusi quelli di cui all’art. 50, comma 1, lettera c-bis) del Tuir, cioè le somme a qualunque titolo percepite nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazioni agli uffici di amministratore. Si ritiene pertanto applicabile il beneficio relativo all’erogazione di fringe benefits anche effettuata a beneficio dell’amministratore unico. (da notare che l’amministratore unico è escluso dalla possibilità di essere destinatario del welfare, in quanto non facente parte di una categoria omogenea
di dipendenti; così non è invece per il riconoscimento dei fringe benefits che possono invece essere erogati anche ad personam).

Le soglie di esenzione fiscale e contributiva dei fringe benefits per l’anno 2024

La Legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023) prevede che, per il solo anno 2024, il limite di esenzione generale di cui al comma 3 dell’art. 51 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) per i beni ceduti ed i servizi prestati, viene innalzato, per tutti i lavoratori, a 1.000 euro annui ed a 2.000 euro annui ai lavoratori con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti ed i figli adottivi o affidati (si veda sull’argomento la nostra circolare n. 17/2024). Nei nuovi limiti di esenzione si considerano anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro ai medesimi lavoratori, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Le previsioni per l’anno 2025 

Per il 2025 il disegno di Legge di Bilancio 2025 conferma le soglie di esenzione fiscale già previste per l’anno 2024. Inoltre, viene previsto che i neoassunti a tempo indeterminato, apprendisti inclusi, che trasferiscono la residenza oltre i 100 chilometri dal luogo di lavoro, purchè non abbiano superato un reddito di 35.000 euro nell’anno precedente, avranno diritto per due anni dall’assunzione ad una extra soglia di esenzione, con limite annuo di 5.000 euro.