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SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA’ CONTENUTE NEL DECRETO PNRR

Gentile imprenditore, gentile imprenditrice,

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce, con la nota n. 521 del 13 marzo 2024, una sintesi delle principali novità contenute nel “Decreto Pnrr” (DL n. 19/2024).

Durc e benefici contributivi

Come si sa il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, è subordinato al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Durc. Tale documento attesta l’assenza di violazioni in materia di lavoro e di legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e dei contratti collettivi.

Il DL n. 19/2024, all’art. 29, fa sua una interpretazione già in passato espressa anche dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro, e cioè che il diritto per il datore di lavoro di fruire de beneficio contributivo, non nasce con il rilascio del Durc, ma è sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio del documento, che ne rappresenta solo un certificato di regolarità contributiva. Tale ragionamento porta ad affermare che il diritto al beneficio dipenda dalla posizione soggettiva dell’azienda. L’eventuale mancato rilascio del Durc non può quindi essere intesa come una perdita definitiva di quel beneficio.

La normativa, confermata dall’art. 29 del DL n. 19/2024, prescrive che nel caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi entro i termini indicati dagli organi di vigilanza, consente ora di mantenere il diritto ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale.

In relazione invece alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, viene disposto che il recupero dei benefici erogati non può essere comunque superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

Appalto e distacco

Viene disposto che il personale impiegato nell’appalto di opere o di servizi e nell’eventuale subappalto, ha diritto ad un  trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto (per i dettagli si veda la nostra circolare n. 72/2024).

Maxisanzione per lavoro nero

Viene disposto l’aumento dal 20% al 30% della sanzione irrogabile nel caso di impiego di lavoratori “in nero” (si veda per i dettagli la nostra circolare n. 71/2024).

Appalto e somministrazione illecita di manodopera

La disciplina sanzionatoria in materia di appalti e di somministrazioni illecite e fraudolente torna ad avere rilevanza penale: si prevede la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda.

Lista di conformità

Viene disposto che, qualora all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non emergano violazioni o irregolarità, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro rilasci un attestato e iscriva l’impresa, previo assenso, in un elenco informatico, consultabile pubblicamente, denominato “Lista di conformità Inl”.

I datori di lavoro, per un periodo di 12 mesi dalla data di iscrizione in tale lista, non saranno sottoposti ad ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.