CIRCOLARI CORONAVIRUS

INDENNITA’ COVID-19 E PROROGA DEI TERMINI DELLA DISOCCUPAZIONE

 

N. 148/2020 / CIRCOLARE / Prot. 171.2020 / SB

DIREZIONE
2 aprile 2020
Alle aziende associate

INDENNITA’ COVID-19 E PROROGA DEI TERMINI DELLA DISOCCUPAZIONE

Facciamo seguito alla nostra precedente circolare n. 143/2020, del 31 marzo 2020, per informare che l’INPS, con la circolare n. 49 del 30 marzo 2020, che si allega alla presente, ha fornito le istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno al reddito, introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per il mese di marzo 2020, in favore di alcune categorie di lavoratori, quali:

 Liberi professionisti e CO.CO.CO;
 Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AG;
 I lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
 I lavoratori dello spettacolo;
 I lavoratori del settore agricolo.

Con la circolare in esame sono state, altresì fornite istruzioni relative alla proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione.
Di seguito si esaminano le disposizioni dell’Istituto relative alle prime due sottocategorie.

INDENNUTA’ PER I LIBERI PROFESSIONISTI E CO.CO.CO

Riferimento normativo: DL n. 18/2020, art. 27 c. 1
Beneficiari della misura:
 liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)), iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
 CO.CO.CO. attive alla medesima data.

Per potere accedere all’indennità in parola i beneficiari su menzionati non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie (quindi, tanto per chiarire, l’iscritto alla gestione separata, tanto per intendersi, versa l’aliquota contributiva del 34,23% per l’anno 2020);
L’indennità prevista per le su nominate categorie di lavoratori è pari a 600 euro per il mese di marzo 2020, la quale non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione di tale indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Va detto che l’indennità in questione è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020.

INDENNITA’ LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLA GESTIONI SPECIALI DELL’AGO

Riferimento normativo: DL n. 18/2020, art. 28 c. 1
Beneficiari della misura: lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi:
o Artigiani;
o Commercianti;
o Coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
o Sono ricomprese tra le categorie dei beneficiari le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.

Per poter accedere alla prestazione in parola, i lavoratori su menzionati non devono essere titolari di alcun trattamento pensionistico diretto e non devono essere iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata. di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco.
L’indennità prevista per le su nominate categorie di lavoratori è pari a 600 euro per il mese di marzo 2020, la quale non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione di tale indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020

INDENNITA’ COVID E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va rivolta all’INPS dai diretti interessati e in modalità esclusivamente telematica.
I canali messi a disposizione dall’Istituto per i potenziali fruitori sono:
o PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
o SPID di livello 2 o superiore;
o Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
o Carta nazionale dei servizi (CNS).

In mancanza di una delle credenziali precedenti, è possibile accedere ai relativi servizi del portale INPS in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, inserendo della sola prima parte del PIN dell’Inps, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta.
In alternativa ai canali telematici si può richiedere l’indennità COVID-19 tramite il servizio di Contact Center integrato dell’INPS, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino potrà avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.
Il rilascio del nuovo servizio – avverte l’INPS – verrà comunicato con apposito messaggio di prossima pubblicazione.

POSSIBILITA’ DI CUMULO DELLE PRESTAZIONI

Riferimento normativo: DL n. 18/2020, art. 31 c. 1.

Le indennità sopra citate non sono tra esse cumulabili e le stesse non sono riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza.
Sono pure incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’AGO e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di Ape sociale.
Sono anche incompatibili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

L’indennità di cui all’articolo 27, a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL. Pertanto, i collaboratori coordinati e continuativi possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione DIS-COLL indipendentemente dalla fruizione della indennità di cui all’articolo 27 del citato decreto-legge.

Infine, in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, le indennità di cui ai richiamati articoli 27 e 28 del decreto-legge n. 18/2020 sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Nella medesima circolare n. 49/2020, l’INPS affronta anche la questione della proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

Riferimenti normativi: DL n. 18/2020, art. 33 c. 1 e seguenti.

In deroga alle previsioni di cui agli articoli 6, comma 1, e 15, comma 8, del decreto legislativo n. 22/2015, il termine di 68 giorni, previsto a pena di decadenza per la presentazione delle domande di NASpI e di DIS-COLL, è prorogato di ulteriori 60 giorni; il termine ordinario di 68 giorni passa a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Tale slittamento vale per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

L’INPS precisa che le prestazioni di disoccupazione in oggetto spettano dunque a decorrere:

o dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
o dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno;
o dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.

L’INPS avverte che le domande riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 che fossero state, nel frattempo, respinte perché presentate fuori termine (oltre il sessantottesimo giorno), saranno riesaminate d’ufficio in attuazione delle nuove disposizioni normative.

Sono inoltre ampliati di sessanta giorni anche i termini previsti:
 Per la presentazione delle domande di incentivo all’autoimprenditorialità.
 Per la dichiarazione annua di reddito presunto (laddove nell’anno di percezione del trattamento di disoccupazione sussistano altri redditi derivanti da attività autonoma o d’impresa individuale.

Anche in questo caso – avvisa l’INPS – le domande di incentivo all’autoimprenditorialità (NASpI in forma anticipata) presentate per attività lavorativa autonoma avviata a fare data dal 1° gennaio 2020 e che sono state respinte per decorrenza del termine di trenta giorni previsto a pena di decadenza dall’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22/2015, saranno riesaminate d’ufficio, così come le prestazioni di NASpI e DIS-COLL che sono state poste in decadenza per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, all’articolo 10, comma 1, e all’articolo 15, comma 12, del predetto decreto legislativo n. 22/2015, saranno riesaminate d’ufficio qualora l’attività lavorativa per la quale è richiesta la comunicazione del reddito annuo presunto sia stata intrapresa a fare data dal 1° gennaio 2020.

Per ogni ulteriore chiarimento, il nostro Servizio Sindacale (Dott. Federico Vecchi f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.

Allegato: Circolare INPS n. 49

Cordiali saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia