La concessione di omaggi da parte delle imprese e degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale, in special modo al termine dell’esercizio e in concomitanza con l’arrivo del Natale.
La scelta tra le diverse tipologie di omaggio può essere dettata da svariati fattori; dal punto di vista fiscale occorre tener conto dei limiti di deducibilità dei costi e della relativa detraibilità dell’Iva, ed è pertanto necessario identificare: i) la tipologia dei beni oggetto dell’omaggio; ii) le caratteristiche del soggetto ricevente. Nel presente articolo verranno esaminate le regole per le società (sia di capitali che persone) e quelle per gli esercenti arti e professioni per cui è previsto un diverso trattamento.
Imposte sui redditi
Gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili: a) interamente, se il valore unitario dei beni non supera i 50,00 euro; b) nei limiti previsti dall’art. 108 c. 2 TUIR, se il valore unitario dell’omaggio supera i 50,00 euro.
Le soglie identificate dall’articolo 108 del TUIR sono le seguenti:
- l’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 mln di euro;
- lo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 mln di euro e fino a 50 mln di euro;
- lo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 mln di euro.
Per determinare il “valore unitario” dell’omaggio, occorre fare riferimento al regalo nel suo complesso, e non ai singoli beni che lo compongono ed al valore di mercato del bene.
Per i beni autoprodotti dall’impresa al fine di individuare le spese di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata, rileva il valore di mercato dell’omaggio e una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (se, quindi, il valore di mercato risulta superiore a 50,00 euro), ai fini del calcolo del limite di deducibilità concorre invece, per intero, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50,00 euro. Nel caso in cui il valore normale dell’omaggio autoprodotto sia inferiore o uguale a 50,00 euro, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficia della deduzione integrale.
Il costo per l’acquisto di beni dati in omaggio ai dipendenti e ai soggetti assimilati, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell’impresa, è deducibile dal reddito d’impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro.
Con riguardo alla determinazione della base imponibile IRAP per le società di capitali (srl e spa) e cooperative, le spese per omaggi sono deducibili se sono funzionali all’attività di impresa e non assumono natura retributiva per il dipendente.
Per le società di persone (snc, sas e società equiparate) e gli imprenditori individuali, invece, gli omaggi non sono deducibili ai fini IRAP, in quanto non compresi tra gli oneri rilevanti, salvo che siano destinati a lavoratori per i quali è stabilita la deducibilità dei relativi costi (es. dipendenti a tempo indeterminato).
IVA
Le cessioni gratuite di beni ai clienti seguono la disciplina generale di imponibilità IVA, ad eccezione dei beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa, per i quali sono previsti alcuni casi di esclusione. Per tali omaggi l’IVA a monte può essere detratta solamente a condizione che il costo unitario dei beni non sia superiore a 50,00 euro, è indetraibile se superiore.
I beni acquistati per essere ceduti a titolo di omaggio ai propri dipendenti e ai soggetti assimilati non inerenti all’attività d’impresa non possono essere qualificati come spese di rappresentanza; di conseguenza, la relativa IVA è indetraibile e la loro cessione è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta. Se gli omaggi sono rappresentati da beni oggetto dell’attività d’impresa, spetta la detrazione dell’imposta, mentre la cessione è imponibile.
Il costo dei beni oggetto di cessione gratuita od omaggio alla clientela è deducibile dal reddito del professionista a titolo di spesa di rappresentanza, nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Analogo trattamento è applicabile ai fini IRAP.
Il costo sostenuto per l’acquisto di beni dati in omaggio ai propri dipendenti (o collaboratori) va classificato nella voce “spese per prestazioni di lavoro dipendente” e non nelle spese per omaggi; pertanto, tali costi sono interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette. L’Iva è indetraibile.
Ai fini IRAP, la riconduzione di tali oneri tra le spese per prestazioni di lavoro dovrebbe escluderne la deducibilità, salvo che essi: i) risultino funzionali all’attività di lavoro autonomo e non assumano natura retributiva per il dipendente o il collaboratore; ii) oppure siano destinati a lavoratori per i quali è prevista la deducibilità dei relativi costi (es. dipendenti a tempo indeterminato).
“buoni acquisto” (Voucher)
La deducibilità delle spese sostenute per l’acquisto di voucher che le imprese omaggiano ai propri clienti segue il trattamento delle spese di rappresentanza.
Nel caso in cui i buoni acquisto siano concessi ai dipendenti, gli stessi costituiscono fringe benefit per effetto del c. 3-bis dell’art. 51 del TUIR e i relativi costi rientrano tra quelli deducibili per la società. Risultano non imponibili gli omaggi ricevuti che, nel periodo d’imposta 2021, non superino, insieme all’ammontare degli altri fringe benefit, l’importo di 516,46 euro (limite così elevato dall’art. 112 del DL 104/2020 per gli anni 2020 e 2021, rispetto alla precedente soglia di 258,23 euro), rimanendo comunque deducibili in capo all’impresa.
Dott. Edoardo Pinchi
In collaborazione con Abaco Commercialisti Associati STP