In caso di interruzione di un rapporto a tempo indeterminato per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro è tenuto a sostenere tutta una serie di costi, alcuni incerti (legati ad un possibile contenzioso col lavoratore licenziato), altri certi.
Tra i costi certi ci sono l’indennità sostitutiva di preavviso, qualora il datore di lavoro voglia esonerare il lavoratore dalla prestazione lavorativa ed il ticket di licenziamento, che va in parte a finanziare la Naspi.
In quali casi è dovuto il versamento del Ticket
Il versamento del contributo sorge in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che darebbero diritto alla Naspi a beneficio del lavoratore, ovvero il lavoratore, in seguito all’interruzione, deve venirsi a trovare in uno stato involontario di disoccupazione, che si realizza in caso di:
- licenziamento discriminatorio, orale e nullo;
- licenziamento individuale per giusta causa, giustificato motivo oggettivo o soggettivo;
- licenziamento intervenuto durante il periodo di prova;
- licenziamento collettivo;
- interruzione del rapporto di apprendistato per recesso del datore di lavoro, intervenuto sia durante il rapporto che effettuato al termine del periodo formativo.
Poiché invece l’accesso alla Naspi è escluso per i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale, in tali casi il ticket non sarà dovuto, salvo i casi di:
- dimissioni per giusta causa;
- dimissioni della lavoratrice madre (o date dal lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità);
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro avvenuta nell’ambito della procedura di conciliazione preventiva e obbligatoria svolta presso l’ITL in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte di un’azienda che rientra nell’ambito di applicazione della così detta tutela reale;
- dimissioni presentate dal lavoratore nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda per sostanziale modifica delle condizioni di lavoro;
- risoluzione consensuale intervenuta a seguito di una notevole variazione delle condizioni di lavoro derivante dal trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.
Calcolo del ticket di licenziamento
Ai fini del calcolo, occorre tenere presente l’anzianità aziendale del lavoratore. A tal fine si deve tenere conto di tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato nonché di quella tempo determinato, precedentemente svolti, qualora il rapporto di lavoro sia stato trasformato senza soluzione di continuità.
Non rientrano nel periodo utile al calcolo dell’anzianità aziendale gli eventuali periodi di congedo per maternità, né i periodi di aspettativa non retribuita.
Il ticket è sempre dovuto in misura fissa, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (a tempo pieno o a tempo parziale), senza alcun riproporzionamento.
Qualora il rapporto di lavoro sia stato di durata inferiore a 12 mesi, ovvero ricompreso nel periodo tra i 24 ed i 36 mesi, il contributo deve essere definito in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro, considerando mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario.
Ammontare del contributo
L’ammontare del contributo di licenziamento dovuto all’Inps, interamente a carico del datore di lavoro, è fissato nella misura del 41% del massimale mensile Naspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, fino ad un massimo di tre anni.
Dal 01-01-2024 l’importo della Naspi ammonta ad € 1.425,21, fermo restando che l’importo massimo mensile non può in ogni caso superare il valore mensile di € 1.550,42 (circolare Inps n. 25/2024).
L’importo viene annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat. Per l’anno 2024 quindi, il ticket di licenziamento ammonta ad € 635,67 (41% di € 1.550,42) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni.
L’importo del ticket raggiunge il massimale di € 1.907,01 in caso di rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi.
Quando effettuare il versamento
L’Inps ha ritenuto che l’obbligo di versamento debba essere assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro (quindi entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro).
La contribuzione va sempre assolta in un’unica soluzione, non è ammessa rateizzazione.
Il ticket dovrà poi essere rendicontato nella denuncia contributiva Uniemens corrispondente, ovvero in quella relativa a mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.