Introdotta dal sistema CONFAPI nel CCNL, questa figura risponde al bisogno di flessibilità dell’impresa 4.0. e risolve il problema dell’inquadramento delle mansioni che si collocano in un’ideale “terra di mezzo” fra la dirigenza e il resto del personale
Come è noto, la legge ha dato una decisa “stretta” in materia di “collaborazioni coordinate e continuative” (art. 2 del d.lgs. 81/2015). Con l’art. 1, l’allora Governo Renzi ha sottolineato la centralità della subordinazione, riconducendo al rapporto subordinato i “rapporti di collaborazione” con “prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”.
Quello che viene ricordato meno spesso è che l’art. 2 contempla anche alcune eccezioni legali (fra cui una dedicata ai componenti di organi di amministrazione e controllo delle società) e, in più, la facoltà in capo alle parti sociali di agire in deroga per la regolamentazione di casi (diversi rispetto a quelli previsti dalla legge) di utile applicazione delle collaborazioni coordinate e continuative.
Il sistema CONFAPI introduce la figura del Professional
Questa delega è stata brillantemente raccolta nel CCNL per i Dirigenti e Quadri Superiori delle Piccole e Medie Aziende Produttrici di Beni e Servizi del 16 novembre 2016.
Il sistema CONFAPI ha, infatti, colto l’esigenza di disciplinare in chiave “parasubordinata” la posizione di quei collaboratori caratterizzati da “elevate competenze”, “capacità tecnico-professionali” e “significativa esperienza professionale” che operano stabilmente all’interno dell’azienda, senza però essere subordinati, neppure nella forma attenuata del rapporto dirigenziale.
Il CCNL, con espressione felice, conia così la figura del Professional ed è prevedibile che, nel tempo, questa creazione susciti un crescente interesse a livello pratico.
In questo articolo tratteggiamo l’identikit del Professional, spiegando perché questa figura può, meglio di altre, adattarsi al bisogno di flessibilità dell’impresa 4.0. e risolvere il problema dell’inquadramento dei ruoli che si collocano in un’ideale “terra di mezzo” fra la dirigenza e il resto del personale.
L’identikit del Professional
Connotato saliente del Professional è l’autonomia dell’apporto e l’elevato contenuto tecnico della prestazione. Da questo punto di vista, si potrebbe essere indotti a pensare a un libero professionista, ma è indubbio che il CCNL CONFAPI spalanchi le porte della collaborazione coordinata e continuativa ben oltre il campo delle libere professioni che, d’altro canto, già gode della deroga di cui al comma 2 dell’art. 2 d.lgs. 81/2015: è evidente, per esempio, che la figura del Professional calzi a pennello anche per risorse incluse negli albi, comprendendo job description del tutto estranee. A fronte di questa flessibilità di impiego, vi è un apparato dettagliato di regole che servono a guidare i contraenti nella disciplina di ogni aspetto del rapporto contrattuale. Ad esempio le situazioni, spesso critiche, della sospensione per infortunio e/o malattia professionale (art. 7, Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio), della proroga del rapporto e del preavviso alla cessazione (art. 2, Disciplina).
Aspetti amministrativi
Sotto il profilo amministrativo, la figura del Professional necessita della comunicazione preventiva obbligatoria (modello unilav) che consente la tracciabilità della collaborazione e la conseguente copertura assicurativa Inail. Il trattamento contributivo Inps si differenzia rispetto alla condizione del Professional che, se è pensionato o iscritto a un’altra gestione pensionistica obbligatoria, soggiace a un’aliquota a carico azienda attualmente pari al 16%, che può arrivare al 22,82% in assenza requisiti citati poco fa. L’azienda compilerà il prospetto paga mensilmente o con cadenza differente in considerazione degli accordi tra le parti in ordine alle modalità di erogazione del compenso pattuito.
Casi pratici
Sono numerose le fattispecie interessate, in linea di principio, dall’introduzione di questa figura, sia per tipologia di aziende che per caratteristiche professionali. Quello che spicca è la volontà di favorire, o quantomeno non ostacolare, l’introduzione e la crescita di nuovi modelli di partecipazione alla vita aziendale. È indiscutibile che sono sempre più frequenti i casi in cui la prestazione lavorativa evolve passando da uno scenario classico di lavoro subordinato (messa a disposizione delle proprie energie intellettuali) a quello di prestazione resa per il raggiungimento di un obiettivo definito. È proprio in questa nicchia, che negli anni va assumendo delle dimensioni sempre più significative, che si colloca la figura del Professional. Si pensi ad esempio a chi si occupa di digital marketing (web e social) nell’ambito di piccole e medie aziende, frequentemente studenti al termine del ciclo di studi o informatici già assunti presso altre aziende, che, grazie alla formula della collaborazione, possono dedicarsi alle attività in orari compatibili con le esigenze di studio o di lavoro. Oppure si consideri come ipotesi la necessità, che sempre più spesso riguarda anche le Pmi, di ricorrere, per una revisione contabile di elevato contenuto specialistico, a professionalità non presenti in azienda e non ottenibili con un processo di outsourcing in quanto eccessivamente oneroso. In questo caso il Professional può essere ricercato tra profili che hanno ricoperto incarichi nell’ambito delle società di revisione ed hanno raggiunto la pensione. Saranno, dunque, sempre maggiori le occasioni, principalmente dettate dall’inevitabile sviluppo del lavoro digitale, che consentiranno di sfruttare appieno il nuovo modello contrattuale.
Effetti positivi
Il ricorso al Professional può scausare almeno tre positivi effetti:
- abbattere il rischio di riqualificazione del rapporto alla cessazione della collaborazione;
- calmierare il costo azienda in corso di rapporto (v. art. 3 – Trattamento economico – Nota congiunta Confapi-Federmanager del 21 febbraio 2017): basti pensare che il minimo contrattuale è pari ad € 24.000,00 lordi;
- strutturare il rapporto secondo forme non stringenti come quelle della subordinazione, ma, comunque, tali da garantire il coordinamento della prestazione e, ancora, una regolamentazione adeguatamente chiara della fase in cui il rapporto cessa.
Si tratta di opportunità importanti che segnalano vitalità e dinamismo da parte del sistema contrattuale collettivo CONFAPI e attenzione verso i problemi effettivi di aziende e lavoratori.
A cura dell’avv. Nicola Spadafora (Tonucci & Partners Studio Legale) e del dott. Andrea De Gioia (Studio De Gioia)