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INGRESSO DI LAVORATORI STRANIERI IN ITALIA: DECRETO FLUSSI 2023-2025

Gentile imprenditore, gentile imprenditrice,

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm 27 settembre 2023 che, attuando l’art. 1 del DL n. 20/2023 (convertito in legge n. 50/2023), determina per il triennio 2023-2025 i flussi di ingresso di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo (si veda sul tema anche la nostra circolare n. 48/2023).

Dopo la strage di Cutro, al fine di contrastare l’immigrazione clandestina e semplificare l’ingresso legale dei lavoratori stranieri, il Governo italiano ha adottato d’urgenza il DL n. 20/2023 che prevede che le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio italiano per lavoro subordinato (anche per esigenze stagionali) e per lavoro autonomo, non siano più solo fissate annualmente, ma per il triennio 2023-2025. Anche se le quote d’ingresso sono definite per un triennio, nel caso in cui se ne ravvisi la necessità verranno adottati ulteriori decreti.

Quote di ingresso

Nell’ambito delle quote complessive (136.000 unità per il 2023, 151.000 unità per il 2024, 165.000 unità per il 2025) sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo nei seguenti settori: autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, pesca, acconciatori, elettricisti e idraulici, i cittadini stranieri  residenti all’estero entro le seguenti quote:

  • 450 unità per l’anno 2023 (52.770 per lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo);
  • 950 unità per l’anno 2024 (61.250 per lavoro subordinato e 700 per lavoro autonomo);
  • 450 unità per l’anno 2025 (70.720 per lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo).

Il Dpcm prevede che, nell’ambito delle quote massime riservate al lavoro subordinato non stagionale nei settori sopra ricordati, alcune siano destinate ai cittadini stranieri che provengono da Stati che hanno stipulato o che stipuleranno nel triennio 2023-2025 con l’Italia specifici accordi in materia migratoria. Nello specifico si tratta di:

Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina (25.000 posti ogni anno riservati ai cittadini provenienti da questi Paesi).

A chi proviene invece da altri Stati con i quali l’Italia intende stipulare accordi di cooperazione migratoria, vengono riservate le seguenti quote:

  • 12.000 unità nel 2023;
  • 20.000 unità nel 2024;
  • 28.000 unità nel 2025.

Il Dpcm, inoltre, sempre nell’ambito della quota massima sopra prevista per i settori e per ciascuna annualità, autorizza la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato dei seguenti titoli di soggiorno:

  • permessi di soggiorno per lavoro stagionale (4.000 unità nel 2023, 4.000 unità nel 2024 e 5.000 unità nel 2025);
  • permessi di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione Europea (100 unità per ciascun anno nel triennio).

Nell’ambito delle quote complessive ricordate all’inizio, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero: 82.550 unità per l’anno 2023, 59.050 unità per l’anno 2024 e 93.550 unità per l’anno 2025.

Termini per la presentazione delle domande

I termini per la presentazione delle istanze di nulla osta al lavoro decorrono per l’anno 2023:

  1. per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali cittadini dei Paesi sopra elencati: dalle ore 9 del 01-12-2023 e comunque entro il 31-12-2023;
  2. per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali cittadini di altri Paesi con i quali, nel corso del triennio, entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria: dalle ore 9 del 03-12-2023 ed entro il 31-12-2023;
  3. per gli ingressi nell’ambito delle quote per lavoro stagionale: dalle ore 9 dell’11-12-2023 ed entro il 31-12-2023.

I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli anni 2024 e 2025, decorreranno dal 5, dal 7 e dal 12 febbraio di ciascun anno per le varie tipologie di ingressi.

La data ultima in tutti i casi è quella del 31 dicembre di ciascun anno, salvo che le quote non si esauriscano prima.

Il Dpcm riserva infine ai Ministeri degli Interni, del Lavoro, dell’Agricoltura, del Turismo e degli Affari Esteri, il compito di adottare un’apposita circolare congiunta che dovrà definire le modalità operative oltre ad indicare che il datore di lavoro, interessato all’assunzione dello straniero, dovrà avere previamente verificato, presso il Centro per l’Impiego, l’indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale.