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Il contratto di rioccupazione e le regole per ottenere lo sgravio

CENNI SUL CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE: SOGGETTI-FORMA-OGGETTO-TERMINI

L’art. 41 del D.L. n.73/2021, convertito nella legge n.106 ha previsto che in via eccezionale dal 01.07.2021 al 31.10.2021 è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto ad incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.

Il contratto necessita di forma scritta ai fini della prova.

Datori di lavoro destinatari sono tutti i datori di lavoro imprenditori e non imprenditori con l’eccezione di quelli agricoli, domestici e di quelli appartenenti al settore finanziario.

Lavoratori interessati sono tutti coloro che, disoccupati, hanno dato la loro immediata disponibilità ad essere occupati.

Il contratto deve essere a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.

Elemento essenziale del contratto è il progetto individuale di inserimento della durata di sei mesi: che va redatto con il consenso del lavoratore ed è finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore correlate col nuovo contesto in cui svolgerà la propria attività..

Al termine dei sei mesi le parti possono procedere alla risoluzione del rapporto, previo preavviso ex art. 2118 c.c. Se è il datore di lavoro ad esercitare tale potere, l’INPS è abilitato a recuperare lo sgravio contributivo già riconosciuto per l’intero periodo.

MISURA DELLO SGRAVIO CONTRIBUTIVO

Lo sgravio contributivo riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono con il contratto di rioccupazione consiste nell’esonero, per un periodo di sei mesi, dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico nel limite massimo di importo pari a € 6.000,00 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

MODALITA’ PER FRUIRE DELLO SGRAVIO CONTRIBUTIVO

L’Inps con il messaggio 3050 del 09.09.2021, riallacciandosi a quanto affermato nella circolare n.115 del 02.08.2021, ha fornito i chiarimenti finalizzati alla fruizione dello sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato attraverso il contratto di rioccupazione.

ISTANZA

Per ottenere il beneficio occorre che il datore di lavoro interessato presenti una istanza (modello Rioc presente nel “portale delle agevolazioni”), previa autentificazione.

L’istanza deve contenere i seguenti elementi: l’indicazione del lavoratore, il codice della comunicazione obbligatoria di assunzione inviata ai servizi per l’impiego, l’importo della retribuzione mensile comprensiva del rateo di tredicesima e quattordicesima (se dovuta), la percentuale oraria del part-time se il lavoro si svolge con tale modalità e la misura dell’aliquota contributiva oggetto dello sgravio.

FASE DI CONTROLLO DA PARTE DELL’INPS

Successivamente alla presentazione dell’istanza l’Inps esegue la fase di controllo che consiste nella consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie di assunzione e nel calcolo dell’incentivo spettante sulla base dell’aliquota indicata dal datore con l’individuazione dell’importo massimo.

In presenza di rapporti a tempo parziale, nel caso in cui aumenti la prestazione oraria rispetto a quella indicata nella comunicazione di assunzione oppure quando il contratto si sviluppi a tempo pieno, l’agevolazione non potrà superare la misura già autorizzata.

In presenza invece di rapporti iniziati a tempo pieno e che vengano trasformati in contratto  a tempo parziale il datore di lavoro dovrà riparametrare lo sgravio contributivo richiesto e quindi di fruire del bonus ridotto.

Se dopo l’assunzione con contratto di rioccupazione vi è sospensione o cessazione dell’attività, per poter fruire del beneficio, i datori di lavoro dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

In caso di cambiamento del soggetto giuridico  (cessione del contratto di rioccupazione ad altro datore di lavoro, cessione di azienda o di ramo di azienda, passaggio all’interno di un gruppo di imprese) il datore subentrante, al momento della compilazione dell’Uniemens per poter godere della residua parte di agevolazione, dovrà indicare, con riferimento al lavoratore, il codice tipo assunzione “2T”. Il cedente dovrà indicare con il tipo di cessazione “2T” i dati identificativi del lavoratore.

L’Inps controllerà la posizione del datore di lavoro e procederà alla registrazione del “quantum” del beneficio.

LA FRUIZIONE EFFETTIVA

La fruizione effettiva dell’incentivo avverrà attraverso il conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti dello sgravio contributivo oggetto di esonero.

Successivamente l’Inps si riserva di valutare la sussistenza di tutti gli elementi normativi che giustificano il godimento dello sgravio contributivo e di procedere di conseguenza.