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FRINGE BENEFITS PORTATI ALLA SOGLIA DEI 3.000 EURO

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 10 novembre 2022, ha emanato un nuovo decreto legge denominato “Decreto Aiuti Quater”. Tra le varie misure in esso contenute, segnaliamo quella che porta, in riferimento al periodo d’imposta in corso (vi rientrano i benefits e le somme erogate entro il 12-01-2023), da 600 euro a 3.000 euro la soglia di esenzione fiscale e contributiva dei così detti fringe benefits.

Con questa disposizione il Governo, oltre ad agevolare le aziende che prima della fine dell’anno volessero erogare nuovi aiuti ai lavoratori, va anche a “salvare” le erogazioni effettuate nel corso del 2022 che avevano superato la precedente soglia di 600 euro (stabilita dal “Decreto Aiuti bis”). In caso di sforamento del tetto infatti, sulla base della disciplina ordinaria dei fringe benefits, confermata anche dalla recente circolare 35/E dell’Agenzia delle Entrate (si veda sul punto la nostra circolare n. 322/2022), tutto il valore dei benefits viene assoggettato a contributi e imposte (e non solo la differenza fra l’importo esente e la somma erogata come alcuni commentatori ritenevano). Innalzando quindi la soglia a 3.000 euro, il Governo ha voluto creare una fascia abbastanza ampia, in modo tale da far rientrare nell’esenzione anche importi più sostanziosi erogati finora. Resta ora da vedere che cosa l’esecutivo deciderà per il 2023.

Si può ritenere che i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 35/E del 4 novembre scorso, valgano anche per la nuova versione della norma (si veda come detto la nostra circolare n. 322/2022).

L’allargamento della soglia di esenzione, può continuare dunque ad essere intesa come un’agevolazione ulteriore, diversa ed autonoma, rispetto al così detto “bonus carburante” da 200 euro previsto dall’art. 2 del DL n. 21/2022. Si ricorda che la possibilità di erogare benefits detassati fino a 3.000 euro si applica a tutti i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (quindi anche ai collaboratori), senza vincoli di reddito per eccedere, e che i benefits possono anche essere dati ad personam (senza la necessità di un accordo aziendale).