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Il contesto energetico aggiornato al 11 Ottobre 2023

A cura di Duferco Energia

Rivoluzione elettrivori!

Il nuovo anno termico è iniziato senza grandi sorprese per quanto riguarda i mercati. Per la verità la stagione termica non è iniziata, anzi, semmai ancora si sono accesi più i climatizzatori che i riscaldamenti ed il meteo è stato piuttosto caldo in tutta Europa. Il caldo, sommato ad una purtroppo fiacca domanda industriale, ha contribuito a trainare verso il basso i prezzi Power e Gas, con i prodotti Cal24 che hanno raggiunto i minimi da oltre un anno.

Una rilevante novità, invece, è arrivata dal fronte della regolazione. Proprio al gong del Capodanno dell’anno termico, il CdM ha approvato il nuovo DL Energia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 settembre (DECRETO- LEGGE 29 settembre 2023, n. 131).

La novità principale che riguarda i forti consumatori di energia elettrica è rappresentata dall’Art. 3 “Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica”.

Infatti, al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022», l’Art. 3 cambia (ed introduce) le regole fin ora disciplinate dal Decreto energivori del 21/12/2017.

In particolare, come descritto anche nella Delibera ARERA 434/2023 (uscita il 28 settembre per stoppare la CSEA dall’apertura del Portale elettrivori, dopo la comunicazione del Ministero dell’Economica che avvisava già delle modifiche contenute nel Decreto appena approvato in CdM ma non ancora pubblicato in GU), l’articolo 3 del DL Energia prevede disposizioni per l’adeguamento, con decorrenza dal 1 gennaio 2024, alle Linee guida CEEAG delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica che modificano, rispetto alla situazione attuale, sia i requisiti di accesso sia l’intensità delle agevolazioni e che, tra l’altro, introducono condizionalità che le imprese energivore devono rispettare nel corso dell’anno di agevolazione e che quindi devono essere verificate ex- post.

Nello specifico, per quanto riguarda i requisiti di accesso, bisognerà sia dimostrare di aver consumato almeno 1 GWh nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni, sia rispettare almeno uno dei seguenti criteri di cui alle lettere del comma 1 dell’art.3:

  1. operare in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;
  2. aver beneficiato, pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), delle agevolazioni nell’anno 2022 ovvero nell’anno

Oppure, pur non rispettando i requisiti dei commi a),b),c), si può accedere alle agevolazione anche se si opera in un settore o sotto-settore che, seppur non ricompreso tra quelli di cui all’allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, sia considerato ammissibile in conformità a quanto previsto al punto 406 della comunicazione medesima: Un settore o un sottosettore (160) che non figura nell’allegato I sarà ugualmente considerato ammissibile a condizione che soddisfi i criteri di ammissibilità di cui al punto 405 e [cioè:

  1. settori ad alto rischio, per i quali la moltiplicazione dell’intensità di scambi commerciali e dell’intensità di energia elettrica a livello dell’Unione raggiunge almeno il 2 % e la cui intensità di scambi commerciali e intensità di energia elettrica a livello dell’Unione è di almeno il 5 % per ciascun indicatore;
  2. settori a rischio, per i quali la moltiplicazione dell’intensità degli scambi commerciali e dell’intensità di energia elettrica a livello dell’Unione raggiunge almeno lo 0,6 % e la cui intensità di scambi commerciali e intensità di energia elettrica a livello dell’Unione è rispettivamente pari ad almeno il 4 % e il 5 %;]

e che gli Stati membri lo dimostrino con dati rappresentativi del settore o del sottosettore a livello dell’Unione (161), verificati da un esperto indipendente e basati su un periodo di tempo di almeno tre anni consecutivi a partire da una data non anteriore al 2013.

La richiesta di ammissione del settore o del sotto- settore ai sensi del punto 406 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 dovrà avvenire da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria interessate secondo termini e modalità che sono stabiliti con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Per quanto riguarda, invece, l’intensità delle agevolazioni, che in ogni caso, in ogni anno, non potranno portare a pagare di Asos meno di 0,50 /MWh, queste saranno:

  • per le imprese di cui all’art.3 comma 1 lettera a) > il minor valore tra: (15% Asos; 0,5% VAL impresa);
  • per le imprese di cui all’art.3 comma 1 lettera b) > il minor valore tra: (25% Asos; 1,1% VAL impresa) che può diventare il minor valore tra (15% Asos; 0,5% VAL impresa) qualora l’impresa copra almeno il 50% del proprio consumo con energia da fonti a zero emissioni, di cui:
    • almeno il 10% assicurato con contratto a termine,

oppure

  • almeno il 5% garantito da energia rinnovabile in autoconsumo ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a) , numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, 199 (cioè tramite SEU oppure SSPC con collegamento diretto sotto ai 10km);
  • per le imprese di cui all’art.3 comma 1 lettera c),
    • per gli anni 2024-2026, il minor valore tra: (35% Asos; 1,5% VAL impresa);
    • per il 2027, il minor valore tra: (55% Asos; 2,5% VAL impresa);
    • per il 2028, il minor valore tra: (80% Asos; 3,5% VAL impresa);
  • per tutto il periodo 2024-2028, può diventare il minor valore tra (35% Asos; 1,5% VAL impresa) qualora l’impresa copra almeno il 50% del proprio consumo con energia da fonti a zero emissioni, di cui:
    • almeno il 10% assicurato con contratto a termine,

oppure

  • almeno il 5% garantito da energia rinnovabile in autoconsumo ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a) , numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, 199 (cioè tramite SEU oppure SSPC con collegamento diretto sotto ai 10km);

Infine, per quanto riguarda le nuove condizionalità, vi sono, oltre all’obbligo della Diagnosi Energetica:

  1. attuare le raccomandazioni di   cui   al   rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;
  2. ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio (GO?);
  3. investire una quota pari almeno al 50 per cento dell’importo   dell’agevolazione   in   progetti   che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di CO2 al fine di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l’assegnazione gratuita nel sistema ETS.

L’ENEA verificherà l’adempimento agli obblighi di cui sopra (anche collaborando con ISPRA e GSE), mentre il GSE controllerà la sussistenza delle condizioni di SEU/ SSPC per il supplemento dell’agevolazione alle imprese “lettera b)” e “lettera c)”.

Gli esiti dei controlli dovranno essere comunicati annualmente entro il 30 giugno al Ministero dell’ambiente ed all’ARERA.

Gli inadempienti dovranno rimborsare le agevolazioni percepite e non potranno beneficiare della misura finché non avranno completato il rimborso.

Adesso invece sarà compito della CSEA di aggiornare in tal senso il portale e riaprirlo, mentre sarà compito dell’ARERA definire come dare attuazione a tutte le disposizioni dell’Articolo 3 (anche se l’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell’art.3 è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea).