CIRCOLARI CORONAVIRUS

INDICAZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL CONGUAGLIO DEL PREMIO 100 EURO D.L. 18/2020

 

N. 162/2020 / CIRCOLARE / Prot. 185.2020 / SB

DIREZIONE
7 aprile 2020
Alle aziende associate

INDICAZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL CONGUAGLIO DEL PREMIO 100 EURO D.L. 18/2020

L’Agenzia delle Entrate ha preso posizione per quanto concerne il premio di 100 euro istituito dal decreto-legge Cura Italia in favore dei lavoratori dipendenti, emanando apposita Risoluzione, la n. 17/E del 31 marzo 2020, e successivamente pubblicando una serie di FAQ alla sezione 4 della circolare n. 8/E del 3 aprile 2020.

Il premio è stato istituito in favore dei lavoratori dipendenti che nel corso dell’anno fiscale precedente non abbiano un reddito complessivo da lavoro dipendente superiore a 40.000 euro. Esso spetta per il mese di marzo 2020, non concorre alla formazione del reddito e deve essere proporzionato ai giorni di lavoro effettivo svolti presso la propria sede di lavoro.

I datori di lavoro dovranno, per espressa disposizione della norma, riconoscere tale emolumento ai propri dipendenti a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile, e comunque entro il conguaglio di fine anno. Potranno portare in compensazione tale erogazione mediante F24. Con la risoluzione 17/E l’Agenzia ha pubblicato i codici tributo da utilizzare per tale operazione, ovvero:

• 1699 – Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020

Tale codice dovrà essere esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov/mese rif.” e “anno di riferimento” saranno come di consueto indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”.
Al fine di chiarire i numerosi interrogativi posti dalla norma in questione, l’Agenzia ha poi pubblicato una serie di risposte nella circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, che di seguito si riepilogano.
• L’Agenzia delle entrate ritiene che, al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti per determinare l’importo del premio, rilevi il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente.
• Considerato che l’importo del premio è rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nel mese di marzo 2020, nella propria sede di lavoro, ai dipendenti cessati a marzo 2020 spetterà il bonus in proporzione ai giorni di lavoro svolti presso la predetta sede calcolati come illustrato al punto precedente.
• La logica della disposizione normativa persegue l’obiettivo di premiare i dipendenti che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo, senza poter adottare, quale misura di prevenzione, quella del lavoro agile o da remoto, pertanto l’Agenzia delle Entrate ritiene che il premio debba essere riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti, o in missioni, o presso sedi secondarie dell’impresa. Per lo stesso principio, restano esclusi i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile (smart working).
• Per quanto concerne i part-time, i permessi, le ferie e gli altri istituti contrattuali e di legge, l’Agenzia delle Entrate è dell’avviso che, indipendentemente dalla tipologia di contratto, full time e part time, l’importo del bonus erogabile dovrà essere determinato in ragione del periodo di lavoro durante il quale il dipendente presta effettivamente l’attività lavorativa presso la propria sede. Inoltre, siccome la finalità della norma è quella di premiare i dipendenti che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, secondo l’Agenzia non devono considerarsi nel rapporto, né al numeratore né al denominatore, le giornate di ferie o di malattia e, in base al medesimo principio, devono essere esclude dal calcolo le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni.
• L’Agenzia delle Entrate ritiene che, ai fini della verifica del rispetto del limite di 40 mila euro previsto dall’articolo 63 del DL n. 18/2020, debba considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.
• Il bonus in esame non dovrà essere erogato necessariamente con le competenze stipendiali del mese di aprile 2020, secondo quanto disposto dal c. 2 art. 67 del DL n. 18/2020.
• Analogamente a quanto già chiarito con riferimento alla disciplina di detassazione dei premi di risultato, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, qualora il datore di lavoro tenuto all’erogazione del premio non sia lo stesso che abbia rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, sarà necessario che il dipendente, al fine di ottenere il premio, rilasci al sostituto di imposta una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attesta l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente.
Il recupero in compensazione orizzontale del premio anticipato al dipendente deve avvenire mediante l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia, come chiarito con la risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019 e non è soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta. Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di recuperare in compensazione il premio erogato ai dipendenti, con la già citata risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020, sono stati istituiti, per il modello F24, il codice tributo “1699” e per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP), il codice, “169E”, denominati “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.

Per ogni ulteriore chiarimento, la nostra Area Lavoro – Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.

Allegati: Risoluzione n. 17/E
Circolare n. 8/E

Cordiali saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia