GLI ESONERI CONTRIBUTIVI PREVISTI PER LE ASSUNZIONI DI DONNE LAVORATRICI

Il datore di lavoro che assume una donna ha la possibilità di beneficiare di diversi incentivi contributivi, veniamo ad analizzare ed a confrontare i principali strumenti a disposizione.
Bonus “strutturale” (art. 4 commi 9-11 della legge n. 92/2012)
Può beneficiare di tale bonus un’ampia platea di datori di lavoro privati, anche non imprenditori e agricoli, enti pubblici economici e altri enti equiparati ai datori di lavoro privati.
Ad essere agevolate sono le lavoratrici così dette svantaggiate, ovvero:
• donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nelle regioni ammissibili ai finanziamenti, individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia 1° gennaio 2022-31 dicembre 2027 (il datore di lavoro deve pertanto fare specifico riferimento a tale carta e ad i suoi aggiornamenti, per verificare se la residenza della lavoratrice rientra in una delle zone agevolate);
• donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e impiegate in settori ad elevata disparità di genere (definite, per il 2025, dal decreto n. 3217 del 30-12-2024);
• donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
Sono interessate dall’incentivo le assunzioni e/o trasformazioni a tempo indeterminato (escluse le trasformazioni dei rapporti di apprendistato), le assunzioni a tempo determinato (sia a tempo pieno che a part-time), purché le assunzioni effettuate vadano a determinare un incremento netto della forza lavoro. Sono escluse dall’agevolazione le assunzioni fatte nel rapporto domestico e con contratto intermittente.
L’agevolazione consente di dimezzare, non solo la contribuzione sgravabile a carico del datore di lavoro (contributi Inps), ma anche i premi ed i contributi dovuti all’Inail. Inoltre, aspetto di non poco conto, non sono previsti massimali di sgravio.
La durata massima dell’incentivo va da 12 mesi per le assunzioni fatte a tempo determinato, a 18 mesi per le assunzioni e/o trasformazioni fatte a tempo indeterminato.
Un punto di forza di questo tipo di agevolazione è dato dalla possibilità di cumulo con altre agevolazioni, fatti salvi espressi divieti (lo stesso datore di lavoro può quindi ad esempio cumulare il bonus con l’incentivo previsto per l’assunzione di persone che già percepiscono la Naspi).
Bonus “Decreto Coesione” (art. 23 del DL n. 60/2024)
Si tratta di un incentivo transitorio riconosciuto per i soli contratti di lavoro stabili stipulati anche nell’ambito della zona “Zes Unica”.
Ad essere agevolate sono le assunzioni a tempo indeterminato (e presumibilmente anche le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, ma si attendono conferme da parte dell’Inps) effettuate dal 01-09-2024 al 31-12-2025.
L’esonero contributivo è totale (100% della contribuzione Inps sgravabile a carico del datore di lavoro), nel rispetto tuttavia di un massimale di importo di esonero pari a 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice. L’esonero non copre tuttavia i premi ed i contributi dovuti all’Inail.
L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi.
La platea delle lavoratrici agevolate da questo bonus è in gran parte sovrapponibile a quella prevista per il “bonus strutturale” sopra analizzato interessando:
• le lavoratrici di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della “Zes Unica” ed ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali Ue (sul possibile riferimento, anche per questo tipo di bonus, alla carta degli aiuti, ai fini dell’esatta determinazione delle aree ammesse alle agevolazioni, si attendono delucidazioni dall’Inps);
• donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un elevato tasso di disparità occupazionale;
• donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
Analogamente a quanto previsto per il “bonus strutturale”, per il bonus donne previsto dal “Decreto Coesione” le assunzioni devono determinare un incremento occupazionale netto (l’agevolazione è esclusa per i rapporti di lavoro domestico e per quelli di apprendistato).
L’esonero non è cumulabile con altre riduzioni contributive ma è compatibile, senza decurtazioni, con la maggiorazione del costo del lavoro ammessa in deduzione in presenza di nuove assunzioni (art. 4 D.lgs. n. 216/2023).
Va infine segnalato che questa agevolazione prevista dal “Decreto Coesione” non è ancora ad oggi attivabile, mancando il decreto che ne definirà le modalità attuative e le successive istruzioni dell’Inps.
Bonus per assunzione di donne vittime di violenza
Per i datori di lavoro privati è previsto, per il triennio 2024-2026, uno specifico esonero contributivo per chi assume donne vittima di violenza.
Il bonus riguarda l’assunzione di donne disoccupate e che sono beneficiarie di aiuti erogati dal fondo per il “Reddito di libertà per le vittime di violenza”.
L’agevolazione consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato su base mensile.
L’esonero è di 24 mesi se l’assunzione viene fatta a tempo indeterminato, di 12 mesi se il contratto è a tempo determinato, di 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un’assunzione fata originariamente a tempo determinato.