FRINGE BENEFITS: IMPORTANTI NOVITA’ DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la circolare n. 35 del 4 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti in tema di fringe benefits (si veda sul punto la nostra circolare n. 249/2022).
Franchigia o soglia? Il DL n. 115/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 142/2022 (così detto “Decreto Aiuti bis”), con una disposizione volta ad incentivare le azioni di welfare aziendale a favore dei lavoratori, ha disposto che, per il solo anno 2022, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), “non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 600 euro”. I rimborsi delle utenze domestiche La disposizione del “Decreto Aiuti bis” prevedono che non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche. Le utenze interessate sono quelle del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Ai fini del beneficio è necessario che le utenze riguardino immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. • gli elementi identificativi della fornitura, quali ad esempio il numero e l’intestatario della fattura; • se l’intestatario è diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo; • la tipologia di utenza; • l’importo pagato; • la data e le modalità di pagamento; • la circostanza che le medesime fatture non sono già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri. Soggetti beneficiari La disposizione come sopra detto, si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente, ma anche ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (co.co.co). Ricordiamo che le somme erogate (o rimborsate al lavoratore per il pagamento delle utenze domestiche) come benefit, possono riguardare anche il singolo lavoratore e non devono essere erogate ad una molteplicità di dipendenti. Rapporti con il “bonus carburante” Ricordiamo che il DL n. 21 del 21 marzo 2022, convertito con modificazioni, dalla legge n. 51/2022, ha disposto che, per l’anno 2022, non concorre alla formazione del reddito l’importo del valore dei buoni benzina ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore (così detto bonus carburante, si veda sul punto la nostra circolare n. 107/2022). L’Agenzia delle Entrate, infine, nella circolare n. 35 del 04-11-2022, si occupa anche delle soglie di esenzione con riferimento alla opzione di riconoscimento dei premi di risultato sotto forma di benefits. Allegato: Circolare Agenzia delle Entrate n.35 del 4/11/2022 |